Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21954 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 13/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19433/2016 R.G. proposto da:

F.G., in proprio e quale erede di F.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO SASSANI, rappresentato e difeso dagli

avvocati CLAUDIO CECCHELLA e CARLOTTA SANTARNECCHI;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio dell’avvocato ILARIA PAGNI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

decisa il 10/02/2016;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio non partecipata

del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

F.G., in proprio e quale erede di F.P., ricorre, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 187 del 10/02/2016 della corte di appello di Firenze, con cui è stato disatteso il suo gravame avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione spiegata al precetto di rilascio di immobile notificatogli da S.A., a sua volta fondato su decreto di trasferimento emesso nel corso di procedura di espropriazione immobiliare;

l’intimato resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione – di inammissibilità – in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis , comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

tanto il ricorrente che il controricorrente depositano memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorrente si duole: col primo motivo, di violazione o falsa applicazione dell’art. 631 c.p.c.; col secondo, di violazione dell’art. 341 c.p.c.; col terzo, di violazione degli artt. 101, 153, art. 183, comma 6, con riferimento all’art. 345 c.p.c.; col quarto, di violazione dell’art. 2919 c.c.; col quinto, di violazione degli artt. 287 c.p.c. e segg.;

a prescindere dal fatto che il primo motivo ripropone una doglianza di nullità della procedura espropriativa immobiliare da dispiegare con opposizione agli atti esecutivi, da decidersi poi con sentenza da impugnarsi poi con ricorso per cassazione e non con appello, il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza, sia pure con correzione della motivazione della qui gravata sentenza nei sensi di cui appresso;

infatti, anche a non voler considerare la piena conformità della decisione da parte della corte territoriale sulla questione oggetto del primo motivo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 19/07/2004, n. 13354; Cass. Sez. U. 29/07/2013, n. 18185), l’opposizione, dispiegata, secondo quanto argomenta il ricorrente, sia ai sensi dell’art. 615 che dell’art. 617 c.p.c., non poteva essere proposta nè con l’una nè con l’altra qualificazione, in quanto tutti i suoi profili indicati alle pagine 2-4 del ricorso, anche quello del n. 4, sollevando contestazioni sulla formazione di un titolo esecutivo, costituito dal decreto di trasferimento ed essendo esso un titolo di formazione giudiziale, avrebbero dovuto essere prospettate con il rimedio esperibile contro il decreto, che era l’opposizione agli atti (vedi, tra molte, Cass. n. 4615/1983 e sentenze conformi);

neppure muterebbe la soluzione ove si potesse sussumere ogni contestazione entro la negazione del diritto di procedere in via esecutiva al rilascio e quindi entro un’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., perchè essa sarebbe prospettata per fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e sarebbe quindi inammissibile per giurisprudenza a dir poco consolidata, dovendo quelli essere sempre fatti valere nel procedimento in cui il titolo si forma e prima che esso diventi definitivo o, a tutto concedere, con i mezzi di impugnazione propri di quello (Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 17/02/2011, n. 3850; e innumerevoli altre, tra cui basti un richiamo a Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238), cioè – ancora una volta – con l’opposizione agli atti esecutivi, ma allora tempestivamente proposta nei confronti del medesimo decreto di trasferimento, da definire con sentenza oltretutto insuscettibile di appello, previa allegazione – qui invece mancata con la doverosa analiticità – e poi prova della tempestività della sua proposizione contro gli atti presupposti al termine della fase del processo esecutivo in cui i vizi si sarebbero verificati;

in buona sostanza, le doglianze qui sviluppate riguardano l’identificazione del bene pignorato quale presupposto dell’oggetto del decreto di trasferimento e quindi gli atti prodromici all’emanazione di questo, il quale va sempre inteso, rispetto alla successiva esecuzione per rilascio, come titolo esecutivo giudiziale separato e fondante un diverso processo esecutivo, attesa l’istituzionale separatezza tra il procedimento di espropriazione immobiliare in cui è emesso il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. e quello di esecuzione per rilascio con cui è eseguito quest’ultimo (Cass. 15/04/2015, n. 7656): sicchè doglianze di tal fatta andavano, se non altro dai soggetti di quello stesso, proposte nel corso del procedimento di espropriazione immobiliare;

il ricorso va pertanto rigettato, sia pure con la vista correzione della motivazione della qui gravata sentenza, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità;

deve infine darsi atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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