Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21953 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19911/2019 proposto da:

F.E., rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA TORDELA, gusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione proposta da F.E., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che con i primi due motivi il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, siccome modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., comma 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, per aver fissato il termine per proporre ricorso per cassazione in trenta giorni decorrenti dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento di primo grado; nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, siccome modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui dispone che la procura alle liti per la proposizione del ricorso in cassazione debba essere conferita, a pena d’inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

considerato che le due poste questioni, oltre che irrilevanti, in quanto è lo stesso ricorrente a esporre di aver tempestivamente e ritualmente proposto ricorso, rispettando le due disposizioni che si assumono fortemente lesive del diritto di difesa e discriminatorie (nel nostro sistema, come noto, non è consentito sollevare in astratto eccezione d’incostituzionalità, occorrendo la concreta evenienza che della norma denunziata il giudice debba fare applicazione, circostanza che qui non ricorre), non superano la soglia della manifesta non infondatezza, sulla base delle valutazioni, qui pienamente condivise, espresse da questa Corte con la sentenza n. 17717, 5/7/2018;

ritenuto che con il terzo e il quarto motivo, tra loro correlati, viene denunziata violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 8, D.Lgs., n. 251 del 2007, art. 7,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2,D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, art. 10, Cost., della direttiva 2004/83, dell’art. 8 della direttiva 2004/83, dell’art. 8 della direttiva 2001/95, dell’art. 3, CEDU, assumendosi che:

– la situazione del Gambia era tale, sulla base delle “fonti più accreditate” da imporre il riconoscimento della protezione sussidiaria;

– l’istante aveva documentato la sua piena integrazione in Italia;

– il Tribunale aveva erroneamente interpretato le dichiarazioni del richiedente;

– la motivazione con la quale era stato negato il diritto alla protezione umanitaria era illogica e non rispettava la natura atipica della misura protettiva residuale;

considerato che la doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità in quanto:

– piuttosto palesemente la censura in esame è diretta al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360, c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con la stessa il ricorrente, che nessuna allegazione puntuale, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto, evidenzia, adduce mere congetture e astrazioni argomentative disancorate dal fatto, nel mentre è lo stesso richiedente, che ha ritenuto di non comparire davanti al Tribunale, e di non fornire plausibile spiegazione delle incongruenze evidenziate dalla Commissione amministrativa;

– evidente risulta il difetto di specificità del motivo, il quale rimprovera al Tribunale di avere reputato inattendibile il narrato del richiedente (quel Giudice non ha mancato di mettere in luce le plurime e gravi discrasie del racconto, non ricollegabili a fallacie mnemoniche, investendo la prima sfera conoscitiva del soggetto causa della morte dei genitori, natura dei problemi articolari del medesimo, complessiva minimalità della narrazione, adduzione di questione familiare -), senza, tuttavia, allegare elementi tali da contrastare l’opinamento del Giudice;

– l’esponente contrapponendo all’istruttoria svolta dal Tribunale ulteriori e diverse informazioni (fa riferimento a report del Ministero degli Esteri e di Amnesty International), nel mentre in uno alla non credibilità del narrato del ricorrente, il Giudice del merito ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

– quanto alla protezione umanitaria, il diritto è stato negato dal Tribunale sulla base delle seguenti considerazioni: a) inattendibilità del racconto; b) esclusa la plausibilità di una frattura dei legami d’origine, essendo stato non particolarmente lungo il tempo di permanenza in Libia; c) non giustificato l’accesso alla protezione umanitaria in assenza di allegazione di una plausibile ragione di vulnerabilità, adducendosi solo un qualche inserimento, peraltro dubbio, in Italia; di conseguenza, la doglianza reitera, anche in questo caso, la inammissibile pretesa di un riesame di merito;

– quanto alle condizioni di soggettiva vulnerabilità (nel ricorso si fa riferimento alla giovane età e agli addotti motivi della fuga), l’assenza di specifica allegazione di puntuali e serie evenienze, dalle quali inferire la qualificata debolezza del richiedente, il quale costretto al rimpatrio verrebbe a trovarsi in una situazione di significativa deprivazione dei diritti fondamentali, non consente lo scrutinio dell’asserto, congetturale e apodittico;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che il soccombente ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese in favore del costituito Ministero nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del Ministero controricorrente, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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