Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2195 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 11/05/2010, dep. 31/01/2011), n.2195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – est. Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

LA PINETA SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FRIGGERI 82, presso lo

studio dell’avvocato FIANDANESE MARIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DORE FRANCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ALGHERO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 25/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso tre avvisi di accertamento e rettifica della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 1998, 1999 e 2000 del Comune di Alghero prepose ricorso con atto 27 gennaio 2003 la società S.A.T.A., società algherese turistico alberghiera S.r.l., deducendo il difetto di legittimazione della ditta CED di M. C. – che aveva provveduto, in base alla convenzione con il Comune, alla notifica degli atti, conseguentemente nulla – nonchè il difetto di motivazione, la illegittimità degli atti di controllo eseguiti in loco, l’eccesso di potere del regolamento comunale e dei provvedimenti posti a base degli avvisi.

Il Comune resistette e la Commissione tributaria provinciale di Sassari con sentenza 2 dicembre 2003 dichiarò il Comune decaduto dal potere di esigere il tributo per il 1998; respinse nel resto il ricorso.

La società appello la decisione che la Commissione tributaria regionale di Cagliari ha con sentenza 25 ottobre 2005 riformato.

Ha rilevato che l’incarico affidato dal Comune alla ditta Ced aveva avuto ad oggetto la sola rilevazione materia Le delle superfici gravate dai tributi Ici e Tarsu e non anche l’affidamento della liquidazione, dell’accertamento e della riscossione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 5 e 53, che contemplano un albo dei soggetti privati abilitati a tale funzione, istituito presso il già Ministero delle finanze.

L’incarico invece si era conformato al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 4, come risultava dalla deliberazione comunale e dal capitolato d’oneri.

Quanto alla forma della notificazione eseguita attraverso il servizio postale dalla ditta Ced, anzichè dall’ufficio finanziario, ha rilevato che quell’atto doveva ascriversi all’ufficio pubblico che aveva emesso gli avvisi, essendosi il privato, in forza della convenzione, limitato alla sola operazione materiale presso gli uffici postali.

Ha poi negato fondamento alla denunzia di illegittimità del regolamento e della delibera tariffaria, rilevando che la delibera era stata adottata dal commissario prefettizio per far fronte all’aumento dei costi e, con riferimento all’assenza della norma regolamentare che ne avrebbe dovuto costituire il presupposto, ha osservato che il provvedimento è privo di valenza innovativa o organizzativa, consistendo nell’adeguamento necessario delle tariffe nell’ambito delle disposizioni vigenti e in relazione alla struttura del servizio in atto; ed ha pure disatteso quella relativa ai criteri di calcolo di quantità e qualità dei rifiuti, costo di smaltimento e coofficienti di moltiplicazione.

Quanto alla doglianza che il Comune non avesse concesso la riduzione della tassa, in considerazione della attività stagionale della contribuente, ha osservato che la riduzione è affidata alla scelta discrezionale dell’ente impositore, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66; mentre il regolamento la riduzione prevede solo per camping, stabilimenti balneari e basi nautiche, non anche per gli alberghi; ed in merito alla pretesa di ottenere la riduzione per essere l’albergo fuori dal perimetro urbano, ha osservato che la riduzione è prevista solo se il Comune non svolge il servizio nella zona interessata, circostanza che nella specie non sussisteva.

Tuttavia considerato che il regolamento contempla una riduzione per le zone esterne all’abitato, in quanto il servizio sia limitato stagionalmente – previsione poi integrata da specifiche statuizioni di riduzione della tariffa al 50%, in relazione ad uno specifico litorale – ha, sebbene di tali statuizioni non fosse stata prevista la retroattività, ritenuto equa la applicazione della disposizione ed ha esteso quella riduzione alla fattispecie.

Conclusivamente, dopo avere applicato per le sanzioni il cumulo giuridico in luogo di quello materiale, ha accolte la impugnazione in ordine all’ammontare della tassa e della sanzione.

Con la medesima decisione la Commissione Regionale ha deciso anche analoghi contenziosi relativi alle: “Società Alberghiera Catalana sas”; “El Balear di Piras e Lobrano s.r.l”; “Albergo Florida s.r.l.”;

“La Pineta s.r.l”; “Hotel Margherita s.r.l.”, in ordine alle quali le vicende processuali si erano così sviluppate:

quanto alla prima, alla seconda e alla terza, con il rigetto in primo grado (tranne che per la decadenza del Comune relativamente al 1998), per le quali la statuizione in appello ha riguardato solo la questione della sanzione, risolta negli stessi termini di cui sopra;

quanto alla quarta e alla quinta con l’accoglimento in primo grado del ricorso introduttivo, avverso il quale il Comune aveva proposto impugnazione e per le quali la statuizione di appello è stata conforme a quella relativa alla società Sata, sia con riguardo alla decadenza dell’ente impositore per l’anno 1998, sia con riguardo alla riduzione della sanzione.

