Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21949 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5283/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PAOLO TOSI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 406/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

05/06/2014, depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20.8.2014, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto da C.L. avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro e in riforma di quest’ultima dichiarava nullo il termine apposto al contratto stipulato con la spa Poste Italiane il (OMISSIS) ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, ed accertava l’intercorrenza tra le stesse ab initio di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al ripristino del rapporto ed al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità omnicomprensiva pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione ad unico motivo di ricorso. La C. è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato verbale di conciliazione intervenuta fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale, seguito da atto di rinuncia ritualmente notificato alla C..

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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