Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21951 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19203/2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 78,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RANIERI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FERNANDO NINO TRIGGIANI;

– ricorrente –

contro

QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A., ESPROPRIANDA S.R.L., DIRPA SOC.

CON. A R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1217/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 15/4/2016, la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da F.F. nei confronti della Quadrilatero Marche Umbria s.p.a., della Dirpa soc. coop a r.l. e della Esproprianda s.r.l., avverso la decisione con la quale il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile la domanda originariamente proposta dal medesimo F. per la revocazione di altra precedente sentenza emessa dal medesimo Tribunale di Ancona;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la mancata dimostrazione, ad opera della parte appellante, dell’avvenuta notificazione, a tutte le controparti, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza per la discussione dell’appello proposto;

che, avverso la sentenza d’appello, F.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di impugnazione; che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’impugnazione proposta, il ricorrente, dopo aver ricapitolato le ragioni indicate a fondamento dell’impugnazione per revocazione originariamente avanzata, censura la decisione del giudice d’appello per violazione degli artt. 83,395 e segg., artt. 330 e 175 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale errato nel considerare improcedibile l’appello, essendosi la Dipra soc. coop. a r.l. “costituita con due avvocati domiciliandosi in Ancona”;

che la censura è inammissibile;

che, infatti, il ricorrente ha limitato la doglianza proposta al laconico rilievo dell’essersi la soc. Dirpa “costituita con due avvocati domiciliandosi in Ancona”, senza provvedere ad alcuna ulteriore articolazione critica nei confronti del ragionamento indicato dalla corte territoriale a fondamento della decisione di improcedibilità, in tal modo impedendo l’individuazione, in modo chiaro e univoco, degli eventuali vizi rinvenibili nell’iter logico seguito nella sentenza impugnata, o le premesse dell’eventuale errore di diritto denunciato;

che la sostanziale inidoneità della doglianza avanzata dal ricorrente a evidenziare il ricorso di alcun possibile vizio della sentenza impugnata vale a escludere la rituale integrazione del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non essendo ravvisabile il ricorso di effettivi motivi d’impugnazione del provvedimento sottoposto a censura;

che, infatti, in tema di ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;

che, in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità,

risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564-01);

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che alla dichiarazione d’inammissibilità non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo alcuno degli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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