Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21948 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4601/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

I.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 8451/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/10/2013, depositata il 10/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 10.2.2014, la Corte di appello di Bari, in accoglimento per quanto di ragione del gravame proposto da I.M.G. avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro e in riforma di quest’ultima dichiarava nullo il termine apposto al contratto stipulato con la spa Poste Italiane il (OMISSIS) per esigenze sostitutive ed accertava l’intercorrenza tra le stesse ab initio di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna della società al ripristino del rapporto ed al pagamento, in favore della lavoratrice, di un’indennità omnicomprensiva pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la I., che a sua volta propone ricorso incidentale basato su due motivi, con istanza di invio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in ordine all’applicazione retroattiva dell’art. 32 del Collegato lavoro.

E’ stato depositato verbale di conciliazione intervenuto fra le parti in data (OMISSIS) in sede sindacale.

Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate.

Non sussistono i presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della decisione.

PQM

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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