Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21951 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6871/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

R.G., KELLY SERVICE SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9276/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA

04/11/2013, depositata il 15/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato TERESINA CESIRA SCANU, delega verbale avvocato

NIARESCA, difensore del ricorrente, che chiede l’estinzione e la

compensazione delle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 15.3.2014, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto da R.G. avverso la sentenza del Tribunale ed in riforma di quest’ultima accertava l’insussistenza in fatto delle ragioni avevano condotto alla conclusione del contratto di fornitura del lavoratore e dichiarava l’intercorrenza tra il predetto e la società utilizzatrice Poste Italiane s.p.a. di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità omnicomprensiva pari a quattro dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a cinque motivi. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Il R. e la società fornitrice Kelly Services spa sono rimasti intimati.

La s.p.a. Poste Italiane ha depositato verbale di conciliazione intervenuta fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, seguito da atto di rinuncia ritualmente notificato al R..

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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