Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21944 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21944

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21768-2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO VENTURA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona dell’avv. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANGELO FIORITO giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1274/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il giorno 8 novembre 2004, D.M. convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Catanzaro Intesa Gestione Crediti s.p.a., deducendo che:

– nel febbraio 2000, dopo che era stata iniziata nei suoi confronti una procedura di esecuzione immobiliare da parte di Intesa Gestione Crediti s.p.a., aveva stipulato con quest’ultima un accordo per il ripianamento del debito;

– non ostante la conclusione dell’accordo e il versamento dell’intero importo con esso stabilito, la creditrice aveva indebitamente proseguito la procedura esecutiva sino alla vendita e all’aggiudicazione dell’immobile, avvenuta nel maggio successivo;

– con ricorso del 19 giugno 2000 essa aveva quindi proposto opposizione all’esecuzione, in accoglimento della quale il tribunale aveva dichiarato l’inesistenza del diritto della creditrice di procedere ad esecuzione forzata nonchè la nullità dell’aggiudicazione.

Sulla base di queste deduzioni D.M. domandò la condanna della convenuta al risarcimento dei danni materiali e morali derivatile dall’illegittima prosecuzione della procedura esecutiva.

La convenuta, costituitasi in giudizio, resistè alla domanda, che fu dichiarata improponibile dal tribunale adito con sentenza confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, sul rilievo che la fattispecie rientrava tra quelle disciplinate dall’art. 96 cpv. c.p.c., secondo cui la condanna al risarcimento del danno del creditore procedente che abbia iniziato o compiuto l’esecuzione forzata agendo senza la normale prudenza, può essere chiesta soltanto al giudice che accerta – nel medesimo giudizio di merito in cui si è formato il titolo esecutivo oppure nel giudizio di opposizione all’esecuzione – l’inesistenza del diritto per cui la procedura esecutiva è stata introdotta.

Avverso la decisione della Corte di Appello di Catanzaro propone ricorso per cassazione D.M. affidandosi ad un unico, composito motivo.

Risponde con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., successore di Intesa Gestione Crediti s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato motivo, la ricorrente deduce sia sotto il profilo della violazione di norme di diritto (richiamando l’art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c., nonchè l’art. 25 Cost.) sia sotto il profilo del difetto di motivazione (evocando “erroneità, manifesta ingiustizia, omessa pronunzia, mancato apprezzamento di punti decisivi della controversia e di tutti gli elementi in fatto di diritto svolti nel giudizio di primo e secondo grado”) l’erroneità della statuizione della Corte territoriale fondata sul rilievo che la responsabilità del creditore per avere iniziato o compiuto l’esecuzione forzata in relazione ad un diritto inesistente può essere fatta valere solo nello stesso giudizio in cui viene accertata l’inesistenza del diritto, coincidente o con il giudizio di merito in cui il titolo esecutivo si è formato oppure con il giudizio di opposizione all’esecuzione. Lamenta che tale statuizione non terrebbe conto della circostanza che l’art. 96 c.p.c., comma 2, nel prevedere la c.d. responsabilità processuale aggravata, configura una species del genus responsabilità aquiliana di cui all’art. 2043 c.c., sicchè l’azione risarcitoria dovrebbe ritenersi liberamente esperibile anche al di fuori del giudizio di opposizione all’esecuzione. Sostiene che il giudice dell’esecuzione sarebbe competente in relazione agli atti del processo esecutivo ma non sarebbe competente a conoscere delle domande di condanna al risarcimento del danno. Afferma che l’interpretazione seguita dalla Corte di appello costringerebbe il danneggiato a proporre la domanda risarcitoria in un momento in cui non è stata ancora accertata l’inesistenza del diritto del creditore procedente e l’illegittimità della sua condotta processuale, sicchè la domanda, fondata su un titolo di responsabilità ancora incerto, sarebbe qualificabile come temeraria. Si duole infine che la predetta interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 25 Cost., privando il danneggiato del giudice naturale precostituito per legge, sicchè l’esigenza di rispetto del paramentro costituzionale imporrebbe di ammettere – conformemente alle indicazioni di autorevole dottrina – la possibilità di esperire l’azione risarcitoria in un autonomo giudizio di cognizione.

2. Le illustrate censure sono in parte inammissibili in parte infondate.

2.1. Sono inammissibili nella parte in cui, dopo aver richiamato l’art. 360 c.p.c., n. 5, evocano genericamente le categorie dell'”erroneità”, della “manifesta ingiustizia”, dell'”omessa pronunzia” e si dolgono del “mancato apprezzamento di punti decisivi della controversia e di tutti gli elementi in fatto di diritto svolti nel giudizio di primo e di secondo grado”.

