Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21948 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/09/2017, (ud. 11/05/2017, dep.21/09/2017),  n. 21948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18373/2016 proposto da:

B.M., B.S., B.F.,

T.O., HOTEL LIDO SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentati e difesi dagli

avvocati MASSIMILIANO VERSINI, RODOLFO MATTEOTTI;

– ricorrenti –

contro

BO.BR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI

74-C, presso lo studio dell’avvocato MARCO SEGATORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RUGGERO STEFANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza resa in data 27/1/2016, la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da B.F., T.O., B.S., B.M. e l’Hotel Lido s.r.l. per la condanna di Bo.Br. al risarcimento dei danni subiti dagli attori in relazione all’inesatta esecuzione di un contratto di compravendita del complesso alberghiero relativo all’Hotel Lido concluso dagli attori con le cedenti T.N. e Bo.Fi.;

che, al riguardo, la corte territoriale ha evidenziato come, pur quando la garanzia asseritamente prestata dal Bo., in relazione alla corretta esecuzione dei lavori convenuti in sede di conclusione del contratto per la sistemazione della piscina dell’albergo, avesse voluto ritenersi estesa al risarcimento dei conseguenti danni, detto risarcimento non sarebbe stato comunque dovuto, avendo gli attori in ogni caso percepito, nel corso del giudizio d’appello, l’integrale risarcimento dalle controparti contrattuali;

che avverso la sentenza d’appello, B.F., T.O., B.S., B.M. e l’Hotel Lido s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

che Bo.Br. resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente condannato gli appellanti all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di controparte, omettendo di procedere all’esame della domanda originariamente proposta in relazione ai contenuti della garanzia prestata dal Bo. e, conseguentemente, della soccombenza virtuale legata alla fondatezza di detta domanda;

che la censura è inammissibile;

che, al riguardo, rileva il collegio come la corte territoriale abbia espressamente pronunciato sulla domanda proposta dagli odierni ricorrenti, evidenziando come questi ultimi nulla “potrebbero e possono chiedere all’appellato” (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata), disponendo, conseguentemente (e ad ogni effetto), il formale rigetto dell’appello;

che, allo scopo di ottenere l’eventuale esame della soccombenza virtuale, ai fini di una diversa regolazione delle spese del giudizio, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto espressamente censurare la pronuncia di rigetto dell’appello e i motivi addotti dalla corte territoriale a sostegno della stessa;

che, viceversa, essendosi i ricorrenti limitati a dolersi della sola violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul punto concernente la responsabilità del Bo. (con la conseguente asserita violazione del principio della soccombenza), gli stessi dimostrano di non aver còlto la ratio della sentenza impugnata, nella parte in cui, decidendo sulla domanda degli appellanti, ha ritenuto la stessa priva di fondamento, disponendone il rigetto e regolando le spese secondo la conseguente soccombenza accertata;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

che le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione della lite giustificano la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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