Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21955 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3749/2016 proposto da:

GRUPPO COIN SPA, in persona del DOTT. S. in virtù di procura

per atto del NOTAIO Dott. C. di (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio

dell’avvocato FABIO PULSONI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SILVIA MARESCA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

M.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 286/2015 della COME D’APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO del 14/10/2015, depositata il

17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 17.11.2015, la Corte di appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto -, in accoglimento del gravarne proposto da M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Taranto e in riforma di quest’ultima, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dal Gruppo COIN s.p.a. alla predetta con lettera del (OMISSIS), con ordine all’appellata di immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato e condanna della prima al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali omessi.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi.

La M. è rimasta intimata.

La s.p.a. Gruppo Coin ha depositato verbale di conciliazione intervenuta fra le parti in data (OMISSIS) in sede giudiziale, dinanzi al Tribunale di Taranto.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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