Per la società La Pineta, la statuizione è stata conforme anche in ordine all’ammontare della tassa.

Propone ricorso con cinque motivi la società La Pineta;

non svolge difese il Comune.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo la ricorrente denunzia la omessa pronuncia (art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), in relazione alla circostanza di avere richiesto con il ricorso introduttivo la dichiarazione di nullità degli avvisi di accertamento per mancanza di motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto il motivo assorbito, avendo accolto sotto altro aspetto il ricorso, e l’appello era stato proposto richiamando “integralmente tutte le domande, deduzioni, anche di carattere istruttorio, allegazioni, argomentazioni, motivi di censura ed eccezioni tanto in linea di fatto quanto in linea di diritto, già proposte nel giudizio di primo grado”.

La censura non può essere accolta, non risultando, alla stregua della esposizione resa nel ricorso, assolto il requisito della specificità della riproposizione in appello delle questioni ed eccezioni non accolte, richiesto dall’art. 346 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, rimasto insoddisfatto con il generico richiamo alle difese svolte nel precedente grado di giudizio (Cass. 12.644/2004; 7918/2004; 2544/2003, 16.768/ 2002; 12.700 2001).

Nè in questo giudizio la censura ha trovato la necessaria esplicitazione degli elementi presenti negli avvisi di accertamento, idonea ad evidenziare le carenze lamentate.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982; del L. n. 146 del 1998, art. 20, artt. 1362 e 1363 c.c., art. 149 c.p.c.; vizio di motivazione sul tema controverso dell’incarico conferito dal Comune alla ditta Ced, in ordine alla notificazione degli avvisi. Censura la sentenza impugnata in quanto fondata sull’assunto che la notificazione sarebbe ascrivibile all’ufficio pubblico, in contrasto con la espressione presente nella convenzione e con la volontà delle parti in essa manifestata.

Il motivo è inammissibile, perchè propone un sindacato sulla valutazione di merito degli elementi negoziali, non consentita in sede di legittimità, e denunzia il vizio di motivazione – prospettato nella ampia estensione della omissione, insufficienza e contraddittorietà – senza alcuna indicazione delle ragioni che lo avrebbero realizzato, posto che il fondamento della censura finisce per essere rinvenuto nel fatto che la Commissione Regionale “non ha compiutamente indagato sulla comune volontà delle parti, disattendendo addirittura il dato letterale rinveniente dal capitolato e privilegiando una interpretazione che non trova aderenza nel testo”: il che realizza esclusivamente la inammissibile valutazione di merito.

E ciò a prescindere dalla congruità della motivazione, come risulta dalla esposizione in fatto, che precede. Non ha miglior pregio il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362 e 136 c.c., comma 3, oltre al vizio motivazionale, in ordine ai poteri conferiti alla ditta Melotti (Ced), di produrre avvisi di accertamento e liquidazione e nuove iscrizioni Tarsu.

Il giudice di appello ha ampiamente argomentato in ordine ai poteri conferiti, affermando che dal “tenore letterale della deliberazione comunale, della convenzione e dello stesso capitolato d’oneri … in chiari termini testuali si prevede unicamente l’incarico per il censimento degli immobili esistenti nei territorio comunale, senza alcun riferimento a trasferimento di poteri per accertamento, liquidazione o riscossione. A conferma della semplice natura istruttoria dell’attività delegata è il caso di aggiungere che i dati forniti dal Ced, secondo quanto risulta dalla delibera comunale, per andare ad effetto dovevano essere collegati con quelli ottenuti a sua volta da un’altra società collaboratrice … che non aveva rapporti con la ditta Ced, nell’ambito di una complessa operazione rimasta nella competenza dell’ente pubblico, dal quale, infatti, promanano anche formalmente gli atti amministrativi oggetto di ricorso”.

