Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2195 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7672/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

AUTO CENTRO ROMA NORD A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 25, presso lo Studio

dell’Avv. Nodaro Pietro, che la rappresenta e difende, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 89/1/11, depositata il 1 febbraio 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 18 dicembre

2018 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza, in riforma della prima decisione, la CTR accoglieva il ricorso promosso dalla Società contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale l’ufficio, per quanto rimasto d’interesse, recuperava IVA 2003 ritenendo indebita la detrazione perchè relativa a operazioni di acquisto di autovetture reputate “soggettivamente inesistenti”; la contribuente svolgeva infatti l’attività di concessionaria di veicoli;

2. che dopo aver dato conto della giurisprudenza di legittimità in tema di “operazioni soggettivamente inesistenti”; dopo aver affermato che l’ufficio aveva “proposto alcuni elementi a suo dire idonei a confermare la consapevolezza” della frode fiscale da parte della contribuente, elementi indicati nel fatto che le venditrici “cartiere” non avevano presentato dichiarazioni fiscali, non avevano versato imposta, non avevano documentazione contabile, non avevano struttura commerciale, non avevano amministratori reperibili, vendevano la merce sottocosto; dopo aver ricordato i contrari elementi di prova “depositati” dalla contribuente, consistenti nelle fatture d’acquisto, nei libretti di circolazione, nelle “valutazioni Eurotax”, nei documenti riguardanti la regolarità dei pagamenti; la Regionale riteneva che l’ufficio aveva “basato il proprio operato su circostanze e presunzioni che non erano state confermate da riscontri obbiettivi”, che quindi “non erano emersi fatti che potevano far presumere il coinvolgimento della contribuente o comunque la conoscenza dell’attività illecita”;

3. che l’ufficio ricorreva per due motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. che la contribuente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso per cassazione, in quanto tardivamente notificato;

1.1. che l’eccezione è infondata, poiché la sentenza è stata deposita il 1 febbraio 2011, mentre il primo tentativo di notifica è avvenuto con consegna il 19 marzo 2012, a cui ha fatto seguito la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio con consegna avvenuta il 13 aprile 2012, a cui ha fatto ancora seguito l’ulteriore tempestivo tentativo con consegna avvenuta il 9 maggio 2012 e andata a buon fine; cosicché, il principio di diritto per cui “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. sez. un. n. 14594 del 2016), deve essere ulteriormente specificato nel senso che “il ricorso per cassazione deve ritenersi correttamente notificato anche nel caso in cui, a seguìto di tempestiva ripresa notificatoria non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, vi sia stata una seconda ripresa notificatoria con esito positivo che sia stata tentata nel limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. con decorrenza dal giorno della consegna dell’esito negativo della prima ripresa notificatoria”;

2. che con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentata la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19,21 e 54, nonché la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dopo aver evidenziato che l’ufficio ai fini della prova era semplicemente tenuto ad indicare quegli elementi presuntivi che la stessa CTR aveva ricordato, riteneva che la Regionale fosse incorsa in errore laddove non aveva onerato il contribuente della dimostrazione che anche usando la massima diligenza richiesta dalla professione non avrebbe potuto sapere che le venditrici erano “cartiere” che si interponevano fittiziamente per frodare il fisco;

2.1. che con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, formulato in subordine “nel caso si fosse ritenuto che la decisione fosse stata frutto di un apprezzamento di fatto”, l’ufficio sosteneva che la CTR, nonostante i plurimi indizi dalla stessa rammentati, aveva ritenuto con motivazione insufficiente che la contribuente potesse “non sapere” della frode fiscale utilizzando la massima diligenza richiesta dall’esercizio della professione d’impresa;

2.2. che i due motivi, complessivamente considerati, sono fondati anche alla luce della giurisprudenza della Corte, di recente rivisitata in modo approfondito, secondo cui “in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018); trattasi di elementi presuntivi tipici, che a stessa CTR aveva enumerato, per es. l’elemento della mancanza di struttura commerciale, quello della irreperibilità degli amministratori ecc.; elementi che però la Regionale, in modo apodittico, ha ritenuto non utilizzabili, contrariamente alla riportata giurisprudenza;

3. che la sentenza non si è attenuta ai principi esposti, cosicché la stessa deve essere cassata e la causa rinviata per i necessari accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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