Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21943 del 28/10/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 21943 Anno 2015
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

PU

SENTENZA

sul ricorso 26508-2012 proposto da:
GALUPPI

FABRIZIO

GLPFRZ69P18D810I,

considerato

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALFREDO CARONE, unitamente all’avvocato
MARCO SEGATORI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

TORO ASSICURAZIONI SPA , PICCHIO SANTE, PICCHIO
SAMUELE;
– intimati –

1

Data pubblicazione: 28/10/2015

avverso la sentenza n. 801/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 11/10/2011 R.G.N. 211/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/09/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso,
rigetto del terzo, assorbito il quarto.

2

udito l’Avvocato MARCO SEGATORI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.La CORTE DI APPELLO di ANCONA, con sentenza pubblicata il giorno
11 ottobre 2011, ha accolto l’appello proposto dai terzi
trasportati GALUPPI Fabrizio e CARDINALI ANNALISA, ed in riforma
della sentenza del tribunale di ANCONA, ritenuta la responsabilità

solidalmente con il proprietario dell’auto, Sante PICCHIO e con la
assicuratrice TORO al risarcimento dei danni ed alla rifusione
delle spese di lite per i due gradi, ma compensandole nella misura
del 50%. Condannava i suddetti a rifondere in solido le spese dei
due gradi un favore della TORO, accogliendo la azione di rivalsa
della assicurazione nei confronti del conducente e del
proprietario assicurato.
2.CONTRO la decisione ricorre il solo Fabrizio GALUPPI deducendo
quattro motivi di ricorso. Non resistono le controparti
ritualmente citate.
MOTIVI DELLA DECISIONE.

3.11 ricorso merita accoglimento nei sensi di cui in motivazione.
Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi del
ricorso ed a seguire la esposizione della ragioni del parziale
accoglimento.
3.1.SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione,omessa sul
punto della liquidazione del danno dentario, come accertato dal
CTU che aveva anche indicato orientativamente le spese per il

3

esclusiva del conducente Samuele PICCHIO, lo ha condannato

rinnovo nel tempo delle protesi, per una spesa di circa 50 milioni
di lire.
Nel secondo motivo si deduce ancora la omessa motivazione in
relazione alla documentazione prodotta e relativa a spese mediche
per massaggi e radarterapia.

al mancato riconoscimento della perdita della capacità lavorativa
specifica, come lucro cessante, e tenendo conto della attività di
puliziere presso una cooperativa. Si indica orientativamente una
perdita di oltre 15.000 euro in tre anni di inattività.
Nel quarto motivo si deduce sempre il vizio della motivazione in
punto di compensazione delle spese al 50% tra il GALUPPI ed i
convenuti in solido.
3.2.RAGIONI DELLO ACCOGLIMENTO PARZIALE CON RINVIO.
Meritano accoglimento il primo ed il secondo motivo, che attengono
alla liquidazione del danno dentario e per spese mediche, sul
rilievo che tali voci sono state richieste sin dal primo grado e
che la pronuncia di appello se ne disinteressa in sede di
motivazione. IL GIUDICE del rinvio, essendo certo ‘an debeatur,
dovrà controllare la ritualità delle allegazioni e del riferimento
alle indicazioni della CONSULENZA TECNICA, e considerare tali voci
come danno patrimoniale emergente, in relazione alla natura
permanente delle lesioni e quindi alla necessità di un rinnovo e
messa a punto delle protesi e delle altre cure, che risultano
documentate ma non risarcite.

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Nel terzo motivo si deduce il vizio della motivazione in relazione

IL TERZO MOTIVO risulta inammissibile per difetto di specificità,
posto che la perdita della capacità lavorativa generica è stata
inclusa nella valutazione globale del danno biologico, mentre per
la perdita della capacità specifica il danno risulta come asserito
ma non è documentato o provato neppure in via presuntiva.

rinvio dovrà considerare se in relazione al maggior liquidato
debbano mantenersi fermi i criteri di compensazione parziale.
La cassazione è con rinvio, posto che i conteggi sulle poste
dovute dovranno tener conto di quanto dedotto e allegato e
provato.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e
rinvia anche per le spese alla CORTE DI APPELLO DI ANCONA in
diversa composizione.

Quanto al quarto motivo resta assorbito, atteso che il giudice del

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