Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21939 del 12/10/2020

Cassazione civile sez. II, 12/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 12/10/2020), n.21939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. MARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23292/2019 proposto da:

T.A.K., elettivamente domiciliato in Milano, Corso

Buenos Saires n. 52, presso lo studio dell’avv.to ROSALIA BENNATO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 07/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA MARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato il 7 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da T.A.K., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale evidenziava che il richiedente aveva raccontato di essere espatriato per motivi politici dopo l’uccisione del fratello che apparteneva al (OMISSIS) e aveva timore in caso di rientro in patria di essere ucciso anche lui.

Il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile per l’estrema genericità dei fatti allegati e la non plausibilità di quanto riferito peraltro non supportato da alcuna documentazione soprattutto in relazione all’uccisione del fratello

Dalla non credibilità del racconto discendeva la conseguente mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale sia con riferimento alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Il richiedente non aveva allegato che in caso di rimpatrio poteva rischiare la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di generale e indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato e, sulla base delle fonti internazionali il Bangladesh non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non vi erano i presupposti per il suo accoglimento non essendo stata nè allegata nè dimostrata alcuna di quelle situazioni di vulnerabilità anche temporanea tale da legittimare la richiesta della protezione umanitaria, non potendosi attribuire rilevanza determinante al rapporto di lavoro senza alcun altro elemento di integrazione.

3. T.A.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 35 bis, commi 8, 9, 10, 11, avendo il tribunale di Milano omesso di fissare l’udienza per l’audizione del ricorrente, obbligatoria a causa della mancata effettuazione della videoregistrazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 35 bis citato, in relazione all’art. 47, commi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nonchè degli artt. 1,6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 46, p. 3 e art. 31 della direttiva 2013/32UE, in quanto il Tribunale non ha fissato l’udienza per l’audizione dell’istante pur in mancanza della videoregistrazione, non sussistendo particolari ragioni che giustificassero la decisione contestata, violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e art. 8, commi 3, e art. 46, p. 3, della direttiva 2013/32, art. 13, p. 3, lett. a), della direttiva 2005/85, e art. 4, par. 3, della direttiva 2004/83.

La censura attiene alla decisione di non procedere all’audizione del richiedente da parte del Tribunale. Secondo il ricorrente l’audizione è obbligatoria quando non ci sia stata la videoregistrazione del colloquio con la commissione territoriale.

1.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Con riferimento alla mancata audizione del richiedente asilo, deve osservarsi che anche accedendo all’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, secondo la quale deve essere disposta l’audizione ogni qual volta manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo dinanzi la commissione territoriale, l’errore del Tribunale sarebbe sanato, trattandosi di nullità relativa che doveva essere eccepita dal ricorrente nel primo atto difensivo utile ex art. 157 c.p.c., comma 2.

Risulta invece che all’udienza del 14 giugno 2018 fissata dal Tribunale D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, il difensore del ricorrente non ha eccepito alcunchè in ordine alla mancata audizione del suo assistito, limitandosi a chiedere di depositare ulteriore documentazione medica relativa allo stato di salute di sua madre rimasta in Bangladesh.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g e art. 14.

La censura attiene alla valutazione della situazione del Bangladesh non basata formazioni puntuali ed attendibili e senza l’esercizio dei poteri ufficiosi di indagine e di acquisizione documentale.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5).

Il Tribunale avrebbe omesso l’esame di fatti decisivi costituiti dalla situazione politica del Bangladesh dove continuano le uccisioni degli aderenti al partito (OMISSIS).

Peraltro, la situazione del Bangladesh sarebbe quella di violenza indiscriminata e il Tribunale non avrebbe compiuto il doveroso esercizio dei poteri istruttori al fine di verificarne la sussistenza.

4. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

In particolare, quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La valutazione del Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale di Milano ha anche fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che il Bangladesh non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Invece, l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Il ricorrente si limita a dedurre genericamente la violazione di norme di legge, avuto riguardo al non aver tenuto conto della situazione generale del paese di origine.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale di Milano ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato per essere il primo motivo infondato e il secondo e il terzo inammissibili. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva il Ministero dell’Interno rimasto intimato.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2020

 

 

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