Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21946 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3415/2016 proposto da:

SIMET SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38, presso lo

studio dell’avvocato SINADI SINADI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE CRISCI, giusta mandato speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19456/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 16/04/2015, depositata il 30/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La S.I.M.E.T. s.p.a. chiede la correzione dell’errore materiale sella sentenza n. 19456/2015 pubblicata il 30 settembre 2015 emessa dalla Sezione Lavoro di questa Corte in relazione al ricorso proposto da S.I.M.E.T. s.p.a. nei confronti di R.E..

Premette che dalla motivazione della decisione si evince che dei tre motivi di ricorso articolati dalla parte ricorrente era stato accolto solo il secondo. Chiede pertanto la correzione del dispositivo della decisione nella parte in cui è così statuito “La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso”; analogamente, chiede la correzione del punto 4 di pagina 5 della sentenza laddove, in motivazione, si afferma”. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al terzo motivo”.

Evidenzia inoltre che “al piede” di tutte le pagine della sentenza risulta riportata l’annotazione “ud. 16 aprile 2016” invece dell’annotazione “ud. 15 aprile 2015”, corrispondente alla data in cui si è tenuta l’udienza all’esito della quale è stata emessa la sentenza in oggetto; rimettendo a questa Corte ogni valutazione in merito a detta errata indicazione.

R.E. non ha svolto attività difensiva.

L’istanza di correzione deve essere accolta nei limiti di cui in prosieguo, previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio con R.E., non risultando prodotta in atti la cartolina AR attestante il perfezionamento della notifica effettuata nei confronti di questi.

Si premette che con il ricorso per cassazione s.p.a. aveva impugnato la sentenza di appello la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del contratto di formazione e lavoro stipulato il (OMISSIS), la instaurazione tra le parti, dalla medesima data, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannato s.p.a. alla riammissione in servizio del R. ed alle retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso di primo grado fino alla effettiva riammissione in servizio, oltre le maggiorazioni specificamente indicate in dispositivo.

Il ricorso per cassazione risulta affidato a tre motivi. Secondo quanto riportato nella sentenza della quale è chiesta la correzione “Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 19 dicembre 1984, n. 863, art. 2, nonchè violazione dell’art. 115 c.p.c.. In particolare la ricorrente si duole del fatto che il giudice d’appello non abbia ammesso la prova testimoniale richiesta. In particolare – secondo la ricorrente – la corte territoriale non ha tenuto conto, nè ha analizzato, il progetto formativo approvato dalla commissione regionale per l’impiego in data (OMISSIS). Con secondo motivo la ricorrente denuncia la mancata applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010; si duole del riconoscimento di una ragione di danno che invece non era sussistente. Col terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e segnatamente degli artt. 1362, 1372 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione scritta del 22 settembre 2003 del dipendente quanto alla dedotta accettazione della risoluzione del rapporto da parte del dipendente.

2. Il ricorso – nel suo primo e nel suo terzo motivo che possono essere esaminati congiuntamente nonchè preliminarmente perchè attengono alla pronuncia sulla natura del rapporto – è infondato trattandosi di censure di merito che esprimono null’altro che il dissenso rispetto alle valutazioni della corte territoriale nella ricostruzione dei fatti di causa… Nella specie, non ravvisandosi nell’iter argomentativo della Corte d’appello, anche in riferimento alla dedotta dichiarazione del 22 settembre 2003 del dipendente, alcuna incongruenza o deficienza motivazionale, il primo ed il terzo motivo del ricorso principale devono essere disattesi.

3. Fondato è invece il secondo motivo quanto alla mancata applicazione dell’art. 32 cit..

Dall’affermazione che il contratto di formazione e lavoro costituisce una specie del “genus” contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 17 agosto 2004 n. 16033) discende che, ove – come nella specie – si faccia questione di risarcimento del danno per conversione del contratto di lavoro in contratto a tempo determinato, trova applicazione la disciplina della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, applicabile a tutti i giudizi pendenti, in ogni stato e grado. Tale indennità ha carattere “forfetizzato” ed “onnicomprensivo” e pertanto ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. 9 gennaio 2015 n. 151).

4. Il ricorso va quindi accolto limitatamente al terzo motivo. L’impugnata sentenza va cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla corte d’appello di Reggio Calabria anche per le spese di questo giudizio di cassazione”.

Dall’esame del contenuto della sentenza n. 19456/2015 emerge prima facie che la Corte ha inteso accogliere, come del resto esplicitamente affermato in motivazione, il secondo motivo di ricorso.

In conseguenza, il dispositivo della decisione, che statuisce “La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Reggio Calabria.”, deve ritenersi affetto da errore materiale laddove indica come accolto il terzo motivo in luogo del secondo. Tale errore risulta all’evidenza riconducibile ad una mera svista nella redazione del provvedimento come confermato dal fatto che nel dispositivo medesimo si dà atto, contraddittoriamente, del rigetto del terzo motivo. Analogamente è ascrivibile ad errore materiale la affermazione di accoglimento del ricorso “limitatamente al terzo motivo” contenuta al punto 4 di pagina 5 della sentenza.

E’ inammissibile, invece, la correzione delle annotazioni a piè di pagina apposte al documento, in quanto tali annotazioni sono elementi estrinseci al provvedimento – ordinanza o sentenza – in relazione al quale è consentito il procedimento di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 287 c.p.c. e dell’art. 391 bis c.p.c..

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”. Parte ricorrente ha depositato memoria con allegata documentazione relativa alla notifica della istanza di correzione.

Ritiene questo Collegio, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, che non sia revocabile in dubbio, alla luce degli elementi evidenziati nella Relazione, la natura materiale dell’errore del quale è chiesta la correzione con riferimento al dispositivo della sentenza de qua: la prevalenza del dispositivo sulla parte motiva esclude l’interesse dell’istante alla correzione della parte motiva della esclude l’interesse dell’istante alla correzione della parte motiva della decisione – pag. 5 punto 4 laddove si afferma che “Il ricorso va quindi accolto limitatamente al terzo motivo”. Spese compensate non essendo ascrivibile alla parte intimata l’errore del quale è chiesta la correzione.

PQM

La Corte accoglie parzialmente l’istanza di correzione e per l’effetto dispone che la parte dispositiva della sentenza di questa Corte n. 19456/2015 sia corretta mediante sostituzione dell’espressione ” La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso” con l’espressione “La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso”. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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