Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2194 del 31/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2194 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 9403-2010 proposto da:
DOSA DETERSIVI OLII SAPONI AFFINI SPA IN LIQUIDAZIONE
in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo
studio dell’avvocato PERLINI VITTORIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
3450

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 31/01/2014

- controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato nonchè contro

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato RAIMONDO
ANGELA, che lo rappresenta e difende con procura
notarile del Not. Dr. MARICONDA GENNARO in ROMA rep.
n. 49319 del 14/09/2010;
– resistente –

avverso la sentenza n. 187/2009 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 30/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/12/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PERLINI che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore,

10 9403
Fatto
Con sentenza n. 187/2/09, depositata il 30.9.2009, la Commissione Tributaria
Regionale di Roma respingeva l’appello proposto dalla società D.O.S.A. —
Detersivi, Oli, saponi e Affini s.p.a. in liquidazione, avverso la sentenza di
primo grado che aveva dichiarato inammissibile, rilevando la ritualità della
notifica dell’atto di rettifica, il ricorso proposto contro gli avvisi di

9.513,65 a € 57.835,94, da € 6003,29 a € 36.322,41 e da € 7.754,60 a €
45.172,42, determinata in base agli estimi catastali , comunicati in data
17/9/1999, di tre immobili facenti parte di un compendio immobiliare
destinata al commercio, ubicati nella zona industriale del Comune di Roma,
compresa tra la via Tiburtina e il G.R.A..
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando
quanto affermato già nella sentenza di primo grado, la ritualità della notifica
della originaria rettifica delle rendite effettuata nei confronti di ladecola
Pasquale,indicato quale dipendente della società, ancorché altra sezione
della Commissione tributaria regionale di Roma con sentenza n. 96 in data
19/5/2008 aveva accolto l’appello della società contro la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Roma, sez.46, n. 275 in data 6/6/2005,
dichiarando l’inesistenza della notifica dell’atto impugnato.
Proponeva ricorso per cassazione la società ricorrente deducendo due
motivi:
a) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione
all’articolo 360, numero tre, c.p.c. per contrasto con il giudicato esterno
intervenuto successivamente all’emanazione della sentenza impugnata,
ritenendo la improducibilità della relativa documentazione, inesistente
prima del ricorso per cassazione;
b) omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo del ricorso
con riferimento alla ritenuta congruità degli avvisi di accertamento.
L’Agenzia del Territorio presentava controricorso chiedendo l’inammissibilità
del ricorso principale e in subordine la infondatezza dei relativi motivi
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 4.12.2013 in cui il PG ha
concluso come in epigrafe.
1

accertamento relativi all’imposta Ici per gli anni 2000 – 2003, elevata da €

Motivi della decisione
Con riferimento al primo motivo di ricorso va osservato che il problema del
giudicato e un problema di rapporto fra due procedimenti, diretto a stabilire
se, ed entro quali limiti, la decisione emessa nel primo precluda nel secondo
la facoltà della parte di dedurre determinate questioni e correlativamente (a
seguito di opportuna eccezione, ove si tratti di giudicato esterno) l’esercizio
del potere cognitivo del giudice.
dell’atto presupposto di attribuzione degli estimi catastali notificati nel 1999,
disattendendo le opposte conclusioni cui era pervenuta la sentenza della
Commissione tributaria regionale di Roma, n. 96/37/2008 in data
19/5/2008,depositata in data 6/10/2008, non ancora passata in giudicato
all’epoca della pronuncia della sentenza impugnata.
Tale sentenza, che dichiarava inesistente la notifica dell’atto impugnato, è
passata in giudicato (in data 20.11.2009, applicandosi il previgente termine di
un anno + 45 giorni) così come documentato dalla ricorrente, avendo
prodotto la sentenza e l’attestazione di mancata proposizione del ricorso per
cassazione nei termini di legge avverso la predetta sentenza.
L’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno,
rilevabile d’ufficio non costituendo patrimonio esclusivo delle parti, non solo
qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche
nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudicato si sia formato
successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.
Il Giudice è tenuto a pronunciare sulla esistenza di un giudicato esterno, oltre
che interno, ogni qualvolta questa emerga dagli atti di causa, comunque
prodotti, anche a prescindere da espressa istanza di parte (che nel caso di
specie è stata proposta col ricorso per cassazione).
Infatti l’eccezione di giudicato è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del
procedimento, quindi anche in sede di legittimità in quanto l’accertamento del
giudicato è finalizzato ad evitare la formazione di successivi giudicati
contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem e corrisponde ad
un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo,
consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche,
attraverso la stabilità della decisione, collegata all’attuazione dei principi
2

La Commissione tributaria regionale ha disatteso l’eccezione di nullità

costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata, i quali
escludono la legittimità di soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a
formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive con
l’obbligo per il giudice di conformarsi alla regula iuris già formatasi sulla res
iudicanda, (cfr Cass., 29 luglio 2011, n. 16675)
L’esistenza di un giudicato sulla stessa res litigiosa, ove non rilevato,
comporterebbe la violazione del principio giuridico riconosciuto sia in sede
n. 5, le quali affermano la necessità di mezzi straordinari di impugnazione,
proprio per eliminare le situazioni caratterizzate dall’esistenza di una doppia
regula iuris in ordine allo stesso rapporto sostanziale controverso.
Tuttavia l’efficacia di giudicato esterno va riconosciuta solo a quelle situazioni
relative a “qualificazioni giuridiche” o ad altri eventuali “elementi preliminari”
(quali , nel caso in esame, la notifica dell’atto presupposto di attribuzione
della rendita, rispetto ai quali possa dirsi sussistere un interesse protetto
avente il carattere della durevolezza nel tempo.
Quindi, nel caso in cui un accertamento presupposto, quale quello della
nullità della notifica della revisione delle rendite, avente valore di antecedente
logico giuridico, definito con giudicato, risolva la questione controversa in
altro giudizio tra le parti, il giudicato esterno formatosi ha efficacia in tale
giudizio. Il secondo motivo rimane assorbito.
Il ricorso va pertanto accolto, l’impugnata sentenza va cassata senza rinvio
e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto dichiara la nullità degli
avvisi di accertamento impugnati.
Poiché il giudicato esterno sulla questione preliminare controversa si è
formato nelle more del giudizio per cassazione, sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e decidendo ex
art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo e dichiara la nullità degli avvisi di
accertamento impugnati.
Dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.

internazionale sia nel codice di rito nazionale, dall’art. 395 c.p.c., comma 1,

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