Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21938 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 30/07/2021), n.21938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28898-2016 proposto da:

C.G., C.N., elettiva mente domiciliate in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

GIANNASIO, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA,

che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonché contro

C.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4893/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/04/2021 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, nella persona

del Sostituto Procuratore Generale, Dott. BATTISTA NARDECCHIA

GIOVANNI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Lette le memorie depositate dal controricorrente in prossimità

dell’udienza.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione del 13 maggio 2008 i germani C.R. e L. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma le sorelle N. e G., affinché, previa dichiarazione di apertura della successione del padre C.T., deceduto in data (OMISSIS), fossero ridotte le disposizioni testamentarie del de cuius, che aveva istituito eredi universali le convenute, sebbene vantassero la qualità di legittimari anche gli attori nonché la madre P.E..

Concludevano quindi affinché fosse riconosciuto il diritto sui beni caduti in successione nei limiti della loro quota di riserva, procedendosi quindi alla divisione dei beni con le convenute. Queste ultime si costituivano in giudizio ed eccepivano la prescrizione ed inammissibilità dell’azione di riduzione, in quanto non preceduta dall’accettazione con beneficio di inventario da parte degli attori; deducevano altresì che alcune liberalità erano state poste in essere dal padre in favore degli attori, sicché delle stesse occorreva tenere conto ai fini della riunione fittizia e dell’imputazione ex se. In particolare, chiedevano accertarsi che la vendita dell’11 giugno 1964 costituiva in realtà una donazione effettuata dal padre in favore del figlio R..

Con sentenza non definitiva n. 151/2012 il Tribunale disponeva la riduzione delle disposizioni testamentarie in misura pari ad 1/8 per ognuno degli attori.

Avverso tale sentenza proponevano appello immediato le convenute.

Il Tribunale con sentenza definitiva n. 15788/2014 procedeva alla divisione dei beni e determinava in Euro 32.643,97 la quota spettante ad ognuno degli attori sui beni caduti in successione, riconosceva il rimborso delle spese sostenute dalle convenute e determinava i frutti spettanti agli attori per effetto del godimento esclusivo dei beni da parte delle sorelle.

Averso tale sentenza C.N. e G. proponevano appello.

La Corte d’Appello di Roma, riunte le due impugnazioni, con sentenza n. 4893 del 1/8/2016, rigettava l’appello avverso la sentenza non definitiva, ed in parziale riforma della sentenza definitiva, determinava nel minore importo di Euro 36.969,19 la quota di 1/8 spettante ad ognuno degli attori, confermando per il resto le altre statuizioni del giudice di primo grado.

Quanto all’appello avverso la sentenza non definitiva, la Corte distrettuale ribadiva che gli attori avevano agito quali legittimari pretermessi il che escludeva che avessero dovuto previamente accettare l’eredità con beneficio di inventario per poter agire in riduzione.

Quanto alla prova della simulazione della vendita, asseritamente sostenuta dalle convenute, la sentenza ricordava che l’agevolazione probatoria, con possibilità di avvalersi a tal fine anche della prova testimoniale o di presunzioni, opera solo per gli eredi che agiscano in qualità di legittimari, e non anche per coloro, come le convenute, che abbiano fatto valere solo la qualità di eredi della parte apparentemente alienante.

Alle medesime quindi non poteva essere riconosciuta la qualità di “terzi” e correttamente era stata esclusa la richiesta di ammissione della prova testimoniale, potendo offrire la prova della simulazione solo a mezzo della controdichiarazione.

In relazione, invece, all’impugnazione proposta nei confronti della sentenza definitiva, la Corte d’Appello riconosceva che il Tribunale era incorso in errore, allorché aveva ritenuto che l’appartamento sito in Roma fosse appartenente per l’intero al de cuius, non avvedendosi invece che si trattava di un bene acquistato in comunione con la moglie, sicché era caduta in successione solo la quota del 50%.

Occorreva quindi ridurre l’ammontare del valore dei beni caduti in successione, ed interessati dall’azione di riduzione.

Erano invece reputate infondate le altre critiche mosse alla pronuncia di primo grado, in quanto la stima dell’ausiliario d’ufficio aveva tenuto conto di tutte le circostanze che a detta delle appellanti avrebbero inciso sul valore dei beni.

