Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2194 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 18/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4868/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PGB S.r.l., già Promocar S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma,

Via Cosseria n. 2, presso lo Studio dell’Avv. Placidi Giuseppe,

rappresentata e difesa dall’Avv. Brighenti Fausta, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 93/6/11, depositata il 10 ottobre 2011.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 18 dicembre

2018 dal Cons. Bruschetta Ernestino Luigi.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

1. che con l’impugnata sentenza la CTR, in riforma della prima decisione, accoglieva il ricorso promosso dalla Società contribuente, che svolgeva attività di compravendita di autovetture, avverso l’avviso IVA 2002 con il quale l’ufficio riteneva indebita la detrazione d’imposta in relazione a operazioni reputate “soggettivamente inesistenti”;

2. che la Regionale, dopo aver rilevato che l’ufficio non aveva dimostrato che la contribuente avesse acquistato da una Società italiana auto di originaria provenienza estera a prezzi inferiori a quelli di mercato, spiegava la propria decisione semplicemente accertando “che i suddetti prezzi erano in effetti maggiori di quelli di (OMISSIS)”.

3. che l’Agenzia ricorreva per due motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso;

4. che con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, nonchè la violazione della Dir. 17 maggio 1977, n. 388, art. 17, l’ufficio deduceva che la CTR non aveva messo in discussione che la venditrice italiana e la Società “prima interposta”, fossero entrambe delle “cartiere”, che in considerazione di ciò la Regionale “avrebbe dovuto stabilire” se la contribuente, anche usando la massima diligenza richiesta dall’esercizio della professione, poteva non sapere della vendita soltanto “cartolare”, dovendosi in caso contrario ritenere illegittima la detrazione;

5. che con il secondo motivo, in subordine formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, “qualora si ritenga che la valutazione della CTR costituisca un accertamento in fatto”, l’ufficio lamentava di aver offerto numerose prove circa la natura di “cartiera” della venditrice e della Società “prima interposta”, nonchè circa la consapevolezza da parte della contribuente del carattere soggettivamente fittizio degli acquisti, prove in nessun modo considerate dalla Regionale, con il conseguente vizio motivazionale;

6. che i due motivi, complessivamente considerati, sono fondati alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, di recente rivisitata in modo approfondito, secondo cui “in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi” (Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018); principi a cui la Regionale non si è attenuta, omettendo di valutare se gli elementi offerti dall’ufficio, come ad es. la consegna diretta delle auto, i contatti diretti con i fornitori tedeschi, le fatture delle “cartiere” che seguivano il pagamento delle auto da parte della contribuente, il prezzo di acquisto inferiore a quello di importazione, il mancato versamento IVA da parte delle “cartiere” ecc., potessero dare o meno dimostrazione che la contribuente, usando la diligenza professionale richiesta, avrebbe dovuto sapere della “frode carosello”, con la conseguente perdita del diritto alla detrazione, ai sensi del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 7, per aver pagato l’imposta a chi non era il reale cedente;

7. che la sentenza deve essere perciò cassata e rinviata alla Regionale per i necessari accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna che, in altra composizione, dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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