Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2194 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 19/07/2016, dep.27/01/2017),  n. 2194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25656-2015 proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA TARANTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANA ROSSI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 527897/14 della CORTE d’appello di ROMA del

04/05/2015, depositata il 13/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F.M., con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Roma in data 3 dicembre 2014, proponeva opposizione avverso il decreto del consigliere designato depositato il 4 novembre 2014, con il quale era stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno per irragionevole durata del processo perchè presentata oltre il termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio presupposto.

La Corte d’appello, in composizione collegiale, accoglieva l’opposizione ritenendo l’opposizione tempestiva, in quanto al termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 doveva aggiungersi il periodo di sospensione feriale, e fondata la domanda di equa riparazione nel merito, ritenendo che il giudizio presupposto avesse avuto una durata irragionevole di cinque anni, in relazione al quale liquidava un indennizzo di Euro 3.750,00, facendo applicazione del criterio di Euro 750,00 per ciascuno anno di ritardo.

Per la cassazione di questo decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il M. ha resistito con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza l’Amministrazione ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4) l’Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che al termine semestrale per la proposizione del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001 sia applicabile la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969.

Con il secondo motivo, proposto in via alternativa e subordinata e rubricato ancora violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 la difesa erariale sostiene che pur ammettendosi che il termine di cui all’art. 4 citato abbia natura processuale, lo stesso non sarebbe suscettibile di proroga per applicazione della sospensione dei termini in considerazione della natura monitoria del procedimento, caratterizzato per ciò solo da speditezza e urgenza, e quindi incompatibile con la sospensione feriale;

Il primo motivo di ricorso è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “poichè fra i termini per i quali il L. n. 742 del 1969, art. 1prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016).

Nè tanto meno appare pertinente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16783 del 2012, invocata dall’Amministrazione ricorrente, che ha escluso la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per effetto dell’espressa previsione del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda d’equa riparazione, che non consente di dedurre alcunchè sulla diversa e del tutto autonoma questione in oggetto.

E’ infondato, altresì, il secondo motivo sol che si consideri che il principio ora richiamato è stato da questa Corte affermato proprio in una controversia soggetta, ratione temporis, all’applicazione della L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.

Dunque il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

Non si deve, infine, far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, oltre a trattarsi di ipotesi d’impugnazione della amministrazione pubblica (cfr Cass. SS.UU. n. 9938 del 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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