La sentenza rigettava anche il motivo di appello relativo alla tardività della domanda di corresponsione dei frutti civili, emergendo che la stessa era stata già avanzata in citazione, nonché quello concernente le spese di lite, che si riteneva fossero state correttamente regolate in base alla parziale soccombenza delle convenute.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione C.N. e C.G. sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso C.R..

C.L. non ha svolto attività difensiva in questa fase.

C.R. ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., art. 164 c.p.c., n. 5, artt. 175,183 e 188 c.p.c., nonché del principio dispositivo, del giusto processo e del contraddittorio, ex art. 111 Cost..

Si deduce che gli attori avevano avanzato anche una domanda di divisione del patrimonio relitto, una volta procedutosi alla riduzione delle disposizioni testamentarie, sicché, essendo in contestazione il diritto dominicale, avrebbero dovuto produrre anche la documentazione ipocatastale ovvero la relazione notarile sostitutiva nel rispetto dei termini previsti per le deduzioni istruttorie, e ciò sia ai fini del rispetto del principio dell’onere della prova, sia al fine di assicurare la verifica circa l’integrità del contraddittorio.

La certificazione de qua è stata però versata in atti solo successivamente alla scadenza dei termini che segnano la fissazione del thema probandum, e l’inammissibilità di tale produzione è stata immediatamente contestata dalle ricorrenti e reiterata anche nei motivi di appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale.

La Corte d’Appello ha però omesso di statuire su tale censura, ma trattandosi della deduzione di un error in procedendo commesso dal giudice di primo grado e non rilevato dalla Corte distrettuale, non è necessario che il vizio della pronuncia di secondo grado sia dedotto ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma deve essere unicamente denunciata la violazione di legge.

Si evidenzia quindi che la legge già impone che nell’atto di citazione si debbano indicare i mezzi di prova di cui la parte intenda avvalersi e che un’eventuale integrazione può avvenire solo nel rispetto dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., essendo precluso al giudice di avvalersi di prove tardivamente prodotte in causa.

Peraltro, la documentazione ipocatastale nei giudizi di divisione è funzionale all’esigenza di assicurare la verifica dell’integrità del contraddittorio.

L’omessa tempestiva produzione della stessa comporta, quindi, l’inammissibilità della domanda di divisione.

Il motivo è infondato e deve, quindi, essere disatteso alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte.

Cass. n. 10067/2020 ha, infatti, affermato il principio secondo cui nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l’intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell’opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell’immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d’ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.

Il principio è stato poi ribadito in motivazione da Cass. n. 21716/2020, che ha specificamente esaminato proprio le questioni poste dal motivo in esame, in relazione ai profili che investono l’esigenza di garanzia del principio del contraddittorio e del litisconsorzio nonché in materia di riparto dell’onere della prova.

Premesso che nella specie non si contesta la mancata produzione dei titoli di provenienza dei beni ereditari, ma la sola tardiva produzione della certificazione ipocatastale, anche in relazione ai primi è stata valorizzata l’importanza del principio di non contestazione, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 2951/2016) secondo cui, se è pur vero che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, essendo la sua carenza, sia attiva che passiva rilevabile di ufficio dal giudice, ciò presuppone che risulti dagli atti di causa. Inoltre, ancorché le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore abbiano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, restano ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

