Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21953 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9054/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico, in persona

del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MARAZZA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIA 66,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che la rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5505/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

09/06/2014, depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato LORENZO DI BACCO, difensore del controricorrente,

che chiede l’accettazione della rinuncia e la compensazione delle

spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 30.9.2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da B.V. avverso la sentenza del Tribunale n. 9151/2011 e in riforma di quest’ultima, dichiarava nullo il termine apposto al contratto stipulato con la spa Poste Italiane per il periodo dal (OMISSIS) per ragioni di carattere produttivo connesse all’espletamento dell’attività di Operatore di Contact Center della commessa del Comune di Roma ed accertava l’intercorrenza tra le stesse ab initio di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al ripristino del rapporto ed al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità omnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui ha resistito la B., con controricorso.

La s.p.a. Poste Italiane ha depositato verbale di conciliazione intervenuta fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, seguito da atto di rinuncia ritualmente notificato alla B., che ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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