Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21952 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21952
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7415/2015 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), Società con socio unico, in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso
lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BUCCARI, 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE,
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4659/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
15/05/2014, depositata il 12/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l’Avvocato GIORGIO MAZZONE, delega verbale Avv.to LIPANI,
difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12.9.2014 la Corte di appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione del gravame proposto da D.M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3977/2011 e, in riforma di quest’ultima, dichiarava nullo il termine apposto al contratto stipulato con la spa Poste Italiane il (OMISSIS) per esigenze sostitutive presso la Regione Sud UP (OMISSIS) ed accertava l’intercorrenza tra le stesse ab initio di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al ripristino del rapporto ed al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità omnicomprensiva pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui ha resistito la D. con controricorso.
La s.p.a. Poste Italiane ha depositato verbale di conciliazione intervenuta fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, seguito da atto di rinuncia ritualmente notificato alla D..
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.
Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016