Sebbene sia auspicabile che il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione verifichi in limine litis l’effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti (e ciò preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipocatastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza), ove però le parti convenute in giudizio non contestino l’effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, ed ove, come nella specie, anche dalle indagini svolte dal consulente tecnico d’ufficio, non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, la contestazione, in assenza di una puntuale allegazione di elementi probatori che denotino l’erroneità del convincimento del giudice circa la situazione di comproprietà, è inammissibile, in quanto formulata, anche in relazione alla pretesa violazione del principio del litisconsorzio necessario, in via del tutto ipotetica, ed in contrasto, quanto a tale ultimo profilo, al principio secondo cui colui che eccepisce il difetto di integrità del contraddittorio, è tenuto puntualmente ad individuare le altre parti necessarie che siano state illegittimamente pretermesse dalla partecipazione al giudizio (Cass. n. 19400/2019). Ne’ vale addurre la considerazione secondo cui, in assenza della produzione dei titoli e della certificazione ipocatastale (la cui acquisizione a cura delle parti in sede di merito risponde, è opportuno ribadirlo, a commendevoli esigenze di prudenza e di agevolazione dell’accertamento probatorio, onde prevenire il rischio che in prosieguo di giudizio possa essere riscontrata l’esistenza di altri soggetti parti necessarie del giudizio di divisione) vi sarebbe il rischio che la divisione intervenga tra parti non legittimate, con il sacrificio del diritto di comproprietà alieno, atteso che tale sacrificio trova adeguata tutela sul piano processuale tramite il rimedio dell’opposizione di terzo, alla quale possono ricorrere il terzo pregiudicato ovvero il litisconsorte pretermesso. Ove il giudice di merito, sulla scorta dell’atteggiamento processuale di non contestazione delle parti evocate in giudizio ovvero sulla base di altri elementi di carattere probatorio, quali possono essere anche le verifiche condotte dall’ausiliario d’ufficio, si convinca della titolarità del diritto di comproprietà in capo alle parti effettivamente presenti nel giudizio di cui all’art. 784 c.p.c., al fine di far valere la violazione del principio del litisconsorzio necessario dettato dallo stesso art. 784 c.p.c., non basta, come avvenuto nella fattispecie, limitarsi ad allegare la sola circostanza della mancata acquisizione dei titoli di proprietà ovvero della documentazione ipocatastale, ma è invece necessario addurre, con la specifica individuazione della parte pretermessa, che la divisione si è svolta senza la partecipazione di tutte le parti necessarie. Ad opinare diversamente, e cioè addivenendo alla tesi sostenuta dalle ricorrenti, secondo cui anche la sola mancata acquisizione dei titoli e della certificazione ipocatastale imporrebbe la cassazione della sentenza di emerito, si verrebbe a trasformare tale acquisizione in una sorta di presupposto processuale di ammissibilità della domanda, in assenza di una espressa volontà del legislatore, e con il rischio, in mancanza come detto di una opzione normativa in tal senso, di legittimare la cassazione di pronunce emesse tra le parti effettivamente legittimate a prendere parte al processo, sol perché la prova della loro titolarità non sarebbe stata fornita con modalità documentali, che certamente offrono maggiori garanzie di certezza, ma che non esauriscono però gli strumenti dei quali può avvalersi il potere di autonomo accertamento del giudice di merito (si pensi a tal fine all’ipotesi in cui il diritto di comproprietà scaturisca da un acquisto a titolo originario, come in caso di usucapione, laddove sarebbe vano ricercare un titolo di acquisto formale ovvero un riscontro nella documentazione ipocatastale, non potendosi però sol per questo negare che il soggetto sia effettivo titolare del bene di cui si chiede lo scioglimento della comunione).

Ne deriva che la produzione della documentazione ipocatastale ovvero della relazione sostitutiva notarile si impone nel solo caso, nella vicenda non presentatosi, in cui si debba procedere alla vendita del bene ritenuto non comodamente divisibile, e che non ricorra la violazione delle regole in materia di onere della prova, avendo i giudici di merito ritenuto, anche alla luce dell’atteggiamento processuale tenuto dalle parti, che fosse incontestata la titolarità dei beni relitti in capo al de cuius.

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1417,2722,2724,2725,2729 e 2697 c.c. e art. 115 c.p.c..

Si osserva che le convenute, nel costituirsi in giudizio, avevano dedotto che l’attore R. avesse ricevuto in vita una donazione dal padre per effetto di un atto simulato di vendita, che in realtà costituiva una donazione.

Il Tribunale ha rigettato le richieste di prova avanzate al riguardo dalle convenute sul presupposto che le stesse, agendo nella qualità di eredi, e non anche di legittimarie, non potevano provare per testi o per presunzioni la simulazione posta in essere dal loro dante causa.

Anche la Corte d’Appello ha disatteso il motivo di impugnazione sviluppato al riguardo, ribadendo la qualità di eredi delle appellanti.

