Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2194 del 04/02/2016
Civile Sent. Sez. 1 Num. 2194 Anno 2016
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 2720-2011 proposto da:
QUERO GIULIO (c.f. QRUGLI4OLO9H224K), elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso l’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
Data pubblicazione: 04/02/2016
SCOGNAMIGLIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
2016
contro
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QUERO FILIPPA IOLANDA, QUER° ANNA MARIA, QUERO
ANTONINO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GREGORIO VII
500,
presso l’avvocato VINCENZO
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CAVALLARO, rappresentati
difesi dagli avvocati
e
ANTONINO MAURIZIO NERO, CLAUDIO CARBONE, GIUSEPPE
VITTORIO CHINDAMO,
giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
ADORNATO
COSIMO,
QUERO
FELICIA
FRANCA
(c.f.
QRUFCF42R57H2240);
– intimati –
Nonché da:
ADORNATO COSIMO (c.f. DRNCSM68R04H224D),
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59,
presso l’avvocato MARIA SALAFIA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura in calce alla memoria di
costituzione di nuovo difensore;
– controricarrente e ricorrente incidentale contro
QUER° GIULIO (c.f. (2RUGLI4OLO9H224K), elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
contro
presso l’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO
SCOGNAMIGLIO, giusta procura a margine del ricorso
principale;
controricorrente al ricorso incidentale contro
QUER°
ILIPPA IOLANDA, QUER°
ANNA MARIA, QUERO
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ANTONINO MAURIZIO, QUERO FELICIA FRANCA;
– Intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
depositato il 17/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
DIDONE;
udito, per il ricorrente,
l’Avvocato SANGERMANO
FRANCESCO, con delega, che ha chiesto raccoglimento;
udito,
per
il
controricorrente
e
ricorrente
incidentale ADORNATO, l’Avvocato SALAFIA MARIA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilità/inammissibilità, in subordine
accoglimento per guanto
di
ragione del ricorso
principale, inammissibilità dell’incidentale.
udienza del 13/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con
il provvedimento impugnato
(depositato
il
17.9.2010) il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato
l’opposizione proposta dall’avv. Giulio Quero in proprio,
favore del dott. Cosimo Adornato per l’attività di
consulente tecnico d’ufficio espletata nell’ambito del
giudizio pendente tra l’opponente e Quero Felicia Franca,
Quero Filippa Iolanda, Quero Maria Anna e Quero Antonino
Maurizio.
Il tribunale ha ritenuto inféndate le contestazioni mosse
dall’opponente rilevando che
1) l’incarico conferito demandava al ctu dott. Cosimo
Adornato il compito di procedere alla ricostruzione delle
vicende relative ai rapporti bancari (un contratto di conto
corrente acceso presso il Banco di Napoli S.p.A. e due
contratti di conto corrente accesi presso il Credito
Italiano S.p.A.), nonché ad ogni altra posta contabile
costituente oggetto di contestazione tra le parti (canoni
locativi relativi ai due immobili ubicati in via Filippini
e
all’immobile sito in via Cattolica dei Greci; buoni
postali fruttiferi; assegno bancario Murina Domenico) ed
infine alla domanda riconvenzionale proposta dall’avv.
Giulio Quero concernente l’imposta di successione di Quero
Gaetano, la somma mutuata per i lavori di ristrutturazione
della villa sita in Lazzaro e le spese anticipate e le
contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso in
competenze maturate per i giudizi intentati nei confronti
. di Cannizzaro Rocco), sicchè appariva evidente che nella
specie si fosse trattato di un accertamento plurimo,
richiedente una pluralità di verifiche “eterogenee”, con la
conseguenza che il ctu aveva legittimamente considerato, a
parametro della richiesta liquidazione, la sommatoria di
tutti ± distinti accertamenti ed i relativi onorari, e ciò
non in contrasto con il principio dell’unitarietà
dell’incarico, dovendosi per l’appunto tener conto della
pluralità dei rapporti dedotti in causa e valutati dal
consulente;
2) la liquidazione operata dal Giudice appariva congrua,
avuto riguardo alla qualità, quantità e difficoltà della
prestazione
fornita,
tenuto conto peraltro che
il
professionista aveva assunto quale parametro di riferimento
la misura percentuale media prevista per ogni singolo
scaglione;
3)
la prestazione professionale espletata dal dott.
Adornato, a prescindere dalle soluzioni “di merito” offerte
in relazione alle singole tematiche sottoposte al suo esame
(che ben potevano essere condivise o contestate nella
normale dialettica processuale), appariva senza alcun
dubbio rispondente a quella richiesta dal Giudice con il
conferimento dell’incarico ed aderente alle finalità
dell’operazione
probatoria
disposta,
di
talchè
non
ricorreva un’ipotesi di “fuor d’opera” o “fuori tema”,
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esulante dal concetto di elaborato peritale, che avrebbe
giustificato la non liquidazione di alcun compenso.
1.1.- Contro il decreto del tribunale nullo Quero ha
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso Cosimo Adornato, il quale ha
altresì proposto ricorso incidentale affidato a un motivo,
resistito con controricorso del Quero.
