Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21949 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 20/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12296-2005 proposto da:

P.N., nella qualità di legale rappresentante

dell’Istituto Neurotraumatologico Italiano s.r.l. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso l’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa dagli

avvocati MANSELLI MARIA ROSARIA, PICCOLO PAOLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 983/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbiti gli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 3 maggio 2001 condannava la Regione Campania al pagamento in favore dell’Istituto neurotraumatologico italiano s.r.l. della somma di L. 68.469.000 per prestazioni sanitarie erogate in regime di assistenza indiretta,in favore di cittadini residenti nel territorio regionale.

In riforma di detta decisione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 marzo 2004, ha dichiarato inammissibile la domanda dell’Istituto per carenza di legittimazione passiva della Regione attribuita invece per le posizioni debitorie antecedenti al 31 dicembre 1994 sia dalla legge, che dalla giurisprudenza di legittimità, alla Gestione liquidatoria delle disciolte USL, in persona del Direttore generale della ASL di appartenenza.

Per la cassazione della sentenza l’Istituto ha proposto ricorso affidato a 5 motivi. La Regione non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, l’Istituto neuro traumatologico, deducendo violazione delle L. 724 del 1994 e L. 549 del 1995 censura la sentenza impugnata per avere escluso la legittimazione passiva della Regione, che invece in base alle menzionate leggi era proprio il soggetto succeduto nei debiti delle disciolte USL, peraltro contratti proprio allorquando detti enti erano operativi per cui di essi non poteva che risponderne la Regione anche attraverso la Gestione liquidatoria istituita proprio per fare fronte ad essi.

La doglianza è fondata.

La Corte di appello a sostegno della ritenuta titolarità passiva esclusiva dell’obbligazione in contestazione da parte della Gestione liquidatoria della disciolta USL, ha invocato genericamente la giurisprudenza di questa Corte, non specificamente individuatala quale invece ha costantemente affermato anche a sezioni unite: 1) che il D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 4 ha disposto la soppressione delle U.S.L. e l’istituzione delle Aziende unità sanitarie locali aventi natura di enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3); ed ha demandato alle regioni, nell’ambito delle proprie competenze, la disciplina del finanziamento (lett. d) e l’individuazione dei criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali (lett. c); 2) che la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1 ha escluso il verificarsi di una successione a titolo universale delle AUSL nei rapporti giuridici di cui erano titolari le USL, ed ha disposto che sono le regioni a dover succedere ex lege in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali: precisando altresì tale successione delle regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione affidata ad un’apposita gestione stralcio, poi trasformata ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, in gestione liquidatoria amministrata dal direttore generale delle istituite aziende sanitarie locali, cui sono state attribuite le funzioni di commissario liquidatore; 3) che queste disposizioni legislative comportano che per effetto della rilevata successione ex lege, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL spetta anzitutto alle regioni;e quindi (anche) alle gestioni liquidatorie da queste ultime al riguardo appositamente individuate per l’accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994; sicchè detta normativa non ha eliminato la titolarità passiva della Regione, ma l’ha resa concorrente con quella attribuita alla Gestione Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore (Cass. S.U. 23022/2005; Cass. 18285/2005;

Cass. 5351/2007, 15725/2010); 4) che quanto alla Regione Campania, la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL dettata dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 22, art. 1 coincide con quella nazionale di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1, e alla L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, in quanto neppur essa ha posto in discussione la titolarità passiva della Regione, ma vi ha aggiunto quella della istituita Gestione Liquidatoria, che anche nella Regione suddetta è rimasta un soggetto autonomo e distinto dalla prima.

Assorbiti gli altri motivi del ricorso,la sentenza impugnata che non si è attenuta a questi, principi va pertanto cassata, con rinvio alla stessa Corte di appello di Napoli, che in diversa composizione provvedere ad esaminare l’appello dell’Istituto neurotraumatologico italiano nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA