Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21952 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23620/2019 proposto da:

W.T., rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI

ROSA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 5723/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione proposta da W.T., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda volta la riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria, nel mentre la Commissione gli aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria per ragioni di salute (in cura per infezione tubercolare);

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di quattro motivi avverso la statuizione e che il Ministero risulta essersi costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,6,7,8 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale negato il diritto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, non supera il vaglio d’ammissibilità in quanto l’esponente dopo essersi istituti di protezione minimamente contrasta Tribunale, dopo avere davanti al Giudice, in accennato a situazioni a lungo intrattenuto sulla natura e fonti degli internazionale evocati, non coglie, nè l’articolata ratio decidendi con la quale il chiarito che l’istante, neppure comparso sede di audizione, non aveva nemmeno di persecuzione personale, ma solo fatto riferimento al proprio stato di salute, nè, tantomeno, anche solo accennato a un qualche concreto episodio violento dei quali sarebbe stato vittima, così venendo meno al proprio onere di collaborare nella formulazione della domanda e nell’acclaramento dei fatti e, di poi, con analiticità e ricchezza di riferimenti informativi, escluso la situazione di indiscriminata violenza nel Paese d’origine (Gambia), in aderenza all’orientamento di questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

considerato che il secondo motivo, con il quale viene prospettata falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per essere stato negato il diritto alla protezione umanitaria, è palesemente inammissibile, evidente frutto di formulazione del ricorso a “stampone”, in quanto, come si è sopra ricordato, al richiedente era già stato riconosciuto dalla Commissione il diritto alla protezione umanitaria;

ritenuto che con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dolendosi del mancato esercizio del potere istruttorio d’ufficio, in quanto il Tribunale locale, violando la legge, non aveva fatta luogo ad acconcia istruttoria, implicante l’accesso alle fonti di conoscenza (COI) utili a fotografare la situazione del Paese d’origine, con la conseguenza che la decisione impugnata doveva reputarsi frutto di asserti apodittici, che non avevano tenuto conto della forte instabilità e la tensione sociale registratasi in Gambia, ricavabile anche dal sito del Ministero degli Esteri, (OMISSIS) e da quello di Amnestey International;

considerato che il motivo è inammissibile in quanto privo di specifico riferimento alla situazione personale del richiedente, il quale non può vantare il diritto alla protezione umanitaria sol perchè il proprio Paese d’origine soffre di una condizione di sottosviluppo, avendo l’onere di spiegare quali specifiche e personali ragioni umanitarie, che, quindi, lo riguardino direttamente, resterebbero pregiudicate dal suo rimpatrio, per contro, a fronte dell’apodittica contestazione censuratoria, il Tribunale ha dato mostra di avere attinto a una pluralità di fonti d’informazione attendibili;

considerato che il quarto motivo, con il quale il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che il Tribunale di Napoli aveva inopinatamente giudicato omesso di prendere in esame “gli ulteriori elementi vulnerabilità soggettiva ed oggettiva forniti dal richiedente”, al fine di verificare l’accesso alla protezione umanitaria, è palesemente inammissibile, siccome il secondo motivo;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non deve farsi luogo a regolamento delle spese poichè il competente Ministero non ha svolto difese in questa sede;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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