Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21938 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/10/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 28/10/2016), n.21938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20327/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELIASTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA

GIANNICO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

K.P.K.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 690/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28/01/2015, depositata il 17/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta ai motivi scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., prendendo atto che l’INPS, con atto depositato prima dell’adunanza camerale, avendo già munito di procura speciale il proprio difensore, e formalmente sottoscritto, ha rinunciato al ricorso.

2. Pertanto, deve dichiararsi estinto il giudizio; nulla spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

3. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi di rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (v., ex multis, Cass. sez. 6, ord. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (v., fra le tante, Cass. sez. 6, ord. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara insussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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