Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21942 del 28/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14475/2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,
LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.G.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 298/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 19/11/2014, depositata il
28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Cagliari – sez. distaccata di Sassari-, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per il resto confermata, ed in parziale accoglimento dell’appello dell’INPS, ha condannato l’istituto previdenziale alla riliquidazione della pensione in godimento a B.G.M., per effetto della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il giudice di appello, per quel che ancora e di interesse, ha disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso giudiziale, per carenza di preventiva istanza amministrativa, formulata dall’INPS, rilevando che la domanda era stata presentata all’Ente in data 25.10.2011 e che il procedimento amministrativo era ormai stato definito, posto che avverso il provvedimento di diniego, in data 31.10.2011, l’interessato aveva proposto, in data 16.11.2011 ricorso amministrativo, ricorso respinto dal Comitato INPS con provvedimento del 2.2.2012. Ha quindi osservato che, costituendo il previo esperimento del procedimento amministrativo una delle condizioni dell’azione giudiziaria volta ad ottenere benefici e prestazioni previdenziali, tale requisito poteva essere integrato, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., anche nel corso del giudizio, come avvenuto nel caso di specie, in cui la domanda amministrativa era stata presentata in pendenza del giudizio di primo grado. Esclusa la decadenza dal beneficio ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e la estinzione per prescrizione del diritto ai ratei, la sentenza impugnata ha ritenuto che le emergenze in atti confermavano l’esposizione qualificata ad amianto nel periodo dedotto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo con il quale ha dedotto violazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Ha censurato la decisione per avere, disattendendo la specifica eccezione formulata da esso istituto con l’atto di gravame, ritenuto proponibile la domanda giudiziale, pur in difetto della relativa istanza amministrativa presentata solo in data 28.10.2011, quando già era iniziato) il procedimento di primo grado.
Ritualmente evocata la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ritiene il Collegio, in adesione alla proposta formulata nella Relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il ricorso sia manifestamente fondato.
Come chiarito da questa Corte, la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7, è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio. (Cass. n. 732 del 2007). In questa prospettiva è stato precisato che mentre la sanzione della mera improcedibilità della domanda giudiziale – la quale, ai sensi dell’art. 443 c.p.c., è prevista per il caso di mancata proposizione dei ricorsi amministrativi avverso le determinazioni negative dell’ente previdenziale o per quello di mancato decorso del termine fissato per la loro definizione, e che determina la sospensione del processo fino alla decisione sul ricorso o al decorso dei termini previsti, termini che comunque non possono essere superiori a centottanta giorni – presuppone che l’interessato abbia provveduto a richiedere la prestazione e che sia intervenuta la determinazione negativa dell’ente, l’azione iniziata senza la presentazione in sede amministrativa della domanda comporta l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente nullità di tutti gli atti del processo. (Cass. n. 317 del 1996).
Tali principi sono stati riaffermati da questa Corte con specifico riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, instaurato in assenza della relativa istanza amministrativa all’INPS (cfr., tra le altre, Cass. ord. 3746 2016 n. 25056 del 2015, n. 16152 del 2015, n. 24787 del 2014, n. 22113 del 2014, n. 21973 del 2014).
In base alle considerazioni che precedono il ricorso dell’INPS deve essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale.
Avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale ed all’esito dei gradi merito, vanno compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improponibile l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016