Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21939 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5866/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA

PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

I.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 156/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

4/02/2014, depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 156/2014, depositata in data 20 febbraio 2014, la Corte di appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di I.A. intesa al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. I.A. non ha svolto attività difensiva. Il Consigliere relatore, nella relazione depositata ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Si premette che, per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto ininfluente, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, la circostanza che non fosse stata presentata istanza amministrativa all’INPS ed escluso il verificarsi della decadenza D.L. n. 269 del 2003, ex art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003 – eccepita dall’istituto previdenziale – sul rilievo che l’interessato aveva presentato istanza all’INAIL in data 14.6.2005 e, quindi, nel rispetto del termine di 180 giorni stabilito dal D.M. 27 ottobre 2004, n. 16179, emanato in attuazione del D.L. n. 269 cit., art. 47.

Con l’unico motivo di ricorso l’ente ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e dell’art. 443 c.p.c., ha censurato la decisione per avere ritenuto proponibile la domanda giudiziaria pur in assenza di preventiva istanza amministrativa ad esso INPS.

Il ricorso, in adesione alla proposta formulata nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., deve essere accolto in quanto manifestamente fondato.

In base ai principi generali, infatti, la domanda giudiziale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione ed è necessaria in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione pretesa.

Come chiarito da questa Corte, “la domanda amministrativa di prestazione previdenziale all’ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7, è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all’autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell’obbligo dell’ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell’azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio” (Cass. n. 732 del 2007). La tesi della generale indispensabilità della istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c. (nella materia previdenziale e nell’assistenza sociale), nei confronti sia dell’INPS che degli altri enti erogatori, anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro (per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre Cass. n. 18623 del 2003, n. 5149 del 2004, n. 11756 del 2004, n. 26146 del 2010, n. 2063 del 2014.

Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto “fatti” la cui esistenza è nota solo all’interessato (si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati – così Cass. n. 16153 del 2001 – ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione – così Cass. n. 20892 del 2007).

La necessità della preventiva proposizione della domanda amministrativa con specifico riferimento al beneficio in oggetto è stata ripetutamente affermata da questa Corte sulla base di considerazioni di ordine sistematico in relazione all’autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva nell’ambito della generale posizione assicurativa facente capo all’interessato (v., tra le altre, Cass. ord., n. 1629 del 2012,n. 26786 del 2014, n. 1566 del 2015, n. 23093 del 2015). A tale orientamento non può validamente opporsi che la L. n. 257 del 1992, non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone, con riferimento all’INAIL” il D.L. n. 269 cit. art. 47. Ciò proprio in quanto esiste la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7, (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” – Cass. S.U. n. 7269 del 2004 – che impone alla parte privata di compulsare ante causam l’ente erogatore, cioè la controparte, avviando così un procedimento amministrativo necessario che lasci all’amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni.

La domanda amministrativa deve, quindi, essere presentata all’INPS, unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola; nè può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all’INAIL attesa la diversità funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’INPS è, infatti, necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’INAL mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza n. 8859 del 2001 (e, successivamente, n. 2677 del 2002, n. 8937de1 2002), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, come modificato dal D.L. n. 169 del 1993, art. 1, comma 1 e dalla relativa Legge di Conversione n. 271 del 1993,

difetta di legittimazione passiva (ad causam), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto – consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione di periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto ad agevolare il perfezionamento dei requisiti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all’INAIL. La mancanza di domanda all’INPS conduce, pertanto, inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr. Cass. n. 732 del 2007 cit.).

In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che è pacifica la mancata presentazione di istanza amministrativa all’INPS, la causa può essere decisa nel merito con declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale.

Il consolidarsi solo in epoca recente dell’orientamento di legittimità che qui si conferma costituisce giusto motivo per compensare tra le parti le spese processuali dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara improponibile la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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