Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21940 del 02/09/2019

Cassazione civile sez. II, 02/09/2019, (ud. 22/02/2019, dep. 02/09/2019), n.21940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18341/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. MANFREDI

21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUCA PIZZOLI;

– ricorrente –

PA.LU., PA.VI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO

CASTALDI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti e c/ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3714/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/02/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 5.6.2014, la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Rieti, che aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Pa.Vi. e L. nei confronti del geometra P.G., il quale aveva chiesto il pagamento delle prestazioni professionali per l’attività di progettazione di un fabbricato di proprietà dei Pa. e per l’adempimento delle pratiche di carattere amministrativo.

La Corte territoriale accoglieva l’eccezione di inadempimento proposta dai committenti, sulle base delle risultanze della CTU, da cui era emerso che il professionista aveva errato nell’individuazione dell’altezza dell’edificio, sicchè il progetto non poteva essere realizzato.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il P. sulla base di sei motivi.

Hanno resistito con controricorso Pa.Vi. e Pa.Lu., che hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per ragioni di carattere logico-giuridico, deve essere in primo luogo esaminato il ricorso incidentale.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la corte territoriale esaminato la richiesta di stralcio della relazione del consulente di parte del P., che era stata depositata successivamente alla fase istruttoria, con il deposito della comparsa conclusionale piuttosto che nel corso delle operazioni peritali.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 184 c.p.c., art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost., per avere la corte territoriale ammesso la produzione dell’elaborato tecnico dell’ing. Z., nonostante fosse stato tardivamente depositato dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 184 c.p.c., contestualmente al deposito della comparsa conclusionale.

Tali motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili per carenza di interesse concreto, perchè le argomentazioni del predetto consulente di parte sono state comunque disattese dalla corte territoriale. (v. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Del resto, è noto il principio secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira a eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte (ex plurimis Cassazione civile sez. III, 12/06/2018, n. 15219).

Infondata è pure la censura afferente al vizio motivazionale, non configurabile in relazione ad una istanza di natura processuale, avente ad oggetto lo stralcio delle osservazioni del consulente tecnico di parte, ma di un fatto storico decisivo per il giudizio.

Va, quindi esaminato il ricorso principale.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame dell’accertamento dell’altezza dell’edificio preesistente, in considerazione dei rilievi dal consulente tecnico di parte.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti perchè la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei rilievi critici del CTP, relativi alla metodologia di indagine ed ai criteri utilizzati per verificare l’altezza dell’edificio, basati sulle fotografie.

I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

Non è configurabile, in primo luogo, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che va configurato quando il giudice omette di provvedere su una domanda od un’eccezione introdotta in causa, mentre, nella specie, si contesta la valutazione del giudice di merito su una circostanza di fatto, l’altezza preesistente dell’edificio che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia. (Cassazione civile, sez. II, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Civ., sez. TB, del 05/12/2014, n. 25761).

Quanto al vizio motivazionale, esso non è più denunciabile in questa sede, in quanto la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibiie tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sezioni Unite Cassazione civile sez.un., 07/04/2014, n. 8053).

In ogni caso, il giudice d’appello ha sinteticamente motivato in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto convincente la CTU, che aveva rilevato numerose incongruenze nel progetto redatto dal P., consistenti in grossolani errori di rappresentazione grafica circa lo stato anteriore e posteriore alla realizzazione dell’opera. In particolare, la corte territoriale, sulla base della CTU ha ravvisato un contrasto con gli accertamenti dell’UTE, corredati da documentazione fotografica, attestante la non corrispondenza tra le opere in corso di realizzazione e quelle oggetto della concessione edilizia. Quanto all’inidoneità delle fotografie a rappresentare lo stato dei luoghi, rileva il collegio che trattasi di apprezzamento del giudice di merito sui criteri seguiti dal consulente, sottratto al sindacato di legittimità per le suddette ragioni.

Infatti, la giurisprudenza richiamata a pag. 40 e 41 del ricorso si riferisce a fattispecie regolate dall’art. 360, comma 1, n. 5 c), nel testo anteriore al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che prevedeva il vizio di insufficienza o contraddittoria motivazione, nella specie non pertinente.

Con il terzo motivo di ricorso, deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per “infrapetizione”, ex art. 112 c.p.c., per non avere riconosciuto efficacia probatoria di confessione ai documenti sottoscritti dai Pa. ed inoltrati agli Uffici Comunali, da cui risulterebbe che lo stato dei luoghi non era mutato da oltre trenta anni e corrispondeva al contenuto degli elaborati presentati dal P..

Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dai documenti sottoscritti dai Pa. ed inoltrati agli Uffici Comunali, che conterrebbero una confessione stragiudiziale in ordine all’altezza del preesistente fabbricato.

I motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

La tematica della “confessione” è nuova, non risultando trattata nei giudizi di merito.

Per il resto, la censura è in fatto perchè si sollecita una alternativa valutazione di elementi istruttori, non consentita in sede di legittimità.

Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere ritenuto inammissibile la prova testimoniale, perchè contenente valutazioni tecniche, in assenza di una tempestiva eccezione della controparte e senza che fosse stato proposto specifico motivo d’appello.

Con il sesto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 244 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la prova per testi volta alla verifica dell’altezza del fabbricato ed alla corrispondenza delle misurazioni con lo stato dei luoghi fosse inammissibile, perchè contenenti valutazioni.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativo alla esclusione della prova testimoniale per accertare l’altezza dell’edificio.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati perchè spetta al giudice di merito un potere discrezionale di valutare la rilevanza in concreto delle prove dedotte dalle parti con riferimento alla loro idoneità dimostrativa, e alla loro non supefluità. Il diniego di ammissione della prova relativamente a tali profili, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità ove il giudice di merito abbia motivato la sua decisione in modo esente da vizi logici e giuridici. In particolare, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n. 17611, Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n. 24754).

La corte territoriale non ha ritenuto rilevante la prova testimoniale, ai fini della decisione, stante l’inattendibilità dei testi, legati a vincoli di parentela con il Pe., e l’inammissibilità della prova, vertente su circostanze implicanti valutazioni.

La valutazione sull’inattendibilità dei testi, fondata sul rapporto di parentela e sulla circostanza che essi avevano riferito fatti molto remoti, costituisce tipico apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Anche il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti in ragione della loro reciproca soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 22 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2019

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