Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21940 del 24/10/2011

Cassazione civile sez. I, 24/10/2011, (ud. 18/05/2011, dep. 24/10/2011), n.21940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. C.P. In proprio, nonchè rappresentato e difeso,

giusta procura speciale in calce al ricorso, anche dall’Avv.

Bastianelli Paola, presso il cui studio in Roma, Via Ennio Quirino

Visconti, è elettivamente domiciliato (C.F. (OMISSIS));

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO G.N., in persona del curatore speciale, Avv.

S.V.;

– intimato –

Avverso il decreto n. 1726 cron. del Tribunale di Rossano, depositato

in data 11 aprile 2007;

Sentita la relazione all’udienza del 18 maggio 2011 del Consigliere

Dott. Campanile Pietro;

sentito l’Avv. Bastianelli, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. PATRONE Ignazio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Il Tribunale di Rossano, con decreto depositato in data 11 aprile 2007, previa revoca di precedente provvedimento del 1 dicembre 2005, con il quale era stato liquidato il compenso al curatore del fallimento di G.N., in quanto pronunciato prima dalla presentazione del rendiconto e, comunque, non in conformità all’attivo complessivamente acquisito, provvedeva a nuova liquidazione del compenso.

Avverso tale provvedimento propone ricorso il curatore del fallimento, avv. C.P., chiedendone la cassazione, sulla base di un motivo.

Il Fallimento, non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che la revoca del primo provvedimento, avente natura decisoria, non avrebbe potuto essere pronunciata, con conseguente illegittimità del decreto in esame, in contrasto con il precedente, avente natura di cosa giudicata.

2.1 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel mese di luglio dell’anno 2007, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis c.p.c.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattiva – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis:

Cass. S.U. n. 20603/2007; Cass., n. 16002/2007; Cass., n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

2.3 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, che contenga un’esposizione riassuntiva degli elementi di fatto, così come i riferimenti alla regola di diritto applicata dal giudice di secondo grado ed a quella diversa regola iuris che, a giudizio dei ricorrenti, avrebbe dovuto essere applicata (Cass., Sez. Un, 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., 25 luglio 2008, n. 20454).

2.4 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, non provvedendosi in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2011

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