Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21948 del 02/09/2019

Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 02/09/2019), n.21948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16660/2015 proposto da:

M.D., M.M.R., rappresentati e difesi

dall’avvocato EDOARDO NARDOCCI;

– ricorrenti –

contro

M.L.I., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO

NATIVI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2116/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/04/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. Nel 2009 M.L.I. conveniva in giudizio la nipote M.M.R., chiedendo che venisse accertato e dichiarato che la stessa non aveva alcun diritto sui fondi da lui acquistati in (OMISSIS) e in particolare su quelli di cui al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS) e di cui al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), che la nipote aveva, poco dopo l’acquisto, cominciato a coltivare; conseguentemente, domandava la condanna della convenuta al rilascio dei predetti fondi ed al risarcimento del danno. Costituendosi in giudizio, M.M.R. asseriva di non occupare parte del fondo di cui al mappale (OMISSIS), ma soltanto parte di quello di cui al mappale (OMISSIS) e ciò in forza di un comodato a tempo indeterminato intercorso con il padre M.D., che aveva a sua volta acquistato la proprietà del fondo avendolo posseduto per oltre venti anni, e del quale chiedeva la chiamata in causa. Autorizzata la chiamata, M.D. si costituiva, chiedendo in via riconvenzionale la dichiarazione dell’intervenuto acquisto per usucapione del fondo di cui al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS).

Il Tribunale di Alessandria, con sentenza del 27-28/3/2013, dichiarava l’acquisto per usucapione in capo a M.D. della proprietà del fondo di cui al mappale (OMISSIS); quanto al fondo di cui al mappale (OMISSIS) dava atto che parte convenuta “ha negato di averlo mai occupato e parte attrice non ha provato il contrario”.

2. Contro tale sentenza proponeva appello M.L., deducendo, sulla base di sette motivi, l’erroneità della pronuncia del Tribunale in punto riconoscimento dell’intervenuto acquisto per usucapione in favore di M.D.. M.M.R. e D. proponevano a loro volta appello incidentale in relazione alla, a loro avviso illegittima, compensazione delle spese di lite.

La Corte di appello di Torino, in accoglimento del secondo, terzo, quarto e quinto motivo di gravame, con sentenza 26 novembre 2014, n. 2116, respingeva la domanda di usucapione proposta da M.D. e condannava gli appellati al rilascio del fondo di cui al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS) in favore dell’appellante principale.

3. Avverso la sentenza ricorrono in cassazione M.M.R. e D..

Resiste con controricorso M.L.I..

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed in relazione all’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sulla “domanda” di inammissibilità dell’appello “in quanto contrario e non conforme al dettato di cui all’art. 342 c.p.c., comma 1” fatta valere dai ricorrenti.

Il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il “vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito” (così, da ultimo, Cass. 25154/2018, v. anche Cass. 1876/2018). La pronuncia di rigetto dell’eccezione – non domanda come sostengono i ricorrenti – di inammissibilità dell’atto d’appello è d’altro canto da ritenersi implicita nella decisione del giudice d’appello, che ha analiticamente esposto e poi esaminato i motivi d’impugnazione fatti valere da M.L.I., attività che presuppongono l’ammissibilità dell’atto di impugnazione.

b) Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi e vanno congiuntamente esaminati:

b1) Il secondo motivo – che riporta “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla mancata valutazione di fatti decisivi ai fini della prova del possesso uti dominus da parte degli appellati” lamenta l’erroneità della pronuncia della Corte di appello nella parte in cui ha ritenuto non provato il possesso idoneo all’acquisto per usucapione del terreno oggetto di causa, erroneamente esaminando alcune deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio di prime cure, in particolare quelle rese dai testimoni S. e B..

b2) Il terzo motivo – che riporta “omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alla mancata valutazione di fatti decisivi ai fini della prova del possesso ultraventennale da parte degli appellati” contesta che la Corte di appello, oltre a ritenere non provato il possesso uti dominus in loro favore, neppure abbia ritenuto dimostrata la durata ultraventennale di tale possesso, omettendo, ancora, di correttamente esaminare la deposizione resa dal testimone S..

I due motivi sono inammissibili: anzitutto in rubrica lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma nello svolgimento manca qualsiasi riferimento a tali violazioni; quanto all’omesso esame di fatti decisivi, quello che i motivi denunciano non è l’omesso esame di un fatto storico, ma l’argomentata valutazione delle deposizioni testimoniali posta in essere dal giudice d’appello, valutazione che spetta al giudice di merito e che non può essere sindacata da questa Corte di legittimità.

II. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15h) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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