Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21940 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9366/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA

CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., B.C., B.L., BU.NI.,

C.M., CO.CA.VI., L.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 251/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI del

23/01/2014, depositata il 05/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatori Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Antonietta Coretti difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi poi riuniti davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Bari, gli odierni intimati, operai agricoli a tempo determinato, unitamente ad altri assicurati, convenivano in giudizio l’I.N.P.S., chiedendo la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola in relazione agli anni da ciascuno dedotti. Assumevano i ricorrenti che il suddetto trattamento di disoccupazione era stato loro corrisposto dall’Ente previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995, laddove lo stesso avrebbe dovuto, invece, essere calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

L’adito Tribunale rigettava la domanda ritenendo che i ricorrenti non avessero svolto alcuna specifica contestazione ovvero deduzione di segno contrario alle risultanze documentali dell’Istituto sulla base delle quali emergeva che l’importo liquidato a titolo di indennità di disoccupazione (calcolato sulla base della retribuzione effettiva spettante per l’anno di riferimento depurato della quota di t.f.r.) era corrispondente a quello che sarebbe spettato utilizzando come base di calcolo la retribuzione contrattuale prevista per ciascun anno di riferimento.

A seguito dell’impugnazione proposta dalla parte privata, la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 251/2014, respinto l’appello dei lavoratori A. e Bo., accoglieva la domanda degli altri ricorrenti e condannava l’I.N.P.S. a corrispondere agli odierni intimati le differenze a titolo di riliquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola ponendo a base del calcolo il salario fisso previsto) dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualifica di “operaio agricolo comune”, al netto delle somme corrisposte a titolo di quota di t.f.r..

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre l’I.N.P.S., affidandosi ad un motivo. I lavoratori sono rimasti intimati.

Con l’unico articolato motivo l’I.N.P.S. lamenta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e nullità del procedimento a causa dell’omessa pronuncia su una eccezione proposta dall’I.N.P.S. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). Censura la sentenza per avere trascurato di considerare la deduzioni difensive dell’Istituto e la relativa documentazione prodotta da cui emergeva l’avvenuto pagamento del trattamento di disoccupazione oggetto di causa calcolato sulla base di una retribuzione giornaliera superiore al salario medio convenzionale. Ritiene il Collegio, in conformità delle conclusioni formulate nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., che il motivo è manifestamente fondato.

Come si evince dal contenuto delle comparse di costituzione dell’I.N.P.S. nel giudizio di primo e di secondo grado (ritualmente trascritte, nelle parti essenziali, in sede di ricorso per cassazione), l’Istituto, lungi dal convenire sulla prospettata sussistenza di somme ancora da corrispondersi ai lavoratori odierni intimati, aveva escluso che, nello specifico, residuassero somme a credito richiamando i prospetti delle dichiarazioni trimestrali (modd. DMAG) del datore di lavoro, ritualmente prodotti, e sottolineando che la prestazione temporanea non era stata affatto liquidata sulla base del salario medio congelato all’anno 1995 (pari ad Euro 43,62), bensì sulla base del maggior importo corrispondente a quello che sarebbe spettato utilizzando come base di calcolo la retribuzione contrattuale prevista per ciascun anno di riferimento (al netto della quota di t.f.r.). La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul presupposto dell’avvenuta corresponsione da parte dell’I.N.P.S. in favore degli odierni intimati (che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, non avevano fornito alcuna prova dello svolgimento di attività di operaio qualificato), a titolo di disoccupazione agricola di una somma calcolata sulla base del salario medio convenzionale laddove, come eccepito dall’Istituto e ritenuto anche dal giudice di primo grado, la liquidazione era avvenuta sulla base del salario effettivo previsto dalla contrattazione collettiva per l’operaio comune.

La Corte barese, pur convenendo con la prospettazione dell’Istituto in ordine alla mancata prova da parte dell’appellante dello svolgimento di mansioni di operaio qualificato (pronuncia, questa, passata in giudicato), ha tuttavia omesso di considerare l’eccezione relativa all’avvenuta liquidazione sulla base del salario effettivo e la documentazione a sostegno di quest’ultima. Per tutto quanto sopra considerato, risultando dalla prospettazione dell’Istituto e dalla documentazione da quest’ultimo ritualmente prodotta a sostegno della stessa (le cui risultanze, come si rileva dalla sentenza di primo grado, non avevano formato oggetto di contestazione da parte dell’originario ricorrente), l’importo corrisposto per l’anno oggetto di pretesa era stato determinato sulla base del salario effettivo previsto dalla contrattazione integrativa provinciale, salario che, al netto della quota di t.f.r. superava quello medio convenzionale previsto per l’anno 1995, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con rigetto della originaria domanda

Avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale ed all’alterno esito dei gradi merito, vanno compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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