Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21949 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18671/2016 proposto da:

G.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO RAFFAELE DE ROSSI;

– ricorrente –

contro

B.M. & FIGLI S.N.C. DI L. ED E.B. –

P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso lo studio

dell’avvocato SANDRO BRAVI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CAROLINA RITA SCARANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 967/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 24/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 24/6/2015, la Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dalla B.M. e Figli di L. ed E.C. s.n.c., e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’estinzione del giudizio introdotto da G.M.A. nei confronti della società appellante per la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito dell’aggressione di un cane indicato come sottoposto alla custodia della società convenuta;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato la mancata tempestiva riassunzione, da parte del Giuliani, del giudizio di primo grado interrottosi a seguito del decesso del difensore dello stesso attore;

che, avverso la sentenza d’appello, G.M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che la B.M. e Figli di L. ed E.B. s.n.c. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il G. ha presentato memoria;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale erroneamente confermato la decisione del primo giudice, in ordine alla ritenuta invalidità della procura rilasciata al proprio difensore nominato a seguito del decesso del precedente, e dallo stesso depositata all’atto della relativa costituzione nel giudizio di primo grado per la tempestiva prosecuzione del processo, contestualmente alla dichiarazione del decesso del precedente difensore dell’attore;

che, pertanto, tale circostanza valse a impedire la decorrenza di alcun termine per la riassunzione del processo, essendosi il nuovo difensore dell’attore tempestivamente costituito per la prosecuzione del giudizio;

che la censura è inammissibile;

che, infatti, sulla questione relativa alla validità della procura in esame – decisa dal giudice di primo grado in senso contrario alla prospettazione dell’odierno ricorrente – il G. non ebbe a proporre alcun appello incidentale (in ipotesi condizionato), nè ebbe a riproporne l’esame in sede d’impugnazione, eventualmente ai sensi dell’art. 346 c.p.c.;

che, conseguentemente, tale questione deve ritenersi non più suscettibile di contestazione tra le parti;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la corte territoriale erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio di primo grado sul presupposto dell’avvenuta acquisizione, ad opera delle parti, della conoscenza legale dell’evento interruttivo (con la conseguente decorrenza, da tale momento, del termine semestrale per la riassunzione), nonostante detta (pretesa) conoscenza legale fosse dipesa dalla dichiarazione in udienza del decesso del difensore dell’attore resa da altro difensore (ritenuto) privo di valida procura ad litem; circostanza, quest’ultima, idonea a escludere l’effetto interruttivo successivo al decesso del precedente difensore, con la conseguente mancata decorrenza del periodo semestrale per la riassunzione prima dell’avvenuta valida costituzione del nuovo difensore;

che la censura è manifestamente infondata, quando non inammissibile;

che, infatti – di là dall’inammissibile novità della questione (non ritualmente proposta in sede di appello dal G. nonostante la contraria decisione del primo giudice) – osserva il collegio come la conoscenza legale dell’evento interruttivo (consistito nel decesso del difensore dell’attore) fu conseguita dalle parti a seguito della rilevata impossibilità – attestata dal giudice di primo grado mediante il rinvio dell’udienza di trattazione (a tanto sollecitato dall’informazione resa dal nuovo difensore dell’attore, sia pur privo di una valida procura ad litem) – di proseguire il processo in assenza della valida costituzione di un nuovo difensore dell’attore;

che, pertanto, il difetto di una valida procura del nuovo difensore della parte colpita dall’evento interruttivo non valse a infirmare l’efficacia dell’informazione dallo stesso resa nel processo (acquisita dal giudice e da quest’ultimo posta a fondamento di un provvedimento di rinvio dell’udienza reso nel contraddittorio delle parti) circa l’avvenuta verificazione di un evento interruttivo del processo, con la conseguente valida decorrenza del periodo semestrale utile ai fini della riassunzione dello stesso;

che, pertanto, avendo la corte territoriale rilevato la mancata riassunzione tempestiva del processo entro i sei mesi da tale data e l’avvenuta tempestiva proposizione dell’eccezione di estinzione ad opera della società appellata, del tutto correttamente deve ritenersi pronunciata l’estinzione dell’odierno giudizio;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la manifesta infondatezza (quando non l’inammissibilità) dei motivi d’impugnazione, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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