Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21945 del 02/09/2019

Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 02/09/2019), n.21945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8489/2015 proposto da:

JANUA SERVICE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio

dell’avvocato CRISTOFORO PARISI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO PRUZZO;

– ricorrente –

contro

E.R., B. MOTO DI B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1565/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2014, ha parzialmente accolto l’appello proposto da B.F., in qualità di titolare della B. Moto, e da Juana Service s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1445 del 2011, e nei confronti di E.R..

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento danni proposta da E.R. per i danni personali e materiali subiti a seguito dell’incidente occorsogli mentre guidava la moto Honda acquistata pochi giorni prima dal B., e aveva condannato in solido il B. e la Juana Service srl, rivenditore autorizzato Honda, nei cui confronti il B. aveva agito in regresso.

2. La Corte d’appello ha riformato la decisione limitatamente al quantum debeatur, riducendo l’importo riconosciuto a favore di E..

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Juana Service srl sulla base di sei motivi, anche illustrati da memoria. Non hanno svolto difese E.R. e B.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendosi l’insufficienza delle prove sulla cui base era stato formulato il giudizio di responsabilità con riferimento sia alla causa dell’incidente blocco improvviso della ruota anteriore della motocicletta – sia all’entità del danno.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727,2729 c.c. e si contesta che la Corte d’appello, come già il Tribunale, non avrebbe indicato gli elementi indiziari sulla cui base ha ritenuto dimostrati gli assunti del sig. E..

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c. e si contesta la valutazione equitativa del danno, che era stato a mezzo della testimonianza del sig. S., meccanico riparatore, senza riscontri fotografici che consentissero di verificare la compatibilità del danno con la dinamica del sinistro.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 61 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 e si contesta la mancata ammissione di CTU.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. e si lamenta che la decisione sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali del meccanico riparatore S., di chiaro tenore valutativo, senza riscontri oggettivi in contraddittorio.

6. I primi cinque motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, sono privi di fondamento.

6.1. Il nucleo delle doglianze, pure variamente articolate, risiede nella critica della valutazione delle prove che, in assunto della ricorrente, sarebbero insufficienti a dimostrare la dinamica del sinistro ed il conseguente danno, in mancanza di CTU e di perizia in contraddittorio, e sarebbe pertanto violato anche il principio che onera la parte attrice di fornire la prova della pretesa azionata. L’assunto non può essere condiviso. La Corte d’appello, investita della medesima questione, ha osservato che non v’erano ragioni per non ritenere valida e attendibile la testimonianza resa dal meccanico riparatore, anche testimone oculare del sinistro, confortata da elementi indiziari valorizzati dal Tribunale (circostanze di tempo e di luogo del sinistro; motoveicolo consegnato da cinque giorni), e che pertanto doveva ritenersi provato che il sinistro si era verificato per il blocco improvviso della ruota anteriore.

6.2. Il giudizio così reso non è ulteriormente sindacabile giacchè, per quanto formulate con riferimento a pretesi errori di diritto ed a vizi di motivazione, le riferite obiezioni, nella misura in cui investono il modo nel quale la Corte territoriale ha apprezzato le risultanze istruttorie del processo, si risolvono in censure di merito, come tali non proponibili in questa sede (ex plurimis, Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass. 01/08/2007, n. 16993).

6.3. Allo stesso modo, la decisione di non disporre una consulenza tecnica d’ufficio, espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità al di fuori del vizio di motivazione (ex plurimis, Cass. 23/03/2017, n. 7472; Cass. 01/09/2015, n. 17399), nella specie neppure dedotto.

6.4. Non sussiste la denunciata violazione delle norme in tema di liquidazione equitativa del danno, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte è rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (ex plurimis, Cass. 04/04/2019, n. 9339; Cass. 17/05/2000, n. 6414). Nella fattispecie in esame, la decisione della Corte d’appello di liquidare il danno equitativamente, peraltro riducendo il quantum riconosciuto dal Tribunale, trova giustificazione nella rilevata mancanza di “prova certa” del danno, da intendersi come specificato dalla stessa Corte – nel senso che le spese sostenute dal danneggiato non erano documentate, essendo stato prodotto un preventivo, e che non era possibile verificare quali interventi fossero stati eseguiti.

7. Con il sesto motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 132, nonchè omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e si contesta la mancanza di preventivo accertamento del difetto del motoveicolo, che non era stato possibile periziare in contraddittorio tra i periti ufficiali Honda ed il perito di parte, come era emerso sia dalle dichiarazioni rese da B.F. e dal teste C., sia dal carteggio intercorso tra le parti.

8. Il motivo è privo di fondamento.

8.1. Sull’accertata riconducibilità dell’incidente ad un difetto di montaggio e/o assemblaggio del mezzo, la Corte ha riconosciuto il diritto del venditore B. a rivalersi nei confronti del fornitore Juana, evidenziando altresì che era provato che prima della vendita il motoveicolo era stato controllato dal B., sicchè non era possibile ridurre la misura del regresso, come richiesto dalla Juana. La ricorrente ripropone – sia pure riferendola alla normativa del codice del consumo – la questione della carenza di prova del difetto del motoveicolo, che è già stata esaminata e disattesa. L’accertamento dell’esistenza e della consistenza del difetto, manifestatosi entro cinque giorni dalla consegna del motoveicolo, è sufficiente ai fini dell’applicazione della disciplina del codice del consumo, e quindi dell’azione di regresso esercitata dal B..

8.2. Risulta inammissibile la denuncia di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, riferito al rifiuto opposto da E. a far periziare il motoveicolo, e ciò in quanto la ricorrente non ha assolto gli oneri di allegazione e produzione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale assurto ormai a “diritto vivente” (a partire da Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività. L’omesso esame del fatto decisivo si pone, infatti, come il “tassello mancante” alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario. Nella specie, la ricorrente non ha precisato come e quando il fatto sarebbe stato discusso, nè quale ricaduta avrebbe avuto sulla decisione.

9. Nel rigetto dei precedenti rimane assorbito il settimo motivo di ricorso, che denuncia in via consequenziale violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 131, contestando l’accoglimento dell’azione di regresso esercitata dal B..

10. Al rigetto del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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