Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21942 del 02/09/2019
Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 02/09/2019), n.21942
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2131/2015 proposto da:
M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato FORTUNATO
ANTONIO CALDARELLA;
– ricorrente –
contro
D.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE
LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO D’ISIDORO, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il
20/10/2014, R.G.n. 1562/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/03/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza. depositata il 20 ottobre 2014 e notificata il 5 novembre 2014, ha accolto la domanda proposta dall’avv. D.F.M. e per l’effetto ha condannato M.A. al pagamento della somma di Euro 7.371,68 oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività defensionale svolta nella causa promossa nell’interesse del sig. M. nei confronti del Comune di Orta Nova.
2. M.A. propone ricorso straordinario per la cassazione dell’ordinanza sulla base di tre motivi, ai quali resiste l’avv. D.F.M. con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva la tardività della memoria depositata dal ricorrente, che non ha rispettato il termine di dieci giorni prima dell’adunanza camerale previsto dall’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal controricorrente, poichè il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso non era appellabile. Si tratta infatti di ordinanza collegiale, pronunciata nell’ambito del procedimento delineato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, che espressamente esclude (comma 4) l’appellabilità, e l’individuazione del mezzo d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base alla qualificazione data dal giudice con il provvedimento impugnato, in applicazione del principio di apparenza, a prescindere dalla sua correttezza (sul tema, ex multis, Cass. 08/01/2019, n. 210; Cass. 05/10/2018, n. 24515).
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo è denunciata violazione delle regole processuali della materia in esame, assumendosi che la proposizione della domanda riconvenzionale aveva reso inapplicabile il procedimento speciale previsto – dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e che pertanto il Tribunale avrebbe dovuto definire al causa con pronuncia di inammissibilità.
3.1. La doglianza è priva di fondamento.
La trattazione della domanda riconvenzionale nel ricorso proposto con rito sommario è esclusa solo se non si presti ad istruzione sommaria (Cass. Sez. U. 23/02/2018, n. 4485), e nella specie il ricorrente si limita a dedurre l’esistenza della domanda riconvenzionale di responsabilità professionale ma tace sulla incompatibilità della relativa trattazione con il rito sommario di cognizione.
4. Con il secondo motivo è denunciato violazione e/o falsa applicazione di legge nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo e si contesta la mancata applicazione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’appello di Bari n. 832 del 2002.
5. Con il terzo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione di legge nonchè omessa e/o insufficiente e/o errata e si lamenta l’erronea applicazione dei principi in tema di inadempimento contrattuale.
5.1. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchè riguardano la domanda riconvenzionale, sono inammissibili sia nella parte in cui denunciano il vizio di motivazione, che è precluso in sede di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7 (ex multis, Cass. n. 12411 del 17/05/2017), sia nella parte in cui denunciano violazione di legge, per difetto di specificità.
5.2. La domanda riconvenzionale di responsabilità professionale avanzata dal cliente si riferisce alla gestione della causa iscritta al n. 213 del 2003 contro il Comune di Orta Nova, definita dal Tribunale di Cerignola con la sentenza n. 212 del 2011 di rigetto della domanda per prescrizione. A fronte della motivazione ampia ed esaustiva con la quale il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda riconvenzionale, escludendo la negligenza del difensore per avere instaurato il giudizio di ingiustificato arricchimento, il ricorrente assume, al contrario, l’esistenza di un giudicato formatosi su precedente pronuncia che avrebbe impedito l’utile esperimento della domanda di ingiustificato arricchimento, senza trascrivere nel ricorso il contenuto essenziale della motivazione del Tribunale di Foggia-Sezione distaccata di Cerignola n. 212 del 2011, nè fornire i dati per il suo reperimento in giudizio, nè documentare l’invocato giudicato (sull’onere di autosufficienza ex multis, Cass. 15/11/2013, n. 25728).
6. Il ricorso è rigettato a spese compensate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019