Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21954 del 02/09/2019

Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 02/09/2019), n.21954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20700-2015 proposto da:

CO.GE.M.1 – COSTRUZIONI GENERALI MERIDIONALI S.R.L., elettivamente

domiciliata in Castovillari (CS), via Fratelli Cairoli n. 6, presso

lo studio dell’avvocato PIETRO PAOLO TUCCI che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI

91, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ROSSI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 284/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’ingegnere C.G. conveniva in giudizio la società CO.GE.M. 1 srl per il pagamento della somma complessiva di Euro 33478,54 per saldo prestazione professionale di studio e progettazione del complesso industriale per lavorazione tecnologie prefabbricate in località (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS).

La Società convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto, la nullità dell’atto, la nullità della vocatio in ius, la prescrizione del credito e contestava nel merito la domanda, sollevando eccezione di inadempimento.

2. Il Tribunale di Castrovillari rigettava la domanda proposta dall’ingegner C.G. e dichiarava risolto il contratto del 14 marzo 2002 a causa del suo inadempimento, con condanna alle spese.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello C.G. si costituiva la convenuta CO.GE.M. 1.

4. La Corte d’Appello di Catanzaro in accoglimento dell’impugnazione e in riforma della sentenza, condannava CO.GE.M. 1 al pagamento in favore di C.G. dell’importo di Euro 33478,54, oltre interessi legali dal 28 agosto 2006 al soddisfo.

In particolare, la Corte d’Appello rigettava l’eccezione di decadenza ex art. 2226 c.c., sollevata dall’ingegner C., non essendo applicabile alle prestazioni relative alle professioni intellettuali. Quanto al merito, riteneva, da un lato, che il titolo per il quale l’ingegner C. agiva era rappresentato dalla convenzione di incarico del 14 marzo 2002 e dagli elaborati progettuali e, dall’altro, che non era possibile accogliere l’eccezione di inadempimento della convenuta per il ritardo nella predisposizione della documentazione e nell’esecuzione del progetto che non era stato approvato dal genio civile di Cosenza in occasione del primo deposito e che aveva richiesto un nuovo elaborato completamente diverso da quello originariamente prodotto.

Secondo la Corte d’Appello, infatti, dalla consultazione del documento emergeva che il progetto era sempre a firma del C. oltre che di Q. e che, a tale progetto, si era aggiunta la relazione geomorfologica del geologo Ca., mentre l’ingegner N. aveva redatto la relazione sull’impianto elettrico e sugli impianti elettronici del complesso industriale e non su di un nuovo progetto dell’opera. Inoltre, la Corte d’Appello rilevava che non vi era stata alcuna contestazione circa l’inadempimento e che il progetto era stato consegnato e realizzato, oltre che collaudato, senza alcun rilievo da parte della committente, dunque gli episodi di ritardo erano stati tollerati rispetto alla successiva realizzazione ed accettazione dell’opera, così come la presenza di altre figure professionali specialistiche doveva ritenersi conforme alla complessità dell’opera da progettare, senza alcun inadempimento ascrivibile all’attore, la cui domanda di pagamento doveva essere accolta.

5. La società Co.Ge.M. 1 ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi di ricorso.

6. C.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1 e dell’art. 2234 c.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda dell’attore pur in assenza di prova dell’adempimento contrattuale dedotto in giudizio e per avere omesso la pronuncia sul diritto del professionista a percepire solo l’anticipo delle spese e degli acconti, in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’Appello fondato la sua decisione su prove inesistenti e senza il prudente apprezzamento dei documenti di causa.

Il ricorrente ritiene che la controparte non aveva provato il diritto all’intero compenso professionale pattuito, anche perchè aveva effettuato una prestazione tecnicamente inidonea a conseguire il risultato cui era destinata e, dunque, aveva diritto solo all’anticipo spese e agli acconti ex art. 2234 c.c..

Il fascicolo di parte attrice non forniva alcuna prova, contenendo solo la convenzione di incarico e non anche gli elaborati progettuali e quelli depositati dalla ricorrente non erano a firma dell’ingegner C. ma a firma dell’ingegnere N..

Infine, la ricorrente afferma che il professionista era inadempiente avendo redatto male il progetto e, dunque, non aveva diritto al compenso.

1.2 Il motivo è infondato.

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c..

Inoltre, sempre in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, Sent. n. 23940 del 2017).

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deduce l’omesso esame di una circostanza decisiva per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti relativo all’inadeguatezza degli elaborati progettuali forniti dal professionista in occasione del primo deposito e giudicati inadeguati perchè non redatti in forma esecutiva e dettagliata ma redatti come progetto di massima. Ciò unitamente alla mancata materiale redazione dei successivi elaborati progettuali depositati dalla ricorrente nella seconda richiesta di autorizzazione al genio civile di Cosenza.

La Corte territoriale avrebbe omesso totalmente l’esame dell’eccezione di inadempimento così come l’esame del fatto discusso tra le parti relativo alla redazione di un unico progetto di massima inadeguato e non operativo.

2.1 Il motivo è infondato.

Il ricorrente non prospetta un omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti, quanto piuttosto una nuova e diversa valutazione di elementi istruttori che non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

Questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa”.

Nella specie la Corte d’Appello ha dato ampia e congrua motivazione circa il fatto che il progetto era stato redatto da C.G., oggi controricorrente, e che la committente non aveva sollevato alcun rilievo, accettando la prestazione, dunque il fatto storico dedotto con il motivo in esame è stato oggetto di esame nella sentenza impugnata, e, dunque, si rimane al di fuori del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Si dà atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di C.G., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4000 più Euro 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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