Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21952 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 25/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1289/2015 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

IVECO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 14557/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. T.G. ha proposto ricorso per cassazione contro la IVECO S.p.a. avverso la sentenza del 4 luglio 2014, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato un’opposizione agli atti esecutivi tardivamente proposta dalla IVECO S.p.a. e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.

2. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., comma 2, nella disposizione applicabile ratione temporis, nel testo risultante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11. Ciò in considerazione della contraddittorietà ravvisata nella strategia difensiva della parte creditrice, oggi ricorrente, la quale, in sede di fase sommaria del giudizio di opposizione, che era stato introdotto con un duplice profilo, cioè sia come opposizione ex art. 615, che come opposizione ex art. 617 c.p.c., aveva dichiarato di non opporsi al provvedimento di sospensione dell’esecuzione, introducendo successivamente solo il giudizio di merito relativamente all’opposizione ai sensi dell’art. 617.

3. L’intimata non ha resistito con controricorso.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati all’avvocato delle parti.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio, in via preliminare, rileva che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto neppure dopo la fissazione dell’adunanza camerale odierna e fino alla sua apertura parte ricorrente ha prodotto l’avviso della notificazione del ricorso, che risulta eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma, C.L., con un accesso in via (OMISSIS), come da relata, che, pur recando a penna l’indicazione della data del 30 dicembre 2014, reca, però, il timbro dell’Ufficiale Giudiziario a data 2 gennaio 2014. In essa si fa l’attestazione di cui all’art. 140 c.p.c., circa il mancato rinvenimento di alcuno cui effettuare la consegna e circa il deposito presso la casa comunale, nonchè l’ulteriore attestazione di spedizione della raccomanda con a.r. recante l’avviso di dette formalità.

Senonchè, parte ricorrente, come avrebbe potuto e dovuto fare in vista dell’adunanza, anche in base a quanto ribadito dal Protocollo d’Intesa tra Corte di Cassazione, C.N.F. e Avvocatura Generale dello Stato, sottoscritto il 16 dicembre 2016, non ha provveduto a produrre l’avviso di ricevimento della detta raccomandata, nè ha dedotto l’impossibilitò di tale produzione, che avrebbe giustificato un’istanza di autorizzazione al rinnovo della notificazione.

In tale situazione, si deve dare applicazione al principio di diritto secondo cui: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 12” (così Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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