Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21950 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 20/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 21612 dell’anno 2005 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVVEDITORATO ALLE

OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA rappresentati e difesi

dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi, 12, sono per legge domiciliati;

contro

S.R.L. COSMEDIL, QUALE CESSIONARIA DEL RAMO D’AZIENDA APPARTENUTO

ALLA S.R.L. EDILSARMI cf. (OMISSIS) Elettivamente domiciliata in

Roma, Via Sesto Rufo, n. 23, nello studio dell’Avv. Taverniti Bruno

rappresentata e difesa dall’Avv. Russo Carlo, giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 1053,

depositato in data 12 aprile 2005;

sentita la relazione all’udienza del 20 giugno 2011 del Consigliere

dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

dott. Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del primo

motivo e per l’accoglimento del secondo, assorbito il terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’impugnazione proposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche della Campania nei confronti del lodo arbitrale sottoscritto in data 10 ottobre 2003, con il quale tali enti erano stati condannati al pagamento, in favore della Cosmedil s.r.l., dell’importo di Euro 721.038,72, oltre agli interessi e alle spese, in misura di due terzi, del procedimento arbitrale.

1.1 – In particolare, la Corte territoriale, con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale era stato dedotto che, essendosi il contratto concluso nella vigenza della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 32 nel testo introdotto con la L. n. 415 del 1998, con cui si recepiva il principio della natura facoltativa dell’arbitrato, come affermato dalla Corte Cost. con la nota decisione n. 152 del 9 maggio 1996, con conseguente possibilità di declinare – come in realtà era avvenuto – la competenza arbitrale, osservava che tale principio non poteva considerarsi operante, essendo la clausola compromissoria frutto, nel caso di specie, della libera determinazione di entrambe le parti. Si aggiungeva che il rigetto del primo motivo non consentiva di prendere in esame le altre censure, relative alla valutazione del merito della decisione arbitrale.

1.2 – Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e il Provveditorato Regionale alle Opere pubbliche della Campania, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la S.r.l. Cosmedil.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Devesi in primo luogo rilevare che le ragioni addotte a sostegno dell’istanza di differimento dell’udienza, avanzata dal difensore della controricorrente, impongono contro le esigenze di sollecita definizione del giudizio e, comunque, non implicano alcuna incidenza sulle questioni che interessano il presente giudizio di legittimità.

Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 47 (nel testo vigente prima della modifica di cui alla L. n. 741 del 1931, art. 16) del D.P.R. n 16 luglio 1962, n. 1063; della L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 32 nonchè dell’art. 1339 cod. civ.. Premesso che il contratto di appalto, oltre a contenere, all’art. 7, la clausola compromissoria valorizzata dalla corte territoriale, all’art. 2 prevedeva la soggezione del contratto al Capitolato Generale d’Appalto per le Opere Pubbliche di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, si sostiene che tale disciplina, essendo vincolante ed inderogabile, dovesse prevalere sulle clausole pattizie, e che, pertanto, fosse operante la regola della facoltatività dell’appalto sancita dal citato D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47 nella formulazione conseguente alla sentenza n. 152 del 1996 della Corte Costituzionale.

2.1 – Con il secondo motivo, sempre in relazione alle questioni prospettate con la prima censura, si denuncia la violazione della norme sulla competenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2 e n. 3.

2.2 – Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., deducendosi come la corte di merito, dopo aver affermato la competenza degli arbitri, abbia omesso di pronunciarsi sui restanti motivi relativi all’impugnazione del lodo.

2.3 – Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla locuzione inerente all’impossibilità di accedere all’esame del merito della decisione arbitrale, osservandosi che, qualora non fosse fondato il già dedotto vizio di omessa pronuncia, dovrebbe comunque rilevarsi l’assoluta carenza di motivazione in merito al rigetto (ove ritenuto implicito) dei motivi sopra indicati.

3 – Il primo motivo è fondato.

Nella sentenza impugnata si afferma che la clausola n. 7 del contratto di appalto, secondo cui “la definizione delle controversie … è attribuita a un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri ai sensi delle norme del titolo 5^ del libro 6^ del c.p.c.”, costituisce norma pattizia libera, mente convenuta fra le parti, relativamente alla quale non opera la potestà declinatoria. In realtà, quest’ultima, secondo il quadro normativo vìgente al momento della stipulazione del contratto (9 febbraio 1999), era ancora prevista ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47 che, come puntualmente rilevato dai ricorrenti, è rimasto in vigore fino al 28 gennaio 2000, data di entrata in vigore al regolamento di attuazione, come previsto dalla Legge Quadro n. 109 del 1994, art. 32, comma 4, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 415 del 1998.

In altri termini, il potere di declinare la competenza arbitrale, nel caso di specie validamente esercitato, ineriva al contratto in esame in forza di normativa, vigente al momento della sua formazione, costituendo, per tale ragione, fonte di regolamento del rapporto e dei diritti da esso nascenti indipendentemente dal successivo mutamento del quadro normativo (Cass., 3 ottobre 2000, n. 13085).

Tale facoltà, inoltre, non poteva non ritenersi, stante l’inderogabilità della relativa previsione – trattandosi di appalto stipulato da amministrazione statale – parte integrante del negozio.

Il potere in esame, a ben vedere, prescinde dalla natura dell’arbitrato, dovendo la sua funzione individuarsi, come puntualizzato da questa Corte, nel potere di valutazione dell’interesse pubblico, in riferimento a una controversia già in atto, ragion per cui non è ipotizzabile, anche alla luce delle inderogabili previsioni del capitolato generale al riguardo, una sua rinuncia preventiva (Cass., 13 marzo 1982, n. 1638).

4 – In accoglimento del primo motivo, che evidentemente assume al carattere assorbente, l’impugnata decisione deve essere cassata.

Sussistono per altro i presupposti, non essendo necessarie acquisizioni, per decidere nel merito ai sensi dell’art. 394 c.p.c., nel senso della nullità del lodo, derivante dall’evidenziata carenza di potestas iudicandi in capo agli arbitri, per aver validamente la p.a. declinato la relativa competenza.

5 – Ricorrono giusti motivi, per la compensazione delle spese processuali relative al giudizio arbitrale ed a quello di merito. Le spese relative ai presente; giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la nullità del lodo impugnato. Compensa le spese processuali relative al giudizio arbitrale ed a quello di merito e condanna la Cosmedil s.r.l. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 20 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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