Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21952 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 27/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19564-2008 proposto da:

COMUNE DI LEINI’ (p.i. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14/A/4, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SANTILLI GIORGIO, DEMAGISTRIS LUISA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

O.B., S.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 144/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/06/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 7 febbraio 2008, in riforma della sentenza non definitiva n. 2241 dell’8 marzo 2001 e della sentenza definitiva n. 30712 del 2 aprile 2004, ha condannato il Comune di Leinì al risarcimento del danno in favore di O.B., per l’occupazione acquisitiva dei terreni censiti al fg. 26 mapp. 470 e 505, ed al fg. 26 mapp. 111, liquidato rispettivamente nella somma di Euro 396.778,15, e in Euro 147.641,32, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dal 15 maggio 1991, ed interessi legali al saggio annuo per tempo vigente, sulla somma annualmente rivalutata, ed in favore di S.A.M., per l’occupazione acquisitiva del terreno censito al fg. 26 mapp. 514, nella somma di Euro 77.433,15, oltre rivalutazione secondo gli indici istat dal 15 maggio 1991, ed interessi legali al saggio annuo per tempo vigente, sulla somma annualmente rivalutata; ha rigettato nel resto gli appelli ed ha regolato le spese di lite tra le parti, condannando il Comune alle rifusione a favore delle appellanti dei tre quarti delle spese dei due gradi di giudizio, compensate nel resto.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Leinì, sulla base di un unico articolato motivo.

Le intimate non hanno depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – Con l’unico motivo del ricorso, il Comune di Leinì denuncia difetto logico di motivazione, errata indicazione dei presupposti numerici nel calcolo del valore di libero mercato dei mappali 470, 505 e 514 del fg. 26. In data 17 giugno 2011, il ricorrente ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso, per essere stato raggiunto un accordo con le controparti, notificato a mezzo posta al domicilio eletto di O.B. e S.A.M., nonchè alle stesse in proprio, in data 5 e 10 maggio 2011.

Da ciò consegue il sopravvenuto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte del Comune, e quindi l’inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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