Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2195 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2195 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 3703-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
DATAMATIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BEETHOVEN 52,
presso lo studio dell’avvocato RITA IMBRIOSCIA, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANGELO CIAVARELLA, VITTORIO
CIAVARELLA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

A2(1434
1A

Data pubblicazione: 30/01/2018

t

avverso la sentenza n. 6076/15/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il
22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

La Corte,
costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. L’Agenzia ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, laddove la CTR-Lombardia, nella sentenza n.
6076/2016, ha affermato la insussistenza dei presupposti dalle
medesime previste per il c.d.

“raddoppio dei termini” per l’emissione

dell’avviso di accertamento notificato alla S.p.A. Datamatic con
riguardo all’illecita annotazione di fatture per operazione inesistenti
nell’anno d’imposta 2004 (IRES, IVA, IRAP) in forza di p.v.c.
notificato dalla G.d.F. il 24 ottobre 2013, allorquando il termine di
decadenza era spirato il 31 dicembre 2009. La contribuente resiste con
controricorso e ricorso incidentale condizionato.
2. Il ricorso principale è fondato. L’impugnazione è centrata
correttamente su principi regolativi ora certificati da Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 26037 del 16/12/2016, laddove si afferma che, in tema di
accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 43 per l’IRPEF e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, nella
versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di
seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di
presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o
Ric. 2017 n. 03703 sez. MT – ud. 19-12-2017
-2-

RAGIONI DELLA DECISIONE

presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo
agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello
in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche
introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha
introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole

regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n.
128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina
non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né
agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti
dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica
dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31
dicembre 2015 (conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 17986 del
20/07/2017).
3. La sentenza impugnata, trattandosi di fattispecie di astratta rilevanza
penale, è totalmente difforme dal superiore principio di diritto e quindi
merita cassazione in ordine alla correlativa statuizione con rinvio al
giudice competente che, attenendosi al ridetto principio, dovrà
procedere all’ulteriore esame della vertenza.
4. Ciò comporta che è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure
condizionato, con il quale la contribuente, vittoriosa in sede di merito,
ripropone questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati,
avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata; infatti tali
questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono
impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio
(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 574 del 15/01/2016).

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso
incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla
Ric. 2017 n. 03703 sez. MT – ud. 19-12-2017
-3-

fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente

Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2017.

dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale,

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