Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21943 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15869/2015 proposto da:

COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA CAPPELETTI,

SERGIO PERUZZI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 124, presso lo studio dell’avvocato CARLA CORDESCHI,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO RIZZO, ANDREA PETTINI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

3/03/2015, depositata il 04/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Carla Cordeschi (delega avvocato Andrea Pettini)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze, in parziale accoglimento della domanda di P.M.C., dichiarava che fra la ricorrente e il Comune di Firenze era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'(OMISSIS); dichiarava la nullità del termine apposto al contratto inter partes in data (OMISSIS) e condannava parte datoriale al pagamento di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno.

La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze che ha respinto l’appello principale del Comune e dichiarato inammissibile l’appello incidentale della P..

Ad avviso della Corte territoriale correttamente il Tribunale aveva ritenuto la natura subordinata dei rapporti scaturiti da contratti formalmente configurati come di lavoro autonomo e di collaborazione; in merito poi ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni (OMISSIS) la Corte di merito ha affermato che in ragione dei pregressi rapporti lavorativi inter partes si doveva ritenere realizzata la fattispecie dell’abuso del diritto, vietata dal diritto comunitario. Ha quindi ritenuto corretta la liquidazione del danno in favore della lavoratrice, in alternativa alla non consentita conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato. Ha infatti affermato che, per avere una funzione dissuasiva del ricorso alla contrattazione a termine, il risarcimento del danno ben poteva essere riconosciuto nella misura di quindici mensilità in applicazione analogica di quanto previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori per l’ipotesi di rinuncia del lavoratore illegittimamente licenziato alla reintegra nel posto di lavoro.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Firenze, ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la P. Il controricorso è stato illustrato con memoria con la quale, in sintesi, parte resistente preso atto della sopravvenuta pronunzia a ss.uu. di questa Corte. (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.

Con entrambi i motivi si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 5 e 3 (nel testo vigente fino al 17.7.2012), del D.L. n. 207 del 1978, art. 5, comma 12, conv. in L. n. 3 del 1979 e L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nonchè dei principi in materia di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo (primo e secondo motivo) e di eguaglianza, uniformità di trattamento, proporzionalità e graduazione delle sanzioni (secondo motivo).

Si assume (primo motivo) che la Corte di appello aveva liquidato il danno pur in mancanza di qualsiasi allegazione e prova da parte della lavoratrice in ordine al pregiudizio economico derivatole dalla stipula dei contratti a tempo determinato. Si sottolinea che non sarebbe configurabile un danno “in re ipsa” e, tantomeno, come automatico ristoro a fronte della mancata previsione legislativa della conversione del contratto e, comunque, viene evidenziato che la norma di riferimento non poteva essere quella dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, bensì, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, che prevedeva uno specifico sistema sanzionatorio, calibrato sulle esigenze del pubblico impiego e funzionalizzato al risarcimento del danno effettivo da provare, risarcibile anche in via equitativa.

Si deduce, altresì, (secondo motivo) che l’utilizzo del paramento previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, in luogo del sistema previsto dall’art. 36 cit., avrebbe comportato l’applicazione di un uguale trattamento risarcitorio a situazioni diverse in violazione dei principi in tema di uguaglianza e graduazione della misura risarcitoria.

In adesione alla proposta formulata nella Relazione depositata ai sensi egli artt. 375 e 380 bis c.p.c., deve essere affermata la manifesta fondatezza dei motivi in esame, da trattare congiuntamente in quanto connessi, va sono fondati alla luce della recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072).

E’ stato innanzitutto chiarito che l’obbligo del concorso pubblico ed il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni consentono di collocare fuori dal risarcimento del danno la mancata conversione del rapporto. Questa è esclusa per legge e tale esclusione – come detto – è legittima sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli europei. Non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perchè una tale prospettiva non c’è mai stata. Come è stato precisato, il danno è altro.

Il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi.

Si può ipotizzare una perdita di chance nel senso (qualora le energie lavorative del dipendente sarebbero potute essere liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato); ma neppure può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore.

Tuttavia l’esigenza di conformità alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICF e CEEP sul lavoro a tempo determinato) richiede, in analogia con la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, costituita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, di individuare la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’esonero dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo. Ad avviso delle sezioni unite, “la trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l’esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall’art. 32, comma 5, cit., perchè – si ripete – la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un’esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione”.

E’ stato così conclusivamente affermato che: “Il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato”.

Alla luce di quanto esposto, quindi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di merito che deciderà la causa adeguandosi al seguente principio di diritto: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”; il tutto con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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