Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21955 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 30/07/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 30/07/2021), n.21955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34725-2018 proposto da:

AHMAD ATIF, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza n. R.G. 3567/2017 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il sig. A.A. introdusse davanti al Tribunale di Ancona un ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, per sentire accertare il proprio diritto alla protezione internazionale, negato dalla competente Commissione Territoriale.

In tale sede il ricorrente chiese al medesimo Tribunale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precedentemente negatagli, in via anticipata e provvisoria, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona.

Il Tribunale di Ancona accolse la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il medesimo Tribunale, tuttavia, nell’ordinanza del 19.10.2017 con la quale liquidò il compenso in favore del difensore del ricorrente, limitò tale compenso alle attività difensive svolte dopo la presentazione della domanda al giudice ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, comma 3, escludendo che gli effetti del relativo accoglimento retroagissero alla data di presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Avverso la suddetta ordinanza del 19.10.2017 il sig. A. ha proposto opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170; tale opposizione è stata rigettata dal medesimo Tribunale sul rilievo che il provvedimento giudiziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non potrebbe retroagire alla data di presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine, in quanto il procedimento davanti al magistrato è autonomo rispetto a quello davanti al Consiglio dell’Ordine, del quale non costituisce una fase impugnatoria.

D’altra parte, argomenta il Tribunale, l’opponente ben avrebbe potuto proporre la domanda D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 123, comma 3, fin dal primo atto compiuto dal suo difensore, eventualmente subordinandone l’efficacia al diniego di ammissione provvisoria da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; in tal modo, prosegue il Tribunale, sarebbe sorto il presupposto per addossare allo Stato il compenso di tutta l’attività svolta dal suddetto difensore.

2. Col motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109 e 126, e dell’art. 6 CEDU, in cui il Tribunale sarebbe incorso non riconoscendo che gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dal momento della presentazione dell’istanza di ammissione temporanea al competente Consiglio dell’ordine.

Il ricorrente premette come egli, ai sensi del D.P.R. citato, art. 170, sia titolare di un interesse a proporre ricorso, subendo detrimento economico dalla mancata retroazione degli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla data di presentazione della istanza al C.O.A.; detrimento derivante dalla permanenza a suo carico sia dell’onere del contributo unificato, sia di quello del compenso dovuto al difensore per le attività dal medesimo svolte nella fase anteriore all’ammissione.

Nel merito, evidenzia come l’istanza proposta D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3, fosse identica a quella proposta davanti al C.O.A., e come il diniego di quest’ultimo non fosse impugnabile in alcuna sede; donde la necessità di una interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126, che riconosca il diritto alla liquidazione del compenso a carico dello Stato anche per le attività defensionali svolte nell’arco temporale compreso tra la presentazione della domanda al C.O.A. e la presentazione della domanda al giudice. A sostegno della propria tesi, cita Cass. ord. n. 20710/2017 e Cass. 24729/2011.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 20 gennaio 2021,

per la quale non sono state depositate memorie.

3. Questa Corte ha più volte affermato che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato” (Cass. n. 1539/2015; Cass. n. 4023/20; Cass. n. 11770/2020; Cass. n. 11769/2020; Cass. n. 11768/2020).

L’assunto del ricorrente secondo cui egli avrebbe un proprio interesse ad impugnare il decreto di liquidazione del compenso spettante al suo difensore, perché il mancato riconoscimento della retroattività dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato lascerebbe a suo carico sia l’onere del contributo unificato, sia quello del compenso dovuto al difensore per le attività dal medesimo svolte nella fase anteriore all’ammissione, non è persuasivo.

Quanto al contributo unificato, è sufficiente osservare che il decreto di liquidazione del compenso al difensore non incide sui rapporti tra la parte e l’Amministrazione finanziaria in ordine all’obbligo di versamento del contributo unificato.

Quanto al compenso dell’attività defensionale antecedente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è sufficiente ribadire che, come si legge nella motivazione di Cass. n. 1539/15, citata, “l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato esclude ogni rapporto d’incarico professionale tra la parte in favore della quale è stato emesso il relativo provvedimento ed il difensore nominato” (pag. 3, p. 3). L’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta dal sig. A. era dunque inammissibile, competendo la relativa legittimazione esclusivamente al suo difensore. Tale carenza di legittimazione attiva, non rilevata dal Tribunale, dev’essere rilevata di ufficio da questa Corte, con conseguente cassazione senza rinvio dell’ordinanza impugnata (vedi SSUU 1912/12: “a norma dell’art. 382 c.p.c., u.c., va disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ove si accerti il difetto di legittimazione dell’attore, che toglie in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione”).

Va peraltro precisato che nella fattispecie non è necessario indicare alle parti la questione del difetto di legittimazione attiva del ricorrente, poiché “il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, paragrafo 1, il quale nell’interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi” (così Cass. n. 15019/2016, conf. Cass. n. 11738/18, Cass. n. 26525/18).

Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo il Ministero della Giustizia spiegato difese in questa sede (né in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170).

Non vi sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, essendo la impugnata ordinanza cassata sulla base di un rilievo di ufficio della Corte che ha impedito l’esame nel merito del ricorso.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata senza

rinvio, poiché la causa non poteva essere proposta.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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