Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2195 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 19/07/2016, dep.27/01/2017),  n. 2195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28544-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO

LA CORTE DI CASSAzIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA

ROSARIA MERLINO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– intimato –

avverso il decreto n. 51480/14 della COR1E D’APPELLO di ROMA del

01/12/2014, depositato il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 26 giugno 2014, proponeva opposizione avverso il decreto del consigliere designato, depositato il 27 maggio 2014, con il quale era stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno per irragionevole durata del processo perchè presentata oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto.

La Corte d’appello, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione ritenendo il ricorso intempestivo, in quanto la sentenza emessa nel giudizio presupposto era stata depositata il 28.05.2012, con passaggio in giudicato in data 28.5.2013, trovando applicazione il termine lungo annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo antecedente alla riforma introdotta dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis, per essere stato il ricorso per equa riparazione depositato solo il 18.2.2014.

Per la cassazione di questo decreto il M. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel non applicare al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. il periodo di sospensione dei termini processuali quanto al tempo del passaggio in giudicato della sentenza emessa nel giudizio presupposto.

Il ricorso è palesemente fondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016).

Pertanto il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio presupposto è avvenuto il 13 luglio 2013 (28.05.2013 + 46 giorni); data dalla quale decorrevano i 6 mesi per proporre domanda di equa riparazione, con l’aggiunta di ulteriori quarantasei giorni per la sospensione feriale dell’anno 2013. Ne consegue che il termine utile per depositare il ricorso veniva a scadere il 28 febbraio 2014, sicchè il ricorso presentato il 18.02.2014 risulta tempestivo.

Dunque il ricorso va accolto ed il decreto impugnato cassato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che provvederà all’esame nel merito della domanda.

Al giudice del rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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