Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21945 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 28/10/2016), n.21945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30034/2014 proposto da:

I.R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO

1/A C/O ST. LEG. SCHETTINI, presso lo studio dell’avvocato TANIA

PAPA, rappresentata e difesa dall’avvocato EDUARDO GIULIANI, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

13/03/2014, depositata il 15/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del resistente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di I.R.M. intesa all’accertamento del diritto ai ratei dell’indennità di accompagnamento ed alla condanna dell’INPS alla relativa erogazione.

Ha ritenuto il giudice di appello che le conclusioni dell’ausiliare di primo grado, il quale aveva escluso che il quadro patologico accertato determinava l’impossibilità di deambulare e l’incapacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, erano state correttamente ed esaustivamente motivate e non risultavano smentite, neppure parzialmente, da più convincenti considerazioni medico-legali di segno contrario e nemmeno da successive diverse evenienze, valutabili ex art. 149 disp. att. c.p.c., essendo stata depositata dall’appellante solo la documentazione già prodotta in prime cure ed essendo altresì l’atto di appello affidato a mere enunciazioni non supportate da idonea documentazione medica.

Per la cassazione della decisione ha proposto I.M.R. sulla base di due motivi l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Ha censurato la decisione per avere condiviso le risultanze della relazione peritale di primo grado la quale, pur a fronte della grave patologia accertata, aveva escluso la sussistenza dei requisiti invalidanti per l’accesso al beneficio. Ha evidenziato che le “mere enunciazioni” richiamate in sentenza erano costituite da sentenze del giudice di legittimità.

Con il secondo motivo ha dedotto ” violazione ed errata applicazione di norme di diritto”. Richiamati alcune pronunzie di questa Corte ha censurato la decisione per avere omesso il rigoroso accertamento in ordine alla necessaria presenza di un accompagnatore attesa la patologia – epilessia secondaria – dalla quale era risultata affetta essa periziata.

Il primo motivo di ricorso è inidoneo alla valida censura della decisione impugnata.

Si premette che in ragione della data di pubblicazione – il 15.5.2014 – della sentenza impugnata, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

In relazione a tale modifica le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la nuova a configurazione del vizio di motivazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. “Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. (Cass. ss.uu. n. 8053 del 2014)

In particolare è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale).

Tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.

Parte ricorrente non ha articolato il motivo di censura con modalità coerenti con la nuova configurazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che, a prescindere dalla inappropriata formulazione della rubrica che denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Premesso, infatti, che alla luce della nuova formulazione dell’art. art. 360 c.p.c., n. 5, non possono trovare ingresso censure attinenti alla insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si rileva che l’odierno ricorrente non ha individuato il fatto storico, avente carattere di decisività, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti ed il cui esame è stato omesso dal giudice di appello. Le censure alla decisione di secondo grado esprimono, infatti, un mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione delle conseguenze invalidanti della specifica patologia della quale la periziata è risultata portatrice, dissenso inidoneo in quanto tale a dare contezza dell’errore ascritto alla decisione impugnata.

Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile.

In primo luogo la modalità di deduzione della violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non è conforme all’insegnamento di questa Corte secondo il quale il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. n. 5353de1 2007, n. 11501 del 2006)

Parte ricorrente si è sottratta a tale onere sia in quanto ha omesso la individuazione delle norme asseritamente violate rispetto alle quali è denunziato, in termini alquanto generici, l’errore di diritto del giudice di appello sia perchè ha omesso di rapportare la presunta violazione di norme di diritto alla concreta fattispecie in esame limitandosi, rispetto ad esse, a dedurre la necessità di un più rigoroso accertamento di fatto; ciò senza riportare quei passi della consulenza di ufficio idonei a dimostrare, in tesi, che la valutazione dell’ausiliare di primo grado, condivisa dal giudice di appello, si era discostata dai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata ad illustrazione del motivo In base alle considerazioni che precedono si conclude per il rigetto del ricorso.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e che ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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