Ed ha poi aggiunto che il riferimento alla “produzione degli avvisi da parte del Ced aveva soltanto il significato di escludere dal pagamento i controlli risultati inutili; che in ogni caso un capitolato, pur parte integrante della convenzione, non potrebbe mai valicare i limiti oggettivi degli atti di riferimento, convenzione e soprattutto deliberazione comunale; e che il fatto che al destinatario dell’avviso di accertamento per eventuali modifiche in autotutela si dava la possibilità di un riesame dei dati tecnici presso un presunto sportello Tarsu ubicato non negli uffici comunali bensì nei locali Ced, integrava soltanto una modalità operativa volta a semplificare ed accelerare una eventuale correzione dei dati proprio con il confronto con il soggetto che li aveva raccolti”.

La censura ripercorre gli argomenti e le valutazioni predetti in chiave critica, passando attraverso l’esame del singoli atti e riproponendone una lettura conforme alle aspettative di parte e così incorrendo, ancora una volta, nell’inammissibile sindacato di merito e lasciando senza alcuna esplicitazione la violazione dei criteri ermeneutici, presenti nelle norme codicistiche invocate, e della norma processuale sul vizio di motivazione, in mancanza di indicazione delle ragioni in forza delle quali quei criteri il giudice di appello abbia disatteso, posto che è proprio sulla intenzione dei contraenti e sulla complessità delle clausole – cui le norme predette fanno capo – che la sentenza ampiamente si sofferma, allorchè ne esclude la violazione.

Va respinto anche il quarto motivo, con cui sono denunziate la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, oltre al vizio di motivazione sulla presunta illegittimità del regolamento comunale, in quanto contrario alle norme speciali predette.

La infondatezza delle censure che precedono e in particolare di quella di cui al terzo motivo porta all’assorbimento della presente;

nè è consentito in questa sede l’esame delle valutazioni compiute dalla Ministero delle Finanze in merito alla delibera comunale e agli atti, convenzione e capitolato d’oneri, intercorsi con la ditta Ced, sia perchè non è la presente sede deputata al vaglio del giudizio che la Amministrazione Finanziaria ha compiuto al riguardo, sia perchè quel giudizio è assolutamente indifferente rispetto all’esercizio dei poteri giurisdizionali in esclusiva attribuiti al giudice tributario, chiamato a versificare la corrispondenza degli atti predetti alle norme invocate: verifica che è risultata rispettosa, nei termini in cui è stata compiuta, dei principi e delle regole di diritto che presiedono al sindacato di merito e per la quale è inibito il sindacato di legittimità, e che non ha affatto prodotto il risultato di allontanare la interpretazione degli atti dalle disposizioni normative invocate.

Il quinto mezzo non ha sorte migliore.

Al ai là del vizio di motivazione, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 59, 61, 65, 68, 69 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, in quanto era stata denunziata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale la violazione dell’art. 59, per essere stata la delibera tariffaria n. 242/1994 adottata in assenza della preventiva adozione del regolamento; degli artt. 68 e 69, per la mancata previsione nel regolamento e nelle delibere tariffarie dei criteri multipli per calcolare la quantità e qualità dei rifiuti, il costo dello smaltimento, i coefficienti di moltiplicazione; degli stessi articoli e dell’art. 65, per mancanza di istruttoria e di adeguata documentazione e motivazione per comprendere i criteri utilizzati per monitorare e valutare i rifiuti, nonchè per essere stato applicato agli alberghi un parametro quasi triplo di quello attribuito alle abitazioni, che hanno omogenea potenzialità di rifiuti, e diverso da altre categorie, come gli istituti carcerari, di riposo, ecc.; degli artt. 61 e 69, per la mancata indicazione nelle delibere tariffarie dei costi consuntivi e preventivi e della condizione finanziaria del Comune, e per la mancata sottrazione dal costo del servizio di nettezza urbana di quello dello spazzamento, in una percentuale dal cinque al 15%; degli art. 68, comma 3 e art. 69, comma 4, per la mancata trasmissione del regolamento comunale e delle libere tariffarie alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero, per il controllo di legittimità; dell’art. 59, comma 2, per non avere tenuto conto che la struttura alberghiera è fuori del perimetro urbano e la modalità di svolgimento del servizio non consentiva di avvalersene agevolmente, tanto da comportare un abbattimento del tributo al 40%.

Di tale denunzia il primo giudice non aveva tenuto conto; ragione per la quale tali censure di illegittimità erano state riproposte espressamente dalla odierna ricorrente nel giudizio di secondo grado e la Commissione Regionale, con la sentenza gravata, aveva accolto quelle riguardanti la riduzione della tariffa, la decadenza dalla potestà di accertamento per l’anno 1998 e l’ammontare delle sanzioni, mentre aveva rigettato tutte le altre (p. 34 del ricorso).

