Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21947 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9333-2007 proposto da:

R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA A. CADLOLO 20, presso l’avvocato LOMBARDI LEOPOLDO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore degli Affari Legali e Societari pro tempore, B.

A. (c.f. (OMISSIS)), M.G. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOEZIO

14, presso l’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che li rappresenta e

difende, giusta procure a margine del controricorso;

MO.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 144, presso l’avvocato SEGANTI ALBERTO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso; C.F.:

(OMISSIS);

– controricorrenti –

contro

S.S., R.S., N.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4941/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato LEOPOLDO LOMBARDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente Mo., l’Avvocato ALBERTO

SEGANTI che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito, per i controricorrenti RAI + 2, l’Avvocato CLAUDIO

D’ANGELANTONIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 ottobre 2004 il Tribunale di Roma rigettava la domanda risarcitoria di R.M. nei confronti della Rai- Radiotelevisione italiana, nonchè degli autori e registi di un programma teletrasmesso avente ad oggetto il racconto di una giornata di vita quotidiana di un italiano qualunque: programma, che l’attore assumeva essere frutto di una sua idea creativa, contenuta in un cosiddetto “numero zero” di un programma seriale (c.d. format), che i convenuti si erano illegittimamente appropriati.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 13 novembre 2006, che rilevava come il programma teletrasmesso fosse sostanzialmente diverso da quello ideato dal R..

Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e notificato il 16 marzo 2007 avverso la decisione notificatagli il 15 gennaio 2007.

Deduceva la violazione della L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 1 e 2 sul diritto d’autore e dell’art. 2575 c.c. per non aver ritenuto l’opera da lui ideata meritevole di tutela, nonchè carenza di motivazione su vari punti trattati.

Resistevano con controricorso la Rai, i sigg. B.A., M. G. e, con distinto controricorso, Mo.Gi..

La Rai- Radiotelevisione italiana s.p.a. depositava, nei termini, una memoria illustrativa.

All’udienza della 17 giugno 211 il Procuratore generale ed i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Premesso che il requisito della formulazione dei quesiti di diritto si applica ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare), esso resta tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima dell’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un termine finale di vigenza, da correlare con la maturazione degli elementi essenziali della fattispecie disciplinata); ma anche in virtù della” disposizione specifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è tuttora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n.20.323).

Nella specie, il ricorso è dunque inammissibile, privo com’è del quesito di diritto richiesto in conclusione di ogni singolo motivo di doglianza: inteso come sintesi logico-giuridica della questione, idoneo a far comprendere alla corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro, 7 aprile 2009, n. 8463.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a, liquidate in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, e da MO. G., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 3.300,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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