Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21951 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. I, 30/07/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 30/07/2021), n.21951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 24143-2020 r.g. proposto da:

B.M.E., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Enrico Varali, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Verona, Via Basso Acquar n. 127 e dell’Avv. DE SIMONE Roberto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro rapp.to e difeso ex lege

dell’Avv.ra Gen., dello Stato dom. in Roma, via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, depositata in

data 03.12.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/7/2021 dal Consigliere Dott. Amatore Roberto.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da B.M.E., cittadino del Ghana, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 19.10.2017 dal Tribunale di Trieste, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: 1) di essere nato e vissuto in Ghana; li) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché coinvolto in un conflitto interetnico per la successione nella posizione di “re” già ricoperta nella sua comunità di appartenenza dal padre.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile, generico e non circostanziato e perché, secondo le stesse informazioni fornite dal ricorrente, il descritto conflitto interetnico è situato nel nord del paese; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Ghana, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità, non rilevando a tal fine neanche il transito in Libia, in assenza di adeguate allegazioni del richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 3.12.2019, è stata impugnata da B.M.E. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e nullità della sentenza per violazione dei canoni legali di interpretazione degli elementi istruttori, con motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e con l’omessa valutazione della persecuzione subita.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, violazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, e art. 14 per avere la corte territoriale falsamente applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b e c, in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova con riferimento ai riscontri esterni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, omettendo di prendere in considerazione le fonti disponibili e svolgendo un giudizio apodittico sulla credibilità del racconto.

3. Il terzo motivo è invece articolato in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

4. Occorre rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione in pubblica udienza sulla questione prospettata nel secondo motivo di doglianza ed oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 12586/2021 emessa dalla Sezione Sesta-Prima, in relazione alla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in combinato disposto con D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e alla modalità di deduzione del relativo vizio nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della fissazione della pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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