Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21944 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 24/10/2011), n.21944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2414-2007 proposto da:

R.A. (c.f. (OMISSIS)), M.A. (c.f.

(OMISSIS)), M.L. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 23, presso

l’avvocato MENOZZI LUCIANO, che li rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

DERBY FILM S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso l’avvocato MARCONI FRANCO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del Direttore

degli Affari Legali e Societari pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 15, presso l’avvocato MASTROLILLI

STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso; C.F. (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4157/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato LORENZO ATTOLICO, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente

Derby, l’Avvocato FRANCO MARCONI che ha chiesto il rigetto del

ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 19 gennaio 2000 il sig. M.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Rai s.p.a., esponendo di essere titolare dei diritti di sfruttamento economico del film ” (OMISSIS)”, da lui acquistato dalla società Terra film e trasmesso abusivamente, più volte, dalla Rai.

Chiedeva quindi l’inibitoria della trasmissione del film e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

Costituitasi ritualmente, la Rai s.p.a. eccepiva il proprio regolare acquisto dei diritti sul film dalla Derby Film s.r.l., che chiamava in garanzia.

Quest’ultima, nel costituirsi, contestava la domanda attrice e in via riconvenzionale chiedeva che fosse ordinato al M. di astenersi dallo sfruttamento della pellicola.

Dopo la costituzione in giudizio dei sigg. R.A., M. A. e M.L., eredi dell’attore, deceduto nelle more, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17.0207/2005, rigettava sia la domanda attrice, sia la riconvenzionale della Derby Film s.r.l..

Il successivo gravame degli attori era respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 2 ottobre 2006.

Avverso la sentenza, non notificata, i sigg. R.A.M., M.A. e M.L. proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resistevano con distinti controricorsi, illustrati con successive memorie, la Rai s.p.a. e la Derby Film s.r.l..

All’udienza del 10 giugno 2011 il Procuratore generale ed i procuratori dei ricorrenti e della Derby Film s.r.l. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Premesso che il requisito della formulazione dei quesiti di diritto si applica ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare), esso resta tuttora vigente, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima dell’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in mancanza di espressa disposizione contraria la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un termine finale di vigenza, da correlare con la maturazione degli elementi essenziali della fattispecie disciplinata); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, in base al quale lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione del quesito di diritto per ogni singola censura è tuttora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n.7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20.323).

Nella specie, il ricorso è dunque inammissibile privo com’è del quesito di diritto richiesto in conclusione di ogni singolo motivo di doglianza: inteso come sintesi logico-giuridica della questione, idoneo a far comprendere alla corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, con la prospettazione alternativa della regola da applicare (Cass., sez. lavoro, 7 aprile 2009, n. 8463).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Derby Film s.r.l., liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, e dalla Rai s.p.a., liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari; oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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