Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21950 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23467/2019 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELICO 38,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LANZILAO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. 5290/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Napoli disattese l’opposizione proposta da G.B., in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione del Tribunale e che il Ministero è rimasto intimato;

considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione “dell’art. 35 bis, commi 8 e segg.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non avere il Tribunale fissato udienza per far luogo all’audizione del richiedente, è inammissibile per la ragione che segue:

– la censura (la norma asseritamene violata è del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11) non si confronta in alcun modo con la decisione di merito, la quale, ha più volte chiarito che, fissata l’udienza, l’interessato non ritenne di comparire, di talchè non fu possibile ascoltarlo;

considerato che il secondo motivo, con il quale si allega violazione

o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5, per non avere il Giudice svolto istruttoria, è inammissibile, perchè, anche in questo caso, la doglianza non si perita di confrontarsi con il costrutto motivazionale della decisione, avendo il Tribunale escluso, sulla base di una pluralità di convergenti elementi indiziari, la credibilità della narrazione (il richiedente, in primo luogo, aveva disinvoltamente e ingiustificatamente declinato generalità diverse rispetto a quanto dichiarato in un primo momento, la vicenda, in ogni caso riferibile a fatti privati – una subita rapina – presentava indici plurimi d’inverosimiglianza; la situazione del Senegal, Paese di provenienza, sulla base dei report consultati, non era tale da giustificare il riconoscimento della protezione internazionale vantata);

la decisione impugnata, alla luce di quanto acquisito, è in linea con l’orientamento di questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

considerato che anche in relazione al terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omessa applicazione dell’art. 10, Cost. e omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non essere stato riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria, il ricorrente non attinge in alcun modo la motivazione del Tribunale, il quale ha evidenziato l’emergere di un narrazione inattendibile e lacunosa, a fronte di una situazione locale non identificabile con l’astratta ipotesi delineata in ricorso, mera riproposizione della versione smentita dal Tribunale;

– in definitiva la censura, al di là della ricostruzione astratta dell’istituto, non svolge una effettiva critica impugnatoria, il che avrebbe implicato la specifica sottoposizione a questa Corte di emergenze di causa tali da sconfessare sul punto il Tribunale, dalla quale il ricorrente si limita a dissentire, senza neppure indicare il percorso argomentativo, sostenuto da elementi probatori specificamente evidenziati (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 6519, 6/3/2019);

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non deve farsi luogo a regolamento delle spese poichè il competente Ministero non ha svolto difese in questa sede;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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