Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21955 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21240/2016 R.G. proposto da:

BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., in persona del suo Procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato MARINELLA BLENGINI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già, a seguito di fusione

per incorporazione, EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del suo

Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI e GIUSEPPE

PARENTE;

– controricorrente –

e contro

O.M.C. OFFICINE MECCANICHE CARASSONESI DI P.S. & C.

S.N.C.;

– intimata –

nonchè da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 2,

presso lo studio dell’avvocato SERAPIO DEROMA, che lo rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FERNANDO BRACCO;

– ricorrente incidentale ad adiuvandum –

avverso la sentenza n. 237/2016 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

23/03/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con sentenza n. 237 del 23/03/2016 il tribunale di Cuneo ha rigettato l’opposizione – ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. – della Banca Regionale Europea spa al progetto di distribuzione predisposto dall’agente di riscossione nelle procedure esecutive ai danni delle O.M.C. Officine Meccaniche Carassonesi di P.S. e C. snc, nelle quali aveva agito pure quella Banca, vantando ciascuna di dette creditrici un privilegio ipotecario sull’unico bene venduto (identificato come censito al NCEU di Mondovì, fg. (OMISSIS), p.lla (OMISSIS), sub (OMISSIS)): in particolare statuendo – nei confronti anche dell’interventore volontario B.G., notaio rogante dell’atto di costituzione di ipoteca in favore della Banca e recante l’erronea indicazione del subalterno catastale – che la nota di iscrizione in favore della Banca, che indicava il n. di subalterno in (OMISSIS) anzichè quello corretto di (OMISSIS), non aveva fondato un valido titolo di prelazione in suo favore opponibile alla creditrice Equitalia, che, sebbene avesse iscritto sul bene ipoteca in data successiva, lo aveva correttamente individuato;

per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, con atto notificato a partire dal 19/09/2016 ed articolato su due motivi (un primo, di “violazione dell’art. 2841 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; un secondo, di “violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”) la Banca Regionale Europea spa, cui segue un controricorso contenente ricorso incidentale definito ad adiuvandum di B.G. (notificato a partire dal 31/10/2016 e articolato su di un motivo di “violazione degli artt. 2826,2839 e 2841 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”), nonchè il controricorso di Equitalia Servizi di Riscossione spa, che deduce la sua qualità di succeditrice dell’opposta Equitalia Nord spa, è formulata proposta di definizione – per inammissibilità – in Camera di consiglio ai sensi art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

depositano memorie ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p., sia il controricorrente B., sia la Unione di Banche Italiane spa, deducendo in quello stesso atto di avere incorporato la Banca Regionale Europea ed al riguardo depositando altresì documentazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va preliminarmente rilevato che l’atto ascritto a soggetto che si dichiara successore della ricorrente originaria è inammissibile, in quanto non risulta notificato a tutte le controparti e acquisito al giudizio di legittimità nelle forme specificamente indicate dall’art. 372 c.p.; infatti (Cass. Sez. U. 22/04/2013, n. 9692), “in tema di giudizio di cassazione, poichè l’applicazione della disciplina di cui all’art. 110 c.p.c., non è espressamente esclusa per il processo di legittimità, nè appare incompatibile con le forme proprie dello stesso, il soggetto che ivi intenda proseguire il procedimento, quale successore a titolo universale di una delle parti già costituite, deve allegare e documentare, tramite le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c., tale sua qualità, attraverso un atto che, assumendo la natura sostanziale di un intervento, sia partecipato alla controparte – per assicurarle il contraddittorio sulla sopravvenuta innovazione soggettiva consistente nella sostituzione della legittimazione della parte originaria – mediante notificazione, non essendone, invece, sufficiente il semplice deposito nella cancelleria della Corte, come per le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., poichè l’attività illustrativa che si compie con queste ultime è priva di carattere innovativo”; non può così tenersi alcun conto della costituzione e della contestuale memoria della Unione di Banche Italiane spa;

ciò posto, i motivi proposti col ricorso principale sono inammissibili, perchè si infrangono sul corretto impianto motivazionale del giudice del merito, il quale, con apprezzamento di fatto immune da quei soli gravissimi vizi motivazionali il cui sindacato è oramai ammesso in questa sede dopo la novella del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., secondo Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, giudica inadeguati i riferimenti nella nota di iscrizione ipotecaria in favore della Banca, univocamente recante un numero di subalterno erroneo, ad individuare univocamente il bene da identificarsi con un differente numero di subalterno, in particolare rimarcando l’assenza di altri elementi ricavabili dalla sola nota e ponendo in adeguato risalto l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi nell’escludere la rilevanza di elementi estrinseci di ardua immediata riscontrabilità sulla base della mera consultazione dei registri immobiliari, quali quelli allegati dalla ricorrente principale, del resto, privi nel ricorso principale di riscontri idoneamente supportati da richiami ad atti specifici delle produzioni di merito e soprattutto dei passaggi difensivi sviluppati dinanzi al tribunale; nè rilevando a colmare tali lacune il ricorso incidentale ad adiuvandum, di per sè del resto non ammissibile per quanto si dirà, ma neppure decisivo in tal senso;

a questo riguardo, infatti, il ricorso proposto dal B. per aderire, sia pure con prospettazione di una autonoma censura, deve, una volta dichiarato inammissibile quello principale, dichiararsi inammissibile per tardività, poichè l’interesse a proporlo non sorge in alcun modo, nè direttamente nè indirettamente, dalla proposizione dell’impugnazione da parte della Banca Regionale Europea, per la sostanziale coincidenza delle stesse con quelle di quest’ultima, investendo la medesima questione;

sul punto, va applicato il principio per il quale “le regole dell’impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo; invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c., per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale” (in tali espressi termini Cass. 21/01/2014, n. 1120; in precedenza, già Cass. 18/04/2002, n. 5635; successivamente, negli stessi sensi: Cass. 07/10/2015 n. 20040; Cass. 28/10/2015 n. 21990; Cass. 18/05/2016 n. 10243);

nella specie, quindi, la parziale identità della questione risolta dalla gravata sentenza e resa oggetto di una impugnazione dispiegata dal B. con le forme del ricorso incidentale comporta la qualificazione di quest’ultimo quale ricorso autonomo, soggetto al rispetto dei termini non già per il ricorso incidentale, ma a quelli generali previsti dall’art. 325 c.p.c.: e da tanto consegue che quello, per essere stato notificato a partire dal 31/10/2016 in relazione ad una sentenza pubblicata il 23/03/2016 in una materia esentata dalla sospensione feriale dei termini, risulta essere proposto oltre il termine c.d. lungo od ordinario di sei mesi e, pertanto, irrimediabilmente inammissibile;

il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile e quello cosiddetto incidentale inammissibile per tardività, con condanna dei rispettivi ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente pari interesse in causa a dispetto della differenziazione degli atti di censura alla gravata sentenza, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente Equitalia;

va infine dato pure atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso proposto da B.G.. Condanna la ricorrente principale e quest’ultimo, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente Equitalia Servizi di Riscossione spa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e successivo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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