Si evidenzia però l’erroneità di tale conclusione, in quanto le ricorrenti non si sono limitate a resistere alle avverse domande, ma hanno proposto in via riconvenzionale azione di simulazione al fine di fare includere tale bene nell’asse relitto, sul presupposto che la donazione fosse affetta da nullità, in quanto redatta in assenza dei requisiti di forma prescritti dalla legge per la donazione, chiedendo quindi accertarsi che l’immobile donato in realtà non era mai fuoriuscito dal patrimonio del donante, ed era quindi caduto in successione.

Si assume che, in ragione della domanda proposta, avrebbero potuto avvalersi delle agevolazioni probatorie concesse ai legittimari per la prova della simulazione, in quanto il mancato calcolo di tale bene tra quelli relitti avrebbe pregiudicato il diritto al conseguimento della loro quota di legittima.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che (Cass. n. 15510/2018) l’erede legittimario che agisca per l’accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius”, siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda (conf. Cass. n. 19912/2014; Cass. n. 8215/2013, secondo cui è ammissibile la prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni, quando il legittimario agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l’atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell’atto medesimo; Cass. n. 24134/2009, secondo cui la lesione della quota di riserva deve assurgere a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione). Ne consegue che laddove agisca per l’accertamento della simulazione colui che rivesta la qualità di erede, senza altresì spendere la qualità di legittimario, in vista della tutela della quota di riserva, i limiti probatori sopra indicati sussistono anche nei casi in cui (Cass. n. 1535/2000) si intenda far valere la nullità del negozio dissimulato in quanto consistente in una donazione priva dei requisiti di forma, e ciò in quanto l’interesse perseguito dalle parti, cioè l’arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento, stante la deroga alla detta limitazione posta dall’art. 1417 c.c. per i soli contratti illeciti (conf. Cass. n. 7861/1990).

Tali principi vanno poi ribaditi, in relazione alla fattispecie in esame, anche alla luce dei più recenti arresti di questa Corte che hanno puntualizzato e meglio definito l’ambito delle deroghe alle limitazioni probatorie poste dall’art. 1417 c.c., nel caso in cui sia invocata la simulazione da parte di colui che rivesta la qualità di legittimario ed al contempo quella di erede.

Infatti, Cass. n. 12317/2019 ha precisato che il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c., ribadendosi che però è pur sempre necessario spendere la qualità di legittimario ed evidenziare come la richiesta sia funzionale alla tutela della quota di legittima.

Analogamente è stato quindi precisato che (Cass. n. 16535/2020) allorché la successione legittima si apra su un “relictum” insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il “de cuius” fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito “ex lege”, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l’accertamento della simulazione di atti compiuti dal “de cuius”, abbia fatto riferimento alla quota di successione “ab intestato” non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa (e ciò in ragione del criterio di adeguamento delle quote ab intestato che l’art. 553 c.c., assicura nel caso di concorso nella successione legittima di eventuali legittimari con una modifica ex lege della misura delle quote ab intestato).

Va poi evidenziato come sia stato di recente confermato il principio secondo cui (Cass. n. 4694/2020) l’azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto che abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l’azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall’applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell’attore (conf. Cass. n. 708/1964).

Orbene posti tali principi, va evidenziato che, come si ricava dalla lettura delle conclusioni dell’atto di citazione, e riportate nello stesso ricorso, la domanda riconvenzionale di simulazione delle convenute non conteneva alcun riferimento all’esigenza di tutela della quota di legittima vantata a loro volta dalle stesse, ma aveva come diverso obiettivo quello invece di accrescere l’entità del patrimonio ereditario relitto, con il conseguente vantaggio diretto, stante la loro qualità di eredi universali testamentarie.

In particolare, come si ricava dalle conclusioni di cui alla lettera c) dell’atto di citazione (conclusioni che le stesse ricorrenti confermano essere state ribadite anche in secondo grado), l’intento non era quello di porre al riparo dall’aggressione degli attori la loro quota di legittima (intento che, come sopra ribadito non necessitava di una specifica eccezione o domanda riconvenzionale, essendo la riduzione delle disposizioni testamentarie in favore del legittimario contenuta sino alla soglia della legittima di sua spettanza), bensì quello di incrementare il patrimonio relitto, onde poter fruire di una quota disponibile determinata su di un relictum più ampio.

