Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21937 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. II, 30/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 30/07/2021), n.21937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19048-2016 proposto da:

BANDINI SCALDABAGNI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. STEFANO BORGHERESI e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

P.M., titolare dell’omonima impresa individuale,

rappresentato e difeso dall’avv. CARLO PUDDU e domiciliato presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2016 del TRIBUNALE di SIENA, depositata il

22/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 27.4.2007 P.M. proponeva opposizione avverso il D.I. n. 40 del 2007, emesso dal Giudice di Pace di Poggibonsi, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di Bandini Scaldabagni S.r.l., della somma di Euro 1.350 oltre accessori e spese. L’opponente deduceva, in particolare, l’inadempimento della società opposta e ne invocava la condanna al risarcimento del danno, da quantificare nello stesso importo dei prodotti oggetto della fornitura, risultati difettosi all’esito delle verifiche tecniche eseguite dalle parti.

Nella resistenza della Bandini Scaldabagni S.r.l. il Giudice di Pace di Poggibonsi, con sentenza n. 276/2008, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava estinto il debito dell’opponente verso l’opposta.

Bandini Scaldabagni S.r.l. interponeva appello avverso detta decisione ed il P. si costituiva in seconde cure, resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 60/2016, il Tribunale di Siena rigettava l’impugnazione, condannando l’appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia Bandini Scaldabagni S.r.l., affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso P.M..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 190,159,161,162 e 321 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 101 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il Tribunale avrebbe omesso di ravvisare la nullità della sentenza di prime cure, che aveva tenuto conto della comparsa conclusionale tardivamente depositata in prime cure dalla difesa del P.. Ad avviso della società ricorrente, il vizio avrebbe inciso sulla cd. “parità delle armi” tra le parti del giudizio, con conseguente nullità della decisione adottata dal Giudice di Pace.

La censura è infondata.

Il Tribunale di Siena afferma espressamente che “E’ vero che la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di prime cure deve ritenersi tardiva per le ragioni significate dall’appellante, ma la circostanza è irrilevante giacché il contenuto della stessa, meramente esplicativo delle ragioni della parte e privo di elementi di novità (che peraltro sarebbero stati inammissibili) non può ritenersi decisivo, in modo autonomo, sul convincimento del giudice” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il passaggio della motivazione non è adeguatamente attinto dalla censura, poiché il ricorrente non dimostra, né deduce, che -contrariamente a quanto ravvisato dal giudice di appello- lo scritto difensivo prodotto fuori termine in prime cure dalla difesa del P. contenesse argomentazioni difensive nuove o comunque decisive. Inoltre, la valutazione circa l’assenza di contenuti nuovi, e decisivi, nella conclusionale di cui si discute, esprime un giudizio di merito, non utilmente censurabile, in sé stesso, in sede di legittimità, soprattutto in difetto di allegazione, da parte del ricorrente, di precisi elementi che dimostrino l’erroneità dell’apprezzamento condotto dal giudice di seconde cure.

A ciò si deve aggiungere che, anche laddove si potesse -in via di mera ipotesi- configurare un vizio del procedimento di prime cure, lo stesso non rientrerebbe nelle ipotesi tassative per le quali gli artt. 353 e 354 c.p.c., prevedono la remissione degli atti al giudice di primo grado. Dal che consegue che il Tribunale, in funzione di giudice di appello, avrebbe comunque dovuto esaminare la domanda nel merito, come in effetti ha fatto. Non sussiste, quindi, alcuna violazione processuale incidente sui diritti di difesa dell’odierna società ricorrente.

Sul punto, è opportuno ribadire che “L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv. 622515). Infatti “… il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., e art. 132 c.p.c., nonché il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, perché il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente interpretato i fatti di causa, incorrendo in insanabili e irriducibili contrasti logici, in particolare confondendo le posizioni processuali delle parti e finendo per porre a carico della società ricorrente un onere probatorio che, in effetti, avrebbe dovuto essere posto a carico della parte avversa. Secondo la ricorrente, infatti, la prova dei vizi della merce fornita spettava all’opponente, appellato, mentre il Tribunale ha posto a carico dell’opposta, appellante, la prova dell’intervenuta consegna di scaldabagni in sostituzione di quelli riconsegnati dal P., in tal modo invertendo l’onere della prova. Inoltre, il giudice del gravame avrebbe confuso a più ripresa le posizioni processuali delle due parti, finendo per rendere in tal modo oscura la propria motivazione.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione degli artt. 633,634 e 645 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il Tribunale avrebbe dovuto considerare che la merce che era stata fornita da Bandini Scaldabagni S.r.l. non era stata tempestivamente contestata dal P.. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere la stessa accettata e non avrebbe potuto richiedere al fornitore la prova della consegna di scaldabagni in sostituzione di quelli restituiti dal P. perché, asseritamente, viziati.

Le due censure, che si prestano ad un esame congiunto, sono inammissibili.

Va premesso che, in presenza di una cd. “doppia conforme”, l’art. 348 ter c.p.c., u.c., preclude la possibilità di dedurre in sede di legittimità il vizio di omesso esame di fatti decisivi; dal che consegue la parziale inammissibilità della censura proposta con il terzo motivo di ricorso.

Inoltre, è opportuno osservare che il Tribunale ha ritenuto che “… i documenti depositati da parte opposta, hanno provato l’esistenza di una prassi tra le parti in base alla quale l’impresa P. provvedeva alla sostituzione degli scaldabagni difettosi e ne chiedeva la sostituzione alla società Bandini, prassi poi modificatasi nel senso che era l’odierna opponente, attraverso il proprio centro di assistenza, a verificare i difetti della merce e l’impresa opposta a provvedere alla sostituzione. Le procedure per il reso sono state confermate dai testimoni sentiti e la procedura di cui alla circolare 11/3/04, come confermato da teste L. non esclude pratiche diverse per altri periodi” (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Il Tribunale toscano ha inoltre ritenuto che “L’opponente, odierna appellante, non risulta aver mai contestato l’operato del centro di assistenza né ha eccepito l’inesistenza dei vizi della merce restituita, se non nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. ancora pag. 2).

La motivazione, in definitiva, evidenzia che il giudice del gravame ha ritenuto che i documenti allegati agli atti del giudizio di merito ed i testi escussi avessero dimostrato che tra le parti esisteva una prassi, secondo cui, in presenza di contestazioni di vizi relativi ad uno scaldabagno fornito da Bandini Scaldabagni S.r.l., quest’ultima lo verificava e lo sostituiva con altro bene analogo. Tale prassi, secondo il Tribunale di Siena, si era modificata nel tempo, nel senso che il bene veniva direttamente verificato dal P., presso un suo centro di assistenza, e poi spedito al fornitore per la sostituzione. Sempre ad avviso del giudice di seconda istanza, gli scaldabagni contestati, e verificati inidonei, dal P. erano stati resi al fornitore Bandini Scaldabagni S.r.l. per la sostituzione, ma quest’ultima società non aveva fornito la prova di aver consegnato, come previsto, i beni sostitutivi. Di conseguenza, nulla era dovuto all’odierna ricorrente a titolo di corrispettivb per i prodotti contestati e restituiti dal P.. Il ragionamento del Tribunale si risolve in una valutazione di merito fondata su un apprezzamento delle complessive risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, che non è suscettibile di essere rivisitata in questa sede. Va infatti ribadito, per un verso, che il motivo di ricorso in Cassazione non può risolversi in una istanza di revisione del giudizio di fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Mentre, per altro verso, va data continuità al principio secondo cui neppure è sindacabile in sede di legittimità il libero apprezzamento delle prove condotto dal giudice di merito, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.650 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA