Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21943 del 21/09/2017


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Cassazione civile, sez. III, 21/09/2017, (ud. 19/07/2017, dep.21/09/2017),  n. 21943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28683/2014 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE PAOLO

ORLANDO 25 SC A INT 4, presso lo studio dell’avvocato CALOGERO

INFUSO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO INFUSO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 376/2014 del TRIBUNALE di GELA, depositata il

10/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha

concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.R. convenne in giudizio V.S. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, parcheggiata sulla pubblica via, a seguito della caduta di pezzi di intonaco dal sovrastante balcone di proprietà del convenuto.

Il Giudice di pace di Gela rigettò la domanda.

Il Tribunale di Gela ha respinto l’appello dell’attore sul rilievo che non era stata raggiunta la prova che i calcinacci fossero effettivamente caduti dal balcone dell’appartamento del convenuto.

Propone ricorso per cassazione T.R. sulla base di cinque motivi, al quale non risponde l’intimato. Il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio) il ricorrente si duole che il tribunale abbia ritenuto non dimostrata la provenienza dei calcinacci dalla proprietà di V.S., senza tenere conto nè del contenuto del verbale redatto dopo il fatto dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza l’immobile (nel quale era stato dato atto della circostanza che il balcone del convenuto mostrava distacchi di intonaco e calcinacci) nè del comportamento processuale del convenuto medesimo, che nel corso del giudizio di primo grado aveva offerto banco judicis la somma di Euro 900,00, con ciò evidentemente riconoscendo la propria responsabilità.

2. Con il secondo motivo (violazione dell’art. 116 c.p.c.) T.R. lamenta che il giudice di appello non abbia valutato le prove secondo il suo prudente apprezzamento “in quanto di fronte a fatti certi, danni certi e prove certe, come specificate nel precedente motivo, ha rigettato la domanda risarcitoria”.

3. Con il terzo motivo (violazione degli artt. 113 e 228 c.p.c., nonchè dell’art. 2733 c.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere attribuito valore confessorio alla condotta processuale del convenuto.

4. Con il quarto e il quinto motivo (entrambi deducenti la violazione dell’art. 2697 c.c.) il ricorrente si duole, in generale, che il tribunale non abbia ritenuto provati i fatti posti a fondamento della domanda e, in particolare, che la dimostrazione della provenienza dei calcinacci dal balcone di proprietà di V.S. sia stata esclusa sulla base delle risultanze della CTU, la quale era stata disposta al diverso fine di accertare e quantificare i danni riportati dall’autovettura, nonchè la loro compatibilità con l’evento.

5. Tutti gli illustrati motivi, che vanno congiuntamente esaminati per evidenti ragione di connessione, sono inammissibili.

Il giudizio di inammissibilità trova fondamento non solo nel rilievo (concernente specificamente il primo motivo) che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente il sindacato sulla sufficienza della motivazione resa dal giudice del merito (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257) – nonchè nel rilievo (concernente gli ulteriori motivi) che la mera indicazione della violazione di norme di diritto non soddisfa l’esigenza di specificità del motivo di ricorso per cassazione se a tale indicazione non si collega l’enunciazione di censure aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza impugnata (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036; Cass. 31/08/2015, n. 17330) – ma anche (e principalmente) nel rilievo che tutti i motivi proposti con il ricorso in esame, ad onta della loro formale intestazione, attengono a profili di fatto.

Con essi, infatti, si chiede una rivalutazione delle risultanze istruttorie al fine di suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dal tribunale.

Quest’ultimo, con valutazione insindacabile perchè riservata al giudice di merito, ha ritenuto che non fosse stata fornita la necessaria dimostrazione della provenienza dei pezzi di intonaco dalla proprietà di V.S. avuto riguardo alla prova testimoniale e alla consulenza tecnica espletate nel corso del giudizio di primo grado.

In relazione alla prova testimoniale, dopo aver ricordato che il testimone era uno dei vigili del fuoco intervenuti nell’immediatezza del fatto, il tribunale ha evidenziato che questi, esprimendo il convincimento che i calcinacci erano caduti dal balcone del convenuto, non aveva riferito una circostanza effettivamente percepita, ma si era limitato a formulare una valutazione basata sulla sua esperienza; in relazione alla consulenza tecnica, ha rilevato che essa, proprio perchè limitata alla verifica della “mera compatibilità” dei danni con l’evento denunciato, non consentiva in alcun modo di individuare da quale parte dello stabile condominiale si erano staccati i pezzi di intonaco che avevano colpito l’autovettura del ricorrente, specie in considerazione della circostanza, chiaramente emersa dall’istruttoria, che l’intero edificio versava in una situazione di fatiscenza.

Nel contrapporre a questo apprezzamento la diversa lettura secondo la quale il contenuto del verbale redatto dai vigili del fuoco e il comportamento processuale del convenuto avrebbero invece dovuto indurre a ritenere provato che i calcinacci si erano staccati dal balcone di quest’ultimo, il ricorrente omette di considerare che la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito cui compete anche la scelta, tra le prove stesse, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

La predetta valutazione non può dunque essere rimessa in discussione in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità delle inerenti censure formulate con i motivi di ricorso per cassazione in esame.

In definitiva, il ricorso proposto da T.R. va dichiarato inammissibile.

6. La mancata difesa dell’intimato esime la Corte dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2017

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