Trattasi di azione non a tutela quindi della quota di riserva (presupposto questo per poter fruire delle agevolazioni probatorie concesse ai terzi ovvero ai legittimari), ma volta a garantirsi la quota disponibile, e quindi di azione esercitata nella qualità di eredi e sottoposta ai limiti di prova di cui all’art. 1417 c.c..

Colgono nel segno le considerazioni spese dal giudice di primo grado, sempre come riportate in ricorso, che pur accedendo ad un’estensione del regime di agevolazione anche al caso in cui non sia necessariamente esperita l’azione di riduzione, ha evidenziato che “le convenute hanno invocato l’imputazione ex se nella sua funzione tipica, di operazione diretta a preservare il valore della disponibile: in pratica nella loro qualità di eredi della stessa disponibile”, essendo quindi assoggettate al limite posto per le parti del contratto simulato dall’art. 1417 c.c..

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Le ricorrenti evidenziano che al fine della dimostrazione della simulazione della vendita intervenuta tra il padre ed il figlio R. avevano sottolineato come nessuna dazione del prezzo fosse intervenuta.

La circostanza assumeva carattere decisivo e doveva essere considerata ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Inoltre, non è stato considerato l’atto di riconoscimento del diritto di usufrutto redatto da C.R. in favore di entrambi i genitori sull’immobile oggetto della vendita, che costituiva una valida presunzione circa la natura simulata della vendita.

Il motivo è inammissibile.

Nella fattispecie trattasi di impugnazione proposta avverso sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado sicché, in assenza della specifica allegazione incombente sul ricorrente circa la diversità tra le ragioni poste a sostegno della decisione di appello rispetto a quella di prime cure (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019), risulta inammissibile la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, alla luce dell’applicabilità ratione temporis della previsione di cui l’art. 348 ter c.p.c., u.c..

Va altresì evidenziato che alla luce del rigetto del secondo motivo di ricorso, che ha appunto escluso la censurabilità della decisione di appello per non avere dato ingresso, ai fini della prova della simulazione ad elementi di carattere indiziario, che anche le circostanze di cui si deduce l’omessa valutazione attengono ad elementi di carattere indiziario che, coerentemente con la premessa giuridica da cui è partita, la Corte distrettale non ha considerato.

Infatti, quanto al pagamento del prezzo, in disparte la giustificazione che avrebbe dato l’attore quanto alle modalità di corresponsione del corrispettivo della vendita tramite interventi di ristrutturazione ed il pagamento di oneri di condono relativi al bene alienato, il suo mancato versamento costituisce evidentemente elemento di carattere indiziario (cfr. Cass. n. 3513/2019; Cass. n. 17628/2007), che non poteva essere utilizzato in favore delle convenute ai fini della prova della simulazione.

Lo stesso è a dirsi quanto alla dichiarazione dell’attore ricognitiva del diritto di usufrutto in favore di genitori coeva alla vendita, ben potendo la stessa trovare giustificazione non solo nella conclusione di una donazione in suo favore da parte dei genitori, quasi a voler temperare il beneficio ricevuto, ma anche in un diversa chiave di lettura, come intento del figlio di autonomamente beneficiare i genitori, quale forma di gratitudine e riconoscimento del rapporto di affetto filiale, prescindendo quindi da un preventivo beneficio ricevuto.

Si è di fronte anche in tal caso ad un elemento di carattere indiziario, come peraltro già evidenziato dal Tribunale, il che esclude che possa denunciarsi l’omessa disamina di un fatto la cui valutazione era preclusa dal regime probatorio di cui all’art. 1417 c.c..

Del pari infondata è la pretesa di ricavare la nullità della donazione dissimulata per vizi di forma, presupponendo tale richiesta l’accertamento della simulazione, precluso per le evidenti lacune di carattere probatorio, non colmabili con il ricorso a presunzioni o a prove testimoniali.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, e le spese seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo i cui al secondo motivo.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti della parte rimasta intimata.

5. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso delle spese di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

 

 

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