Aggiunge subito dopo la ricorrente che “su tali punti controversi la Commissione Regionale ha così argomentato in sentenza: l’appellante deduce numerose censure di illegittimità del regolamento e delle delibere tariffarie …”.

Prescindendo dalla inammissibilità delle censure per difetto di interesse, laddove esse introducono temi assorbiti dalla decisione che ha portato alla “correzione” della sentenza di primo grado – che ha riguardato la società La Pineta, odierna ricorrente – “in ordine all’ammontare della sanzione amministrativa di tutti gli avvisi di accertamento 1999 – 2000 e …. anche dell’ammontare della tassa”, va rilevato che la esposizione dei fatti di causa e le questioni discusse da giudice di appello nei primi sei fogli e in parte nel settimo della sentenza sono relative all’appello della società Stata srl.. Per la causa introdotta dalla società La Pineta, il cui esito in primo grado le era stato sfavorevole, tanto che l’appello era stato proposto dal Comune (riferisce la ricorrente – pp. 5 e 6 del ricorso – che la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il motivo del ricorso introduttivo, che aveva riguardato la mancata iscrizione della ditta Ced nello speciale albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53 ed aveva dichiarato assorbiti gli altri motivi) non è dato nè nella sentenza impugnata nè nel ricorso per cassazione rinvenire la descrizione dei motivi rimasti assorbiti.

La decisione si limita infatti a rilevare che le osservazioni fatte nell’ambito della motivazione che ha riguardato la Sata sono sufficienti a dimostrare l’errore dei primi giudici, ed aggiunge “per completezza … vale la pena di osservare come la motivazione delle due sentenze (l’altra riguarda un diverso soggetto giuridico) sul punto sia soltanto apparente, perchè si limita ad affermare, senza alcuna indagine, che dalla semplice lettura della delibera comunale risulta conferito alla ditta Melotti il potere di produrre avvisi di accertamento e liquidazione e nuove iscrizioni Tarsu”; con un esame dunque limitato alla questione centrale della legittimità dell’incarico conferito alla Ced, di cui prima si è detto. Nè giova il riferimento successivo alle “ulteriori questioni proposte dal ricorso introduttivo, non esaminate dalla commissione di primo grado” che “devono essere respinte alla luce di quanto precede, accogliendosi tuttavia per entrambi gli appellati le istanze relative alla sanzione amministrativa, per La Pineta s.r.l. anche quella rivolta ad ottenere la riduzione della tassa”, poichè non di tali questioni manca l’esplicitazione e non può per la sua genericità ritenersi essere corrispondenti, in tutto, a quelle proposte dalla Sata in forza della espressione “alla luce di quanto precede”.

Avrebbe dovuto pertanto la ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza del motivo di ricorso – la cui inosservanza è causa di inammissibilità a norma dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 – non solo esporre i motivi della opposizione agli avvisi di accertamento dinanzi al primo giudice, ma di proporre, specificamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, le questioni sulle quali intendeva provocare la decisione del giudice di appello, non essendo sufficiente – come già osservato con riferimento al primo motivo di ricorso – il generico richiamo delle domande; deduzioni, allegazioni, argomentazioni, motivi di censura ed eccezioni già proposte nel giudizio di primo grado.

La ricorrente, infatti, dopo essersi riportata, nel riferire i motivi dell’atto introduttivo, a pp. 32/33 del ricorso (v. p. 3) ed avere (p. 9) precisato, come ora si è ricordato, i termini della sua resistenza nel giudizio di appello, si è limitata ad indicare il testo del suo ricorso per cassazione, tralasciando di specificare – come avrebbe dovuto – pur senza formulare appello incidentale, le doglianze che erano state assorbite, diverse da quelle sulle quali la discussione si era riproposta con l’appello del Comune, ma che venivano a riemergere in forza di tale impugnazione, considerando che proprio per il fatto che la questione oggetto dell’appello e quelle da essa implicate erano state già devolute e non richiedevano l’attività dell’appellato prevista dalla citata norma processuale, la necessita di distinguere e selezionare le questioni assorbite e che si era inteso riproporre si prospettava, ancor più, della decisione impugnata e a discutere le ragioni nella esposizione delle vicende e dei fatti processuali.

Il ricorso può dunque respinto; nulla va disposto per le spese processuali, non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA