Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21945 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31079-2005 proposto da:

T.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VALADIER 43, presso l’avvocato ROMANO GIOVANNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ABBATE GIOVANNA, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BENEVENTO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G,. BELLUZZO 27,

presso l’avvocato PAGANO MASSIMO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO LUIGI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3470/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIOVANNA ABBATE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento dei motivi terzo e

quarto con assorbimento del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.S., affittuario e coltivatore diretto di quattro, contigui, appezzamenti di terreno, occupati d’urgenza, con distinti provvedimenti, dal Comune di Benevento, per la realizzazione di lavori di sistemazione viaria, ed irreversibilmente trasformati in assenza di emissione del decreto di esproprio, convenne l’ente territoriale dinanzi al locale Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti per aver dovuto abbandonare i fondi.

Il Comune, costituitosi in giudizio, per ciò che nella presente sede interessa eccepì che il T., con atto del 22.5.91, aveva accettato l’indennità aggiuntiva offertagli e che, pertanto, l’azione risarcitoria gli era ormai preclusa.

Il Tribunale adito accolse la domanda, rilevando che, poichè il procedimento espropriativo non si era concluso, era privo di rilevanza l’atto di concordamento dell’indennità.

Il gravame proposto dal Comune di Benevento contro la decisione fu accolto dalla Corte d’Appello di Napoli, che affermò che l’intervenuta accettazione da parte del T. dell’indennità aggiuntiva escludeva il suo diritto al risarcimento del danno.

La sentenza è stata impugnata dal T. dinanzi a questa Corte sulla scorta di sei motivi di ricorso, illustrati da memoria. Il Comune di Benevento ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, il T., lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., artt. 112, 324 e 329 c.p.c., denuncia vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.

Assume che la Corte d’Appello ha proceduto d’ufficio ad una diversa qualificazione della domanda da lui proposta, ancorchè ciò le fosse impedito dalla formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado che aveva accertato che l’azione era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non della L. n. 865 del 1971, art. 17.

2) Col secondo motivo, denunciando ulteriore vizio di ultrapetizione, rileva che la Corte di merito ha trasformato i termini della causa che le era stata devoluta, rilevando d’ufficio un’eccezione che non era stata sollevata dal Comune di Benevento.

I motivi che, essendo fra loro connessi, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

La Corte territoriale non ha diversamente qualificato la domanda proposta dal T., ma si è limitata a rilevare che l’appellato, accettando l’indennità di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 17, aveva conseguito il suo diritto ed aveva rinunciato a qualsivoglia pretesa risarcitoria. La relativa questione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, era stata riproposta dal Comune con il secondo motivo d’appello, l’unico esaminato dalla Corte di merito, che l’ha ritenuto assorbente non solo del terzo motivo (in cui era contestata la misura del risarcimento liquidato dal Tribunale), ma anche del primo, col quale l’appellante aveva lamentato il rigetto dell’eccezione di prescrizione.

Deve escludersi, poi, che la conferma dell’avvenuto rilievo d’ufficio di tale questione possa trarsi dalla frase “nè l’appellante nè il primo giudice hanno considerato…” posta in premessa della motivazione, la quale è chiaramente riferita alla pregiudizialità dell’accertamento richiesto col secondo motivo, posto che, come di seguito spiegato, il riconoscimento della piena validità dell’atto di concordamento dell’indennità avrebbe reso superfluo l’esame dell’eccezione di prescrizione del(l’insussistente) diritto del T. al risarcimento del danno.