Tali doglianze, infatti, per un verso, non tengono conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile alla pronuncia impugnata, in quanto pubblicata dopo l’11 settembre 2012 – il controllo sulla motivazione può investire esclusivamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257); per altro verso, omettono di considerare che il sindacato previsto dall’attuale formulazione della norma richiamata concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

La ricorrente, invocando il predetto sindacato, avrebbe quindi dovuto rigorosamente indicare (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) i fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui essi fatti sarebbero emersi, il come e il quando (nel quadro processuale) tali fatti avrebbero formato oggetto di discussione tra le parti, nonchè la loro decisività (Cass. Sez. U. 7/04/2014, nn. 8053 e 8054).

La circostanza che la denuncia sia stata limitata ad evidenziare il generico “mancato apprezzamento di punti decisivi della controversia e di tutti gli elementi in fatto di diritto svolti nel giudizio di primo e di secondo grado”, rende dunque inammissibili le doglianze formulate dalla ricorrente mediante richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.2. Le medesime censure sono invece infondate nella parte in cui deducono, mediante richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 96 e 2043 c.c.nonchè dell’art. 25 Cost..

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la decisione in ordine alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 2, è devoluta in via esclusiva, sia per l’an che per il quantum, al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa, il quale, nell’ipotesi di inizio o compimento dell’esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo, è il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l’esecuzione medesima (Cass. 14/07/2015, n. 14653; Cass. 23/01/2013, n. 1590).

Questo giudice può essere o il giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato (ad es: in ipotesi di esecuzione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l’istanza risarcitoria va proposta nel giudizio di opposizione ex artt. 645 c.p.c.; in ipotesi di esecuzione della sentenza di primo grado, l’istanza risarcitoria va proposta nel giudizio di appello: cfr., tra le altre, Cass. 20/11/2009, n. n. 24538/2009 e Cass. 17/03/2005, n. 5787) oppure il giudice dell’opposizione all’esecuzione, il quale, in ragione della minaccia o dell’avvio dell’azione esecutiva, sia stato chiamato a pronunciarsi sull’esistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (Cass. 06/05/2010, n. 10960).

Colui che intenda chiedere il risarcimento del danno derivante dall’illegittimo inizio o dall’illegittimo compimento dell’esecuzione forzata deve dunque proporre la relativa istanza all’interno di questi processi, nei quali all’accertamento della mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata si aggiungerà, per effetto dell’istanza di parte, l’accertamento, da parte del medesimo giudice, della condotta colposa del creditore procedente, consistente nell’avere “agito senza la normale prudenza”.

L’esclusione della possibilità di proporre l’istanza di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata in un giudizio diverso da quello dal cui esito si deduce l’insorgenza di detta responsabilità è prevista dalla legge non solo nelle specifiche ipotesi previste dall’art. 96 c.p.c., comma 2, (che contempla anche le condotte connotate da colpa lieve in ragione del maggior pregiudizio potenzialmente derivante dagli atti di natura cautelare ed esecutiva), ma anche nell’ipotesi generale di cui al primo comma dello stesso articolo, che subordina la condanna al risarcimento alla sussistenza della mala fede o della colpa grave.

Tale esclusione trova fondamento nello stretto collegamento esistente tra la valutazione del presupposto della responsabilità processuale e la decisione di merito e nella conseguente duplice esigenza di riservare il giudizio sul carattere colposo della condotta processuale della parte al medesimo giudice che decide sul merito della domanda che si assume essere stata colposamente proposta, nonchè di scongiurare l’evenienza di un contrasto pratico di giudicati (Cass. 23/12/2010, n. 26004; Cass. 04/06/2007, n. 12952).

Si consideri, inoltre, che la regola contenuta nell’art. 96 c.p.c., nell’affermare – per le ragioni sopra esposte – lo stretto collegamento tra l’accertamento di merito e la valutazione del presupposto della responsabilità processuale, non configura sul piano processuale una regola sulla competenza, ma disciplina un fenomeno endoprocessuale consistente nell’esercizio, da parte del litigante, del potere di formulare un’istanza collegata e connessa all’agire o al resistere in giudizio. Questa istanza non può essere considerata espressione di una potestas agendi esercitabile al di fuori del processo in cui la condotta generatrice della responsabilità aggravata si è manifestata e, quindi, in via autonoma, consequenziale e successiva, davanti ad altro giudice, salvo i casi in cui la possibilità di attivare il mezzo sia rimasta preclusa in forza dell’evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine (Cass. 06/08/2010, n. 18344; Cass. 18/04/2007, n. 9297).

Devono pertanto ritenersi prive di pregio le doglianze formulate dalla ricorrente, la quale indebitamente ha evocato, tra l’altro, l’asserito difetto di competenza del giudice dell’esecuzione e la lesione del principio del giudice naturale; al contrario, la declaratoria di improponibilità della domanda risarcitoria, resa dalla Corte territoriale, appare pienamente conforme a diritto, essendo stata emessa sulla base di un’interpretazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2 corretta e pienamente rispettosa del dettato costituzionale.

Ne discende il rigetto del ricorso.

3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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