Hanno notificato controricorso anche Quero Filippa Iolanda,
Quero Maria Anna e Quero Antonino Maurizio. Non ha svolto
difese Felicia Franca Quer°.
Nel termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il
ricorrente principale e il ricorrente incidentale hanno
depositato memoria.
2.1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia
«violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. anche in relazione all’art. 111, 6 ° cc. Cost. sotto il
profilo della omessa pronuncia della dedotta nullità del
decreto reso dal g.o.t. per carenza assoluta di motivazione
di quel provvedimento>>.
Il motivo è inammissibile perché non può essere dedotto
come motivo di ricorso per Cassazione il mancato rilievo,
da parte del giudice d’appello, della nullità della
sentenza di primo grado per insufficienza o totale carenza
di motivazione, in quanto la sentenza di gravame assorbe
totalmente la sentenza impugnata, salvo che il ricorrente
non deduca la radicale inesistenza del rapporto processuale
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e dell’intero giudizio, e la conseguente inesistenza della
sentenza di primo grado, poiché tale accertamento conserva
una sua specifica autonomia e rilevanza in ogni stato e
grado del processo e importa la rimessione della causa al
primo giudice (Sez. 2, Sentenza n. 1668 del 12/03/198e;
L, Sentenza n.
12642 del 05/06/2014). Ipotesi,
cfr. Sez.
quest’ultima, non dedotta nella concreta fattispecie.
2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
«violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa
pronuncia relativa alla questione dell’effettivo
espletamento del mandato da parte del c.t.u.>>. Deduce che
non risponde al vero l’affermazione del tribunale secondo
cui vi sarebbe corrispondenza tra il quesito e la risposta
data dal consulente, quanto alla domanda riconvenzionale
proposta nel giudizio da esso ricorrente.
Con 11 terzo motivo il ricorrente formula analoga censura
(violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione agli
artt. 183 e 184 cod. proc. civ.) in ordine alle censure
relative alle “personali, e quasi mai obiettive, indagini e
valutazioni del c.t.u.”, trascrivendo (per la seconda volta
nel ricorso, da pag. 58 a pag. 66) l’opposizione proposta
al tribunale.
3.-
Ti
secondo e il terzo motivo
esaminabili
congiuntamente sono infondati, là dove non sono
inammissibili nella parte in cui veicolano censure in fatto
non deducibili in sede di legittimità.
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Invero,
il tribunale ha correttamente applicato il
principio per il quale nel giudizio di opposizione al
provvedimento di liquidazione dei compensi deve essere
esclusa ogni valutazione della utilità della consulenza
tecnica, il cui apprezzamento è riservato al giudice della
controversia in sede di cognizione del merito, ove soltanto
può accertarsi l’influenza e l’utilità della consulenza
eseguita. Il giudice investito dell’opposizione avverso il
decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico,
deve invece accertare se l’opera svolta dal consulente
tecnico sia rispondente ai quesiti propostigli e, in ogni
caso valutare – ai soli fini della liquidazione – sotto il
profilo qualitativo,
la difficoltà dell’indagine,
la
completezza e il pregio della prestazione fornita (cfr.
Sez. 2, Sentenza n. 3342 del 1992 e successive conformi).
Nella concreta fattispecie – con motivazione immune da vizi
logici e, comunque, non ritualmente censurata
tribunale ha accertato positivamente la rispondenza della
relazione ai quesiti posti dal giudice della controversia,
talché
sono
insussistenti
le
denunciate
violazioni
dell’art. 112 cod. proc. civ.
Pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato.
4.- Il ricorso incidentale – il quale verte sull’omessa
pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno e di
cancellazione di frasi offensive ai sensi dell’art. 89 cod.
proc. civ. – è inammissibile.
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Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità,
il provvedimento con il quale il giudice decide la
cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive
contenute negli scritti difensivi (art. 89, o.p.c.), in
considerazione della forma per esso prevista (l’ordinanza)
e del suo scopo (assicurare che l’esercizio del diritto di
critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del
contraddittorio e non vulneri il prestigio ed il decoro dei
soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio
e costituisce oggetto di un potere discrezionale,
esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al
quale l’eventuale istanza della parte ha carattere
meramente sollecitatorio; pertanto, siffatto provvedimento,
anche se sia contenuto nel provvedimento che definisce la
controversia non può costituire oggetto di impugnazione
.
(Sez.
l, Sentenza n.
17547 del 19/11/2003; Sez.
3,
Sentenza n. 14659 del 14/07/2015). Sì che non è
configurabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del
giudice del merito.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle
spese nei rapporti tra il ricorrente principale e il
ricorrente incidentale, mentre il primo deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali – liquidate
in dispositivo – in favore degli altri resistenti.
P.Q.M.
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La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara
inammissibile il ricorso incidentale, compensando le spese
nei rapporti tra ricorrente principale e ricorrente
incidentale. Condanna Quer° Giulio al pagamento delle spese
Anna e Quero Antonino Maurizio; spese liquidate in euro
2.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13
gennaio 2016
processuali in favore di Quero Filippa Iolanda, Quero Maria