3) Con il terzo motivo ed il quarto motivo, che sono fra loro strettamente connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 865 del 1971, art. 17, dell’art. 2043 c.c. e dei principi che regolano il giusto procedimento espropriativo, nonchè vizi di motivazione. Rileva che il pagamento dell’indennità presuppone l’emanazione di un valido decreto di esproprio e che il diritto all’indennità si trasforma in diritto al risarcimento quando l’esproprio non sia portato a compimento. Osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello, il diritto dell’affittuario del fondo non si estingue per effetto del provvedimento di occupazione d’urgenza del bene, nè per effetto dell’immissione dell’occupante nella sua detenzione, ma solo in conseguenza dell’emissione del decreto d’esproprio, ovvero della realizzazione dell’opera pubblica, implicante la definitiva ed irreversibile apprensione del bene e, correlativamente, il venir meno di quel diritto, il quale resta sospeso durante tutto il periodo di occupazione. Deduce, infine, che è principio pacifico quello secondo cui il negozio di concordamento dell’indennità ha natura pubblica e si inserisce nel procedimento amministrativo, con la conseguenza che la sua validità è condizionata alla conclusione della procedura e che i suoi effetti restano caducati in mancanza dell’emissione del decreto di esproprio o di altro atto ad esso considerato equivalente.

I motivi sono fondati e meritano accoglimento.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il diritto all’indennità (espropriativa) aggiuntiva, previsto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 17 in favore dell’affittuario costretto ad abbandonare il terreno da lui coltivato per effetto dell’espropriazione, presuppone l’esistenza di un valido provvedimento espropriativo, con la conseguenza che, in difetto di tale provvedimento, o nel caso di suo annullamento, l’affittuario (al pari del proprietario) ha diritto non alla detta indennità, ma al i risarcimento del danno cagionatogli dalla illegittima costruzione dell’opera pubblica (Cass. nn. 2077/03, 514/99, 983/96, 7089/90).

Ugualmente consolidato è il principio, ancorchè enunciato esclusivamente in tema di indennità di esproprio, che l’efficacia dell’accordo sull’ammontare dell’indennità di espropriazione è condizionata alla conclusione del procedimento espropriativo e viene definitivamente meno quando il procedimento stesso non si concluda con l’adozione del decreto di esproprio (cfr., fra molte, Cass. nn. 12704/01, 2738/94, 5981/87).

La Corte territoriale ha affermato che, nel caso di specie, tali principi non potevano trovare applicazione, in quanto ha ritenuto che l’accettazione dell’indennità aggiuntiva sia fatto incompatibile con la prosecuzione del contratto d’affitto del fondo, che, estinguendo il rapporto contrattuale con il concedente, resta insensibile alle vicende ulteriori attinenti al diritto di proprietà.

Sennonchè, così ragionando, il giudice del merito ha invertito i termini rispetto ai quali andava esaminata la questione, operando un’indebita commistione fra la vicenda ablativa ed il contratto stipulato fra proprietario e coltivatore ed attribuendo efficacia definitiva ed anticipatoria, idonea ad incidere su tale contratto, ad un accordo negoziale fra coltivatore e P.A. la cui validità è condizionata alla regolare conclusione del procedimento espropriativo.

In contrario, va osservato che il diritto dell’affittuario alla coltivazione del fondo resta sospeso durante il periodo di occupazione legittima e si estingue solo per effetto dell’emissione del decreto di esproprio (Cass. n. 983/96): è infatti il provvedimento di ablazione che costringe (legittimamente) il colono al definitivo abbandono del terreno, ed è solo in presenza di tale provvedimento che al medesimo spetta l’indennità determinata ai sensi dell’art. 17 cit., che costituisce il giusto ristoro per il sacrificio correlato alla perdita del suo diritto. L’eventuale accordo intervenuto in ordine all’ammontare di tale indennità non modifica tale situazione, proprio perchè la sua definitiva efficacia è comunque subordinata all’effettiva emissione del decreto: esso, pertanto, non determina l’immediata perdita del diritto del fittavolo alla coltivazione del fondo e non costituisce causa di anticipata estinzione del rapporto contrattuale fra questi e il concedente.

Ne consegue, che, ove l’abbandono del fondo sia determinato dal fatto illecito della P.A., ovvero da un fatto di occupazione acquisitiva, il colono, abbia o meno in precedenza concordato la misura dell’indennità, ha diritto al ristoro del danno subito.

L’accoglimento delle censure sin qui esaminate comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Restano assorbiti il quinto ed il sesto motivo del ricorso.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie il terzo ed il quarto motivo e dichiara assorbiti quelli successivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, per un